Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22024 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22024 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIOIA MIRCO N. IL 23/12/1972
avverso la sentenza n. 5324/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2014 la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
locale Tribunale in data 14 novembre 2014, con la quale Gioia Mirco era
stato condannato, con l’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967,
ritenuta subvalente alla contestata recidiva reiterata e specifica nel
quinquennio, alla pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa,

calibro 6,35, marca Berardelli, completa di caricatore con quattro colpi
(capo a), e per aver reso mendaci dichiarazioni ai Carabinieri verbalizzanti
circa la sua residenza (capo b); in Genova, il 19 dicembre 2012.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gioia
tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce nullità della sentenza
per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e
496 cod. pen. e agli artt. 2, 5 e 7 legge n. 895 del 1967.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto è manifestamente infondato, poiché la Corte,
contrariamente alla censura del ricorrente, ha dato ampia e coerente
ragione sia dell’efficienza dell’arma e della sua idoneità all’uso con semplici
operazioni di rimozione delle guancette ovvero di mero allentamento delle
relative viti di aggancio, ostruenti l’inserimento del caricatore nel suo
alloggiamento; sia della falsa dichiarazione sulla propria residenza resa
dall’imputato ai verbalizzanti nel tentativo di eludere la perquisizione.
Anche il giudizio di subvalenza della riconosciuta circostanza attenuante
di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967 rispetto alla recidiva pluriqualificata
contestata risulta adeguatamente motivato con riguardo ai richiamati gravi
e numerosi precedenti penali di Gioia (quattro condanne per
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, altre condanne per
violazione della legge sugli stupefacenti, tentato omicidio, rissa, lesioni,
resistenza ed altro).

2. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso segue, ai sensi
dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
1

per il reato continuato di illecita detenzione di una pistola semiautomatica,

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare
in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente e al pagamento

delle ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa

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