Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22022 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22022 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
TUPINI
BOCCHINI
ANTONINI
LIPPI
ABBONA
SCHIVI
ZAPPI
CASINÌ
MASSENTI

Giorgio
Enrico
Corrado
Manlio
Mario
Roberto
Antonio
Cesare
Italo

26/06/1922
15/06/1922
02/04/1934
05/05/1922
12/07/1923
28/04/1938
13/04/1935
02/05/1927
07/04/1928

o

avverso la sentenza 20/07/2016 CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa 01ga MIGNOLO, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per essere i
reati estinti per morte degli imputati BOCCHINI Enrico e LIPPI Manlio;
l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione limitatamente ai
reati indicati nell’elenco che ha prodotto al Presidente; il rigetto nel resto di
tutti i ricorsi nonché la correzione dell’errore materiale nei confronti di ANTONINI Corrado richiesta dal difensore;
uditi l’Avv. Mauro Cossina, del foro di Trieste, in difesa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte che ha depositato unitamente

Data Udienza: 22/02/2018

alla nota spese, all’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla delibera n. 2170 e alla sentenza del Tribunale di Gorizia del
31/07/2017; l’Avv. Mirijam Conzutti del foro di Gorizia, in sostituzione
dell’Avv. Luigi Genovese del foro di Gorizia per CGIL-FIOM, la quale ha
insistito per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni
scritte che ha depositato unitamente alla nota spese e alla nomina ex art. 102
cod. proc. Pen.; l’Avv. Pietro Bassotti del foro di Roma per CODACONS
F.V.G., il quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata come
da conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese e alla
procura speciale; l’Avv. Guido Orlando del foro di Roma, in sostituzione
dell’Avv. Paola Ginaldi del foro di Gorizia in difesa di Benes Alessio, il
quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese e alla nomina ex
art. 102 cod. proc. Pen.; l’Avv. Paola Severino del foro di Roma in difesa di
Antonini Corrado, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi; gli Avv.ti Guglielmo Giordanengo del foro di Torino e
Alessandro Cassiani del foro di Roma in difesa di Tupini Giorgio, i quali
hanno illustrato i motivi dei ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento;
l’Avv. Giancarlo laganà del foro di Roma in difesa di Zappi Antonio, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi; l’Avv.
Corrado Pagano del foro di Genova in difesa di Bocchini Enrico, Antonini
Corrado, Lippi Manlio, Abbona Mario, Schivi Roberto, Zappi Antonio, Casini Cesare e Massenti Italo, il quale ha prodotto certificati di morte degli
imputati Bocchini Enrico e Lippi Manlio e ha chiesto l’accogliemnto dei ricorsi, illustrandone i motivi.

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 20/07/2016, la Corte d’appello di Trieste ha parzialmente riformato
quella del Tribunale di Gorizia, appellata, tra gli altri, dagli imputati TUPINI Giorgio,
BOCCHINI Enrico, ANTONINI Corrado, LIPPI Manlio, ABBONA Mario, SCHIVI Roberto, ZAPPI
Antonio, CASINI Cesare e MASSENTI Italo, con la quale costoro erano stati condannati per

589 co. 2 e 3 e dell’art. 590 co. 3 e 4 cod. pen., ai danni di 74 soggetti (rispetto alle
originarie 87 persone offese), tutti lavoratori dipendenti della società ITALCANTIERI S.p.A.,
stabilimento di Monfalcone, o delle società appaltatrici, ad eccezione di GIURATO Silvana
(soggetto esposto alla inalazione di fibre di amianto da contatto con le tute da lavoro del
coniuge BERTOGNA Mario, lavoratore dipendente), dichiarando non doversi procedere nei
confronti di alcuni imputati deceduti e degli imputati TUPINI Giorgio, BOCCHINI Enrico,
ANTONINI Corrado, LIPPI Manlio, ABBONA Mario e SCHIVI Roberto, limitatamente ad alcuni
capi d’imputazione, per essere i reati estinti per prescrizione. Ha rideterminato la pena nei
confronti di costoro, concedendo la sospensione condizionale della stessa all’imputato CASINI,
ha condannato gli imputati ZAPPI e MASSENTI al pagamento delle spese processuali del
grado e, ognuno, alla rifusione delle spese sostenute dalle rispettive parti civili ancora
presenti nel processo e, quindi, in favore di BENES Alessio e, unitamente al responsabile
civile FINCANTIERI C.N.I. S.p.A., di TOMASIN Maria Pia, JARC Daniela, JARC Massimo, CGILFIOM, ASSOCIAZIONE ESPOSTI all’AMIANTO, PROVINCIA di Gorizia, REGIONE AUTONOMA
Friuli-Venezia-Giulia e CODACONS Friuli-Venezia-Giulia, confermando nel resto.
2. Si è contestato agli imputati, in più procedimenti riuniti, di avere cagionato, nelle
rispettive qualità, di cui oltre si dirà, la morte di numerosi dipendenti della società titolare o di
quelle appaltatrici nel cantiere navale di Monfalcone (con l’unica eccezione di cui sopra si è
detto), i quali, in ragione delle mansioni assegnate, avevano contratto – a causa della
esposizione all’amianto, attiva (in quanto le mansioni ne comportavano l’uso) o passiva (in
quanto il lavoro era svolto in ambienti saturi delle polveri d’amianto per concomitanti
lavorazioni) l’asbestosi (indicata come causa della morte delle pp.00. PESCATORE Aldo,
FURLAN Carlo e SOPPI Albino), varie neoplasie dei polmoni o della pleura, talora
accompagnate anche da asbestosi (BULLIAN, GASSER, BALANZIN, SARRA, KOBAL,
MARTINELLI, BELCI, FERLETIC, BALZAN, LEGHISSA, DOTTO, SAVIGNANO, PERIZ, TUIA,
HERMAN, GREGORI, DE ROSSI, BOSMA e DOVOLI) e il mesotelioma (causa della morte di
altre 52 persone).
Gli addebiti sono stati mossi per colpa generica, consistente in negligenza, imprudenza e
imperizia e specifica, in violazione delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori,
attribuiti sia in forma commissiva che omissiva e segnatamente per avere:
omesso di adottare tutte le misure di sicurezza generiche e specifiche e i provvedimenti
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più ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati, rispettivamente ai sensi dell’art.

