Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22023 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22023 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNA MARIO N. IL 12/09/1942 parte offesa nel procedimento
c/
MAGUOLO ROBERTO N. IL 28/01/1952
avverso il decreto n. 4115/2012 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FORTUNA Mario ricorre contro l’ordinanza di archiviazione specifi-

cata in epigrafe e denuncia mancanza di motivazione sulle ragioni per cui il giudice non
ha disposto le indagini indicate nell’atto di opposizione e ha invece accolto la richiesta
di archiviazione.

Il ricorso è inammissibile.

Anche in materia di archiviazione vige la regola 9enerale dettata dall’art.
568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Orbene avverso il provvedimento di archiviazione, per il combinato disposto
degli artt. 127, comma 5, e 409, comma 6, cod.proc.pen. è ammesso il ricorso per
cassazione nel solo caso – qui non ricorrente – in cui la persona offesa dal reato non
sia stata posta in grado di esercitare la facoltà riconosciutale dalla legge di intervenire
in camera di consiglio. Pertanto, allorché sia stato garantito il contraddittorio con la
partecipazione all’udienza in camera di consiglio, la persona offesa dal reato .non ha un
mezzo di impugnazione per fare valere violazioni di legge o vizi di motivazione relativi
alle valutazioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art.
591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

§2.

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