Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22024 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22024 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANNAVINO LORENZO N. IL 19/05/1967
avverso la sentenza n. 356/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CANNAVINO Lorenzo ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 7 .3 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale per non essere stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità.
La sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento
di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta
solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U., 21.9.2000, Primavera,
rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità e purezza della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (g. 9,95 di cocaina, contenente
principio attivo nella percentuale del 61,8%, idonea al confezionamento di 41 dosi medie singole), ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processualí e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
§2.