tecnici, organizzativi e procedurali, necessari per contenere l’esposizione all’amianto (come
impianti di aspirazione, limitazione dei tempi di esposizione, procedure lavorative idonee ad
evitare la manipolazione, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto, la separazione di lavorazioni
di maestranze diverse, evitando l’aerodispersione di fibre);
omesso di curare la fornitura di mezzi personali di protezione, assicurandosi del loro
effettivo impiego;
omesso di formare ed informare i lavoratori circa i rischi specifici derivanti
dall’esposizione all’amianto e le misure per ovviare a tali rischi;
omesso di provvedere alla sostituzione dell’amianto con materiali alternativi;

del lavoro nelle lavorazioni esposte a rischio amianto;
ordinato l’acquisto di ingenti quantità di amianto destinato ad essere impiegato nelle
lavorazioni nei vari cantieri, senza ricercare materiali alternativi, destinati agli stabilimenti e
alle officine, oltre che all’allestimento navale.
3. Quanto alla vicenda processuale (originata da ben 11 processi poi riuniti), deve
premettersi che gli appellanti avevano censurato la sentenza di condanna del Tribunale di
Gorizia, addivenuto alla decisione dopo una imponente istruttoria che aveva visto l’escussione
di ben 273 testimoni, l’esame dei CC.TT . del P.M. e delle difese, l’acquisizione delle loro
relazioni, di verbali di s.i.t., sia su accordo delle parti, che in virtù del meccanismo
processuale di cui all’art. 512 cod. proc. pen., e di una significativa mole di documenti
aziendali, sviluppando le argomentazioni difensive attorno ad alcuni punti fondamentali
relativi al nesso causale, anche sotto il profilo della esistenza di una legge scientifica di
copertura, alla colpa e alla posizione di garanzia degli imputati.
In conclusione, il Tribunale aveva fatto affidamento sulla teoria scientifica, veicolata nel
processo attraverso l’acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica disposte nei
procedimenti riuniti, secondo cui è rilevante ogni dose assunta durante l’esposizione, almeno
fino alla conclusione del periodo che precede la rilevanza clinica della malattia (che ha
stimato in dieci anni) e significativa ogni condotta che, riducendo o eliminando l’esposizione,
possa impedire o rallentare il processo di cancerogenesi, procedendo alla valutazione del
contesto lavorativo e al vaglio della causalità individuale,.sulla scorta di una verifica, condotta
caso per caso e in maniera analitica, della esistenza di una correlazione tra l’esposizione
all’amianto e la malattia (mortale per 84 delle 87 persone offese), distinguendo tra il profilo
oggettivo della inosservanza delle norme cautelari e quello soggettivo della rimproverabilità
dell’agente (per prevedibilità e prevenibilità dell’evento).
Quanto alle posizioni di garanzia, il Tribunale aveva considerato la successione delle
società nella gestione del cantiere navale nel periodo compreso tra il 1960 e il 1985 e i ruoli
svolti dai singoli imputati nell’organizzazione aziendale complessa, spesso avvalsasi di ditte
esterne per singole tipologie di lavorazioni.
4. La Corte distrettuale ha ritenuto gli appelli infondati, procedendo preliminarmente al
vaglio delle questioni preliminari (riguardanti la contestata aggravante di cui all’art. 589 co. 2
cod. pen., anche per il rilievo sui termini di prescrizione del reato e l’eccezione di

