Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22022 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22022 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GJIRITI BESNIK N. IL 08/11/1952
avverso la sentenza n. 6527/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GJIRITI BESNIK ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e deduce l’insussistenza del reato contestato, perché la violenza sarebbe stata•esercitata
non per opporsi alla legittima richiesta di esibizione dei documenti, ma all’ulteriore ri-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che il
compimento dell’atto di ufficio non si era esaurito con la visione del documento di
identità, per cui la reazione violenta dell’imputato costituiva opposizione all’opera dei
pubblici ufficiali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro Mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
chiesta di spiegare le ragioni per cui era ubriaco.