Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22023 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22023 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DALLA VECCHIA BALDASSARRE nato il 03/11/1969 a VERONA

avverso la sentenza del 07/05/2015 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più previsto
dalla legge come reato

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Baldassare Dalla Vecchia interponeva appello avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Verona in data 7 maggio 2015 che lo dichiarava responsabile del
reato di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, e, concesse le attenuanti

ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
In particolare all’imputato veniva contestato il reato di avere guidato il
motoveicolo Kawasaki Ninja targato AA13993 pur essendo sprovvisto della patente
di guida perché revocata.
Accertato in Verona il 21/06/2012.
1.1. Nell’atto di impugnazione il Dalla Vecchia si duole sia del trattamento
sanzionatorio irrogato, ritenendo eccessiva la pena base, nonché del mancato
riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.

2. Con ordinanza emessa in data 11 settembre 2017 la Corte distrettuale di
Venezia, rilevato che non poteva essere proposto appello avverso la predetta
sentenza, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione competente
a giudicare sull’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va rilevato, in via assorbente, che il reato di guida senza patente è stato
depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, del
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.
1.1. Poiché la prescrizione del reato è intervenuta in data 21 giugno 2017 e,
dunque, dopo l’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016, va disposta la
trasmissione degli atti al Prefetto di Verona ai sensi dell’art. 9, comma 1, del citato
decreto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato.

generiche e ridotta la pena per il rito, lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Verona per quanto di competenza.
Così deciso il 27 marzo 2018

Dani

Rita TQrnesi

I Presi .e 1 e
Fau o zzo

Il Consigliere estensore

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