3

disatteso o realizzato con ingiustificato ritardo le norme precauzionali e di organizzazione

inutilizzabilità delle s.i.t. acquisite in virtù del meccanismo di recupero di cui all’art. 512 cod.
proc. pen.
Ciò premesso, quel giudice ha preso le mosse dalla diagnosi della malattia asbestocorrelata, affrontando la doglianza difensiva con cui si era opposta la indispensabilità a tal
fine di esami immunoistochimici. Affermato preliminarmente che per tutte le persone offese
dai reati per cui si procede la malattia che aveva determinato il decesso era certamente
correlata, per natura, evoluzione ed esclusione di ipotesi eziologiche alternative, alla
esposizione di costoro a fibre di amianto, la Corte del merito ha rilevato che le relative
diagnosi si erano basate su esami istologici, autoptici e, in parecchi casi, anche

corpuscoli o fibre di amianto nei tessuti analizzati), oltre che confermate dalla storia
professionale delle vittime.
Alla luce di tali elementi, ha quindi ritenuto, quanto alle malattie multifattoriali come il
tumore polmonare, che quello riscontrato alle persone offese fosse univocamente amianto
correlato, sia in considerazione dei criteri diagnostici seguiti, che della storia lavorativa e
dell’anamnesi clinica dei singoli soggetti, elementi tutti rigorosamente vagliati dal Tribunale
che era, infatti, addivenuto ad una assoluzione nei casi in cui la valutazione scientifica aveva
dato risultato di mera (sia pur alta) probabilità.
Quanto alla indispensabilità degli esami immunoistochimici, la Corte triestina ha respinto
la tesi difensiva, ritenendo che la loro utilità, anche ai fini della differenziazione delle diagnosi
per tipi di mesotelioma, non li rendesse per ciò solo indispensabili, a tal fine richiamando le
conclusioni del consulente dott. MERLER, secondo cui sarebbe pretestuoso, oltre che
metodologicamente scorretto, trascurare la diagnosi in concreto, operata sul percorso clinico
del soggetto, sugli esami di laboratorio, sulla verifica della documentazione sanitaria anche ad
opera di istituti diversi e, in gran parte dei casi, anche sull’esame autoptico dei tessuti, che
aveva disvelato l’accumulo di fibre d’amianto, indice biologico univoco di una protratta
esposizione.
Sul punto, la Corte territoriale ha pure richiamato i risultati della Terza

Consensus

Con ference sul mesotelioma, tenutasi a Bari nel 2015, successivamente, quindi, alla sentenza
di primo grado, novum sul quale si è infatti articolato l’approfondimento istruttorio in appello,
mediante una nuova audizione dei consulenti in contraddittorio. In quel contesto scientifico,
gli esperti avevano riconosciuto l’utilità di tali esami, ma anche la validità delle autopsie in
termini di convalida delle diagnosi, cosicché i primi, secondo il ragionamento della Corte
d’appello, non possono essere considerati imprescindibili ai fini diagnostici, in un caso in cui,
peraltro, il consulente ha affermato che tutti i soggetti esaminati avevano carichi misurabili di
fibre di amianto con percentuali di concentrazione di fibre di anfiboli (quelle, cioè,
maggiormente bio-persistenti) che andavano dall’80°/0 al 100%, con buona correlazione tra
fibre e contenuto di corpuscoli, secondo gli esami effettuati dall’ARPA di Milano, valori questi
che erano stati, invece, sottostimati nei precedenti esami di laboratorio, svolti a Trieste e
Gorizia.
L’evidenza di tali riscontri consentiva, peraltro, di superare l’obiezione relativa alla
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immunoistochimici, accompagnate da chiari indicatori biologici (come placche, presenza di

mancata disponibilità di misurazioni dei livelli di esposizione presso il cantiere di Monfalcone,
ritenendo la Corte triestina che da tale colpevole omissione non discendeva una incertezza
sulla penale responsabilità degli imputati, essendo stato dimostrato che le fibre d’amianto
vennero a tal punto assorbite dai lavoratori di quel cantiere nell’arco della loro vita lavorativa
da poter esser misurate attraverso l’esame autoptico dei tessuti intaccati dalla malattia.
Quel giudice ha quindi operato la ricostruzione dei dati relativi alle singole diagnosi certe,
passando alla analisi dei temi inerenti al nesso causale, la colpa e la posizione di garanzia
degli imputati.
5. Hanno proposto ricorsi gli imputati BOCCHINI, LIPPI, ABBONA, SCHIVI, CASINI,

separato atto a firma dell’Avv. Paola Severino e dello stesso Avv. Pagano; l’imputato TUPINI,
con atto a firma degli Avv. Alessandro Cassiani e Guglielmo Giordanengo e l’imputato ZAPPI
con atto a firma dell’Avv. Giancarlo Laganà.
5.1. Il ricorso a firma dell’Avv. Corrado Pagano.
Il difensore ha formulato numerosi motivi, correlati a undici, distinti punti.
1) Il primo motivo riguarda l’aggravante di cui all’art. 589 co. 2 cod. pen. e, in relazione
ad essa, si è dedotta l’errata interpretazione ed applicazione della norma anche in relazione
all’art. 7 della Convenzione E.D.U. La Corte triestina avrebbe ritenuto configurabile
l’aggravante in esame in antitesi con il dato letterale della norma che fa riferimento alla sola
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e non anche alle malattie
professionali, tale essendo stata la volontà del legislatore dell’epoca, come emerso anche nei
lavori preparatori. La difesa muove dall’art. 7 della Convenzione E.D.U., come interpretato
dalla Corte di Strasburgo, per affermare che, all’epoca dei fatti per cui si procede,
l’aggravante non comprendeva i casi di malattia professionale e opera una ricognizione della
legislazione al fine di dimostrare che le due situazioni sono nettamente distinte dal
legislatore, la mancata tutela, in forma aggravata, delle morti o lesioni conseguenti ad una
malattia professionale essendo conseguenza di una diversa sensibilità culturale all’epoca in
cui la norma è stata approvata, cui ha sopperito, solo successivamente, la giurisprudenza. A
tale specifico proposito, si è rilevata l’inidoneità dei richiami giurisprudenziali operati dalla
Corte di merito, poiché le pronunce che hanno riconosciuto la legittimità di un’interpretazione
estensiva della norma sono successive agli anni d’interesse processuale (solo nel 1984
sarebbe stato inaugurato quell’orientamento consolidato, momento al quale la stessa Corte
d’appello ha fatto risalire la cessazione dell’impiego dell’amianto nello stabilimento di
Monfalcone), lo stesso giudice delle leggi avendo riconosciuto con la sentenza n. 232 del
1983, a proposito della diversa fattispecie di cui all’art. 437 cod. pen., che la sua estensione
anche alle malattie professionali si sarebbe potuta ottenere solo in virtù di una
interpretazione analogica della norma.
2) Quanto alla utilizzabilità dei verbali di ss.ii.tt . in virtù del meccanismo processuale di
cui all’art. 512 cod. proc. pen., la difesa ha formulato due motivi, deducendo

errata

applicazione dell’articolo citato e omessa motivazione sulle ragioni del rigetto dell’appello,
avendo la Corte del merito fatto riferimento all’età avanzata delle persone sentite nel corso

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MASSENTI e ANTONINI con atto a firma dell’Avv. Corrado Pagano, l’ultimo anche con

delle indagini, senza tuttavia pronunciarsi sull’ulteriore profilo sollevato, concernente le loro
precarie condizioni di salute.
3) Il terzo punto ha riguardato la metodologia utilizzata per la diagnosi di malattia,
rispetto alla quale la difesa ha dedotto l’omessa valutazione sulle ragioni del rigetto
dell’appello e vizio della motivazione, rilevando che era stato posto all’attenzione del giudice
dell’appello un problema probatorio decisivo, quello cioè della necessità di individuare nei 50
casi in cui non erano disponibili prove immunoistochimiche, i mesoteliomi certi, quelli solo
probabili, quelli possibili e i non mesoteliomi. In particolare, si è contestata l’utilizzazione dei
risultati della Terza Consensus Con ference tenuta a Bari nel 2015 per affermare che gli esami

contributo scientifico sia stato travisato dal giudice e che l’autopsia, valorizzata nella sentenza
censurata, non sarebbe elemento dirimente ai fini diagnostici, contribuendo solo alla certezza
della diagnosi e ai fini della validazione di quella diagnosi in vivo, comprensiva dei pannelli
immunoistochimici.
4) Quanto al nesso causale nei casi di tumore polmonare, la difesa ha dedotto vizio della
motivazione e assenza di essa, oltre che mancata ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41
cod. pen., per avere la Corte di merito confuso la prova dell’aumento del rischio con la prova
del nesso eziologico. Sul punto, si è rilevato che in 16 dei 18 casi di tumore polmonare era
stato accertato il rischio alternativo del fumo di sigaretta, senza che di ciò la Corte di merito
abbia tenuto conto nel confermare la condanna, rilevando altresì l’omessa valutazione della
durata del periodo di induzione, che quel giudice ha limitato al solo mesotelioma, ritenendo
immotivatamente che quanto affermato per tale ultima patologia potesse valere anche nei
casi di tumore.
5) Per quanto riguarda, poi, l’individuazione delle leggi generali di copertura, nei casi di
mesotelioma pleurico, la difesa ha dedotto vizio di motivazione e mancata ed erronea
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., con specifico riferimento alla validità della teoria
secondo la quale le esposizioni nel periodo di induzione avrebbero effetti, specie nella fase
successiva alla iniziazione, questione cruciale attorno alla quale ruotano tutti i processi in
materia di amianto e con riferimento alla ha operato un rinvio alla sentenza Cozzini del 2010
di questa sezione.
Si è, in particolare, affermato che il Tribunale, come aveva criticamente rilevato la difesa
negli appelli, si era limitato a sposare apoditticamente la teoria c.d. della dose-risposta,
strettamente epidemiologica (secondo la quale all’aumentare dell’esposizione aumenterebbe
anche il rischio di insorgenza), ritenendo altrettanto apoditticamente che in tutte le persone
offese tutte le esposizioni avvenute fino a dieci anni prima della diagnosi sarebbero state
rilevanti. La Corte d’appello, evidentemente conscia della carenza delle argomentazioni
esposte nella sentenza appellata, aveva disposto una integrazione istruttoria, esaminando i
consulenti di accusa e difesa, anche alla luce di studi mai acquisiti in primo grado e
successivamente pubblicati, allegati al ricorso ed ivi analiticamente indicati e all’esito aveva
però ritenuto, sulla scorta di un documento elaborato all’esito della Terza

Consensus

Conference del 2015 e della interpretazione fornitane dal consulente dott. MERLER all’udienza
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immunoistochimici siano solo utili e non indispensabili, ritenendo al contrario che quel

del 22/06/2016, di avallare le conclusioni del Tribunale, senza tener conto dei moltissimi
contributi scientifici contrari, pur veicolati nel processo e rilevando che i contributi acquisiti
nelle due Consensus provenivano da soggetti appartenenti ai “ranghi” di esperti impegnati in
attività processuali a favore della pubblica accusa. Inoltre, ha rilevato che nella Terza
Consensus non si sarebbe operata una distinzione tra la fase di induzione e quella di latenza
reale, né tantomeno tra efficacia delle fibre respirate prima e dopo l’iniziazione e cioè nella
fase di promozione. In ogni caso, la teoria sarebbe di tipo matematico, neppure verificata a
livello epidemiologico, e l’unico studio (quello di BERRY) sarebbe isolato e richiamato in quel
consesso solo in termini equivoci, non esistendo alcuno studio scientifico di coorte (o di altro

La difesa ha inoltre introdotto un altro profilo di problematicità, rilevando che la Corte
d’appello, partendo da tale teoria, l’avrebbe sviluppata affermando che l’anticipazione del
failure time (momento in cui il processo cancerogenetico diventa irreversibile) si tradurrebbe
in una riduzione della fase di induzione cosicché a una maggiore intensità di esposizione si
accompagnerebbe una riduzione della latenza (convenzionale), la prima affermazione
essendo, a parere della difesa, una pura invenzione dal punto di vista scientifico, quanto alla
seconda parte, non avendo la difesa compreso la correlazione tra le due affermazioni, non
sussistendo alcuno studio che abbia mai correlato la latenza convenzionale – nota – con la
durata o la riduzione dell’induzione – ignota – tanto che proprio uno dei componenti della
Terza Consensus aveva preso le distanze dalle conclusioni riportate in quel consesso.
Con specifico riferimento, poi, all’esistenza di una legge di copertura relativa alla durata
del periodo di induzione, partendo dal dato incontestato che l’esposizione successiva a tale
periodo non ha alcuna efficienza causale, la difesa ha rilevato l’assenza di un legge scientifica
che spieghi quando, per ogni singola persona, si sia concluso il periodo di induzione, tema del
tutto omesso dalla Corte d’appello, che pure ha riconosciuto l’impossibilità di stabilire il
momento in cui il processo neoplastico diventa irreversibile, avendo il Tribunale
laconicamente affermato, senza alcuna base scientifica, che la latenza clinica avrebbe una
durata media di dieci anni, cosicché tutte le esposizioni fino a dieci anni prima della diagnosi
avrebbero sempre effetto.
6) Con riferimento al tema della verifica della validità delle leggi di copertura utilizzate
per i casi di mesotelioma e al piano della causalità c.d. individuale, la difesa ha dedotto
violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e vizio della motivazione, rilevando come lo stesso
consulente dell’accusa, dott. MERLER, avesse affermato l’impossibilità di stabilire una
correlazione tra prolungamento dell’esposizione e rischio di insorgenza con riferimento ai
singoli casi concreti. Sul punto, la difesa ha ribadito, sulla scorta del parere del proprio
consulente, l’insussistenza di leggi di copertura che consentano di verificare con certezza la
latenza reale nel singolo caso e di dare dei termini anche solo probabilistici per affermare
l’influenza di una determinata esposizione, lo stesso BERRY avendo dubitato dell’utilizzabilità
delle proprie conclusioni per spiegare casi singoli, esse valendo unicamente in astratto per
l’individuo medio.
7) Con riferimento alla ricostruzione del fatto, la difesa ha dedotto vizio della motivazione
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modello epidemiologico) da cui ricavare un rapporto tra insorgenza precoce e dose.

per travisamento di esso, inosservanza dell’art. 546 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., quanto
alla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie e vizio di omessa motivazione sulle ragioni
del rigetto dell’appello, con il quale si era lamentata la immotivata sottovalutazione dei pareri
del CON.T.A.R.P., essendo la Corte triestina caduta in contraddizione nel ritenere l’irrilevanza
del parere del 2000, emesso nonostante l’INAIL avesse ritenuto che non vi fossero prove
sufficienti per riconoscere un’esposizione superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo, decisione
che secondo il giudice di merito non può essere considerata di semplice valenza politica in
assenza assoluta di misurazioni in cantiere.
Sul punto, la difesa ha pure contestato la valutazione del materiale probatorio

le prove contrarie e non ha condiviso il ragionamento della Corte d’appello secondo cui dette
dichiarazioni non erano state ritenute da sole sufficienti, laddove, viceversa, esse lo erano
state quanto all’uso dell’amianto, poiché solo in base ad esse si era affermato che il suo
impiego era durato sino al 1986.
Quanto all’assenza di misurazioni ambientali significative, la difesa si è lamentata della
circostanza che sarebbero state privilegiate le conclusioni dei consulenti dell’accusa e
disattese quelle del Prof. COTTICA, contestandosi che il livello di esposizione possa essere
desunto, come ritenuto dalla Corte d’appello, dal carico di fibre d’amianto misurato nei tessuti
delle persone offese attraverso gli indicatori biologici rilevati dagli esami espletati, atteso che
il carico di fibre dimostrerebbe unicamente l’esposizione, ma non anche la durata ed il
momento di cessazione di essa.
Si assume, inoltre, il travisamento delle affermazione del Prof. GOBBATO, il quale aveva
svolto uno studio indipendente per la società di gestione del cantiere e non aveva mai
incontrato resistenze da parte della committente. Quell’indagine sarebbe stata limitata per
carenza di mezzi e risorse economiche, laddove la documentazione prodotta avrebbe
confermato che il rischio di esposizione era cessato già sul finire degli anni ’70.
8) Al tema della colpa la difesa ha dedicato una corposa trattazione, deducendo
violazione dell’art. 43 cod. pen. per essere state riconosciute la prevedibilità e prevenibilità
degli eventi senza considerare le conoscenze disponibili all’epoca, nonché vizio della
motivazione, che si assume anche pretermessa quanto alle ragioni del rigetto del gravame. In
particolare, il deducente ha rilevato che la difesa non aveva mai sostenuto che il materiale
fosse già stato riconosciuto pericoloso, ma evidenziato la grande attenzione con la quale
venivano affrontati i rischi di malattia e infortunio presenti in cantiere. La conoscenza del
pericolo di contrarre tumori polmonari e mesoteliomi anche a basse esposizioni risaliva al
1986, periodo in cui la società aveva ampiamente risolto il problema amianto. La questione
era stata, quindi, affrontata alla luce delle conoscenze via via acquisite e fruibili per il mondo
industriale e già nel 1968 la società aveva affrontato il rischio con precise indicazioni elencate
nel ricorso e nel 1967 era stata ritenuta la necessità di regolamentare l’attività delle imprese
appaltatrici. Era del 1969, poi, uno studio del medico di fabbrica che avvisava della
pericolosità dell’asbestosi come malattia professionale, evidenziando la particolare rilevanza
di esso per gli addetti all’estrazione e lavorazione dell’amianto. La difesa ha, inoltre, rilevato
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rappresentato dalle dichiarazioni dei lavoratori, assumendo che non erano state considerate

che la società aveva gestito quel rischio un anno prima del 1977, allorché lo IARC aveva
inserito l’amianto tra le sostanze cancerogene e anni prima che se ne appurasse la
pericolosità anche a basse esposizioni, avendo avviato le procedure per la sostituzione del
materiale e ridotto il suo impiego a fogli, cartoni e cordelle negli anni ’80.
Inoltre, erano molteplici i documenti attestanti i richiami alle ditte appaltatrici e sul punto
ha rilevato la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui tale situazione è stata
addebitata ai vertici societari, ai quali veniva pure rimproverato di aver affidato la
coibentazione alle ditte esterne per non pagare il sovra premio per l’asbestosi, omettendosi
però di considerare che si trattava di ditte specializzate e che nei relativi contratti era incluso

avrebbe affidato il problema della sicurezza a meri interventi formali, senza una volontà
effettiva di risolvere le gravi criticità esistenti, non avendo il giudice neppure motivato la
conclusione per la quale tale scelta aziendale fosse economicamente più conveniente.
La difesa non ha condiviso l’affermazione secondo cui la scelta di “terziarizzare” la
coibentazione fosse stata giustificata dalla necessità di accreditarsi presso gli organi di
controllo, poiché questi avevano già sanzionato la società con prescrizioni.
In definitiva, per la difesa, l’attenta lettura delle prove confermerebbe l’imprevedibilità
degli eventi contestati: solo nel 1992 l’INAIL e il legislatore avevano scoperto la pericolosità
per neoplasie delle concentrazioni basse, laddove tutti gli interventi precedenti si erano
limitati a considerare solo l’asbestosi e non avevano ritenuto di inserire l’amianto tra gli
agenti chimici pericolosi. La prima norma che dedica attenzione all’amianto sarebbe la
direttiva europea del 1983 n. 477 recepita in Italia con un d.lgs. del 1991 n. 277. Le norme
contestate (d.P.R. 303/1956), invece, sono del tutto generiche con riferimento allo specifico
rischio, parlando solo di polveri e vapori, così come generici sono le relative condotte di
prevenzione e il riferimento al d.P.R. 547/1955.
Alla stregua di tali considerazioni, la difesa ha rilevato come lo stesso giudice delle leggi
abbia messo in guardia in ordine alla necessità di stabilire un punto di equilibrio tra la
massimizzazione della sicurezza e il principio di determinatezza della fattispecie penale,
dovendosi ritenere a tale fine acquisiti misure, accorgimenti e applicazioni tecnologiche
generalmente riconosciuti, cosicché potrebbe essere censurata penalmente solo la deviazione
dei comportamenti dagli standards di sicurezza propri, in concreto e al momento delle diverse
attività produttive. Tali principi sarebbero affermati dalla dottrina e disattesi, tuttavia, da
alcune pronunce di legittimità, cui il Tribunale e la Corte d’appello hanno fatto rinvio.
Risolutivamente, la difesa ha rilevato come sulla pericolosità e sull’attenzione che
meritavano le polveri di amianto, tutti – dal datore di lavoro in giù, passando attraverso le
R.S.A. e l’Ispettorato del Lavoro – avessero avuto la medesima percezione che portò alla
sostituzione del materiale definitivamente e non senza difficoltà al più tardi negli anni ’80.
Quanto, poi, alle condotte commissive, la difesa ha contestato la illiceità stessa, alla
stregua della legislazione vigente, della esposizione dei lavoratori, laddove, sul piano del
giudizio controfattuale, ha rilevato che l’adozione di presidi di sicurezza esistenti non avrebbe
avuto alcuna efficienza causale sul processo neoplastico e che la Corte di merito non aveva
9

anche quel sovra premio. La difesa ha contestato la conclusione secondo cui la società

fornito una giustificazione scientifica in grado di confutare quanto sostenuto dal consulente
della difesa, secondo cui solo le fibre fini e ultra fini sarebbero pericolose e proprio quelle non
erano fronteggiabili con i dispositivi in allora esistenti, le maschere facciali tipo p3 essendo
entrate in commercio solo negli anni ’80.
Quanto, poi, ai presidi collettivi, la difesa ha opposto che la loro idoneità a ridurre le
concentrazioni di amianto sarebbe stata riconosciuta nella relazione del Prof. GOBBATO, in
ogni caso rilevando che essi non sarebbero stati in grado di prevenire l’insorgenza delle
malattie tumorali, gli unici impianti efficaci essendo entrati in commercio anch’essi solo negli
anni ’80.

della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 4 d.P.R. 547/1955, dell’art. 4 d.P.R.
303/1956 e dell’art. 40 cod. pen. Sarebbe stata omessa una valutazione degli effettivi ruoli
svolti dagli imputati e sul punto la consulenza tecnica avrebbe peccato di approssimazione,
avendo gli stessi ausiliari ammesso di avere incontrato difficoltà nella ricostruzione della
complessa organizzazione aziendale. Al contrario, si è affermato che, proprio alla luce di
quell’elaborato, le condotte omissive contestate non potevano ascriversi agli organi di vertice,
essendo i relativi poteri esercitati in concreto da altre figure e che non era stato possibile
procedere ad una ricognizione che desse conto dei limiti delle singole funzioni svolte.
Si è contestato che la condotta illecita sarebbe frutto di una “scelta d’impresa”, tale
affermazione non avendo supporto probatorio e rilevato che non sarebbe stato dimostrato lo
specifico potere decisionale rispetto a ciascuna funzione. La Corte territoriale si sarebbe
attenuta al classico schema della responsabilità da posizione, essendosi limitata ad elencare
le cariche ricoperte e a porre in rilievo l’importanza all’interno della compagine societaria
(ANTONINI, ABBONA), senza scrutinare le differenti posizioni in relazione alle effettive
funzioni svolte, essendo rimasto indimostrato il loro riparto a livello centrale e di stabilimento
(SCHIVI) e non accertato l’effettivo potere decisionale, anche con riferimento alla scelta dei
materiali (MASSENTI) e alla durata dei singoli incarichi (CASINI).
10) Quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa ha dedotto violazione di legge, avuto
riguardo al diniego delle circostanze generiche per alcuni imputati e dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6, cod. pen., rilevando l’intervenuto risarcimento di quasi cento nuclei familiari
ed evidenziando la logica punitiva della decisione, riguardante fatti assai risalenti nel tempo,
a fronte di una situazione normativa quale quella già descritta, in cui all’amianto è stato
riconosciuto ruolo di concausa della morte, con apporto causale di ciascun imputato, quindi,
solo accessorio rispetto a quello degli altri.
11) Infine, sulle statuizioni civili, la difesa, anche qui lamentando l’omessa motivazione
in ordine alle ragioni del rigetto dell’appello, ha dedotto l’erronea interpretazione ed
applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno, sia quanto all’INAIL, soggetto
con riferimento al quale non si sarebbe tenuto conto del contributo dell’Istituto alla
causazione dell’evento; sia quanto alle organizzazioni portatrici di interessi legittimi, rispetto
alle quali sarebbe difettata la dimostrazione della lesione dello scopo perseguito.
Con memoria depositata in data 09/02/2018, la difesa ha rilevato il decorso del termine

10

9) Anche alle posizioni di garanzia la difesa dedica un ampio capitolo, deducendo vizi

di prescrizione per ulteriori reati, nei confronti degli imputati ANTONINI, ABBONA, SCHIVI,
CASINI e MASSENTI e ha chiesto l’annullamento della sentenza nei confronti degli imputati
BOCCHINI e LIPPI per essersi i reati estinti per morte del reo.
Con separata memoria depositata in pari data per i primi cinque imputati, la difesa ha
rassegnato ulteriori considerazioni in ordine ad alcuni temi affrontati in ricorso: quanto alla
diagnosi, ha ribadito la necessità degli esami immunoistochimici, rispetto ai quali deduce il
travisamento dei risultati della Terza Consensus Con ference da parte del consulente MERLER,
rilevando che la Corte d’appello, a fronte di specifico rilievo difensivo, avrebbe omesso di
prendere posizione relativamente al caso della p.o. DA PRA’ Graziano, per la quale, in

(uno con diagnosi di mesotelioma pleurico, l’altro di tumore polmonare); quanto alla legge di
copertura scientifica sul c.d. effetto acceleratore, ha invece rilevato che la sentenza
impugnata avrebbe fatto rinvio agli esiti della citata Conferenza, a sua volta ancorati ad un
solo studio di Berry risalente al 2007, senza operare una documentata metanalisi della
letteratura scientifica universale, indicata come indispensabile dalla Corte di legittimità e
senza considerare la voce di dissenso allegata in sede di appello, con la quale si era
rappresentata l’impossibilità di estendere gli studi di Berry sul tumore del polmone anche al
mesotelioma, gli ulteriori studi epidemiologici internazionali, pubblicati su

British Joumal of

Cancer rispettivamente nel 2013 e nel 2014 e i Quaderni del Ministero della salute n. 15 del
maggio/giugno 2012, in cui si dà atto che il dibattito sull’effetto acceleratore è ancora aperto;
quanto, poi, alla individuazione della durata media del periodo di latenza clinica, ha rilevato
che le conclusioni rassegnate nella sentenza si fonderebbero su una valutazione/deduzione di
alcuni consulenti dell’accusa, smentita da quelli della difesa e da altri della stessa accusa;
infine, con specifico riferimento alla causalità individuale nei singoli casi di mesotelioma
pleurico, la difesa ha osservato che la misurabilità del periodo di latenza reale o clinica in
dieci anni, come ritenuto dal Tribunale, non costituisce legge universale e che, in ogni caso,
deve tenersi conto dei sub periodi, in dipendenza dell’avvicendarsi di diversi garanti, avendo
Io stesso consulente MERLER, all’udienza del 2 marzo 2016, ammesso l’impossibilità di
effettuare il passaggio dalla causalità generale a quella individuale, le emergenze fattuali del
processo dimostrando il difetto di corrispondenza tra esposizione e latenza.
5.2. Il ricorso a firma degli Avv. Paola Severino e Corrado Pagano.
Esso è stato articolato attraverso sette, distinti motivi.
1) Con il primo, anche questa parte ricorrente ha proposto il tema dell’inutilizzabilità dei
verbali di sommarie informazioni testimoniali, acquisite al processo in virtù del meccanismo di
cui all’art, 512 cod. proc. pen., deducendo inosservanza ed erronea applicazione di tale
norma, oltre che vizio della motivazione. Il decesso dei dichiaranti sarebbe stato prevedibile,
tenuto conto non solo della loro età, ma anche delle loro precarie condizioni di salute.
2) Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, quanto alla ricostruzione del rapporto di
causalità tra la condotta ascritta all’ANTONINI e gli eventi lesivi. Si è rilevato, in particolare,
che i giudici di merito – pur avendo scelto di percorrere l’impervia strada dell’accertamento
della causalità individuale – avrebbero fatto, però, ampio ricorso a generalizzazioni e a criteri
11

assenza di esame immunoistochimico, si erano registrati due referti autoptici con esiti diversi

di tipo statistico ed epidemiologico.
In primo luogo, si è evidenziata la confusione che connoterebbe la stessa descrizione
delle condotte ascritte, tra il piano omissivo e quello commissivo, con ricadute anche in
ordine al giudizio controfattuale, rilevando il difetto di una legge di copertura, secondo il
tracciato della nota sentenza delle Sezioni Unite Franzese e quindi della sentenza Cozzini di
questa sezione, contestata altresì la valutazione condotta sul piano della causalità individuale.
Nello specifico, si è rilevato che l’ANTONINI era stato condannato per quattro morti da
tumore polmonare, patologia multi fattoriale, per la quale rilevano altri fattori quali il fumo e
lo stesso inquinamento ambientale, cosicché la ricerca del nesso causale, facilitata nel caso di

natura epidemiologica e, quindi, rilevante sul terreno della causalità generale, secondo cui
l’esposizione all’amianto determinerebbe un aumento del rischio di insorgenza della patologia,
in base ad un modello moltiplicativo per cui l’effetto della doppia esposizione sarebbe
maggiore della somma dei singoli effetti. Proprio l’esito degli studi richiamati dai giudici di
merito (Report della Seconda Consensus di Helsinki) ha dimostrato che, data l’elevata
incidenza del cancro polmonare nella popolazione generale, non è possibile però provare in
termini deterministici precisi che l’asbesto è il fattore causale in un singolo paziente, anche
ove sia presente asbestosi, avendo lo stesso consulente della pubblica accusa affermato che
l’esposizione a 25 fibre per anno non determina un incremento rilevante del rischio di
contrarre il carcinoma.
L’ANTONINI è stato pure condannato per sette casi ritenuti collegati a mesotelioma
pleurico, patologia anch’essa multifattoriale, per la quale la difesa ha riproposto le
considerazioni sopra svolte e richiamato il tema della certezza di diagnosi, per la quale ritiene
necessari, e non solo utili, come ritenuto dalla Corte del merito, gli esami immunoistochimici,
in molti casi mancanti. Sul punto, si è denunciato un travisamento dei fatti, rilevando ,la
fallacia del ragionamento svolto in sentenza, alla luce del caso DA PRA, p.o. deceduta a 94
anni, forte fumatore, al quale era stato diagnosticato un mesotelioma, poi smentito in sede
autoptica, allorché fu diagnosticato un carcinoma anaplastico in un polmone e uno a cellule
squamose nell’altro. Si è rilevato che l’esistenza di mesoteliomi spontanei era stata
riconosciuta dallo stesso consulente del pubblico ministero e che tutte le persone offese nel
presente processo avevano lavorato presso lo stabilimento di Monfalcone per lungo tempo
prima che l’imputato assumesse l’incarico, dato rilevante ove si consideri che non è possibile
accertare l’esposizione rilevante ai fini dell’innesto della patologia che potrebbe,
contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, anche non coincidere con l’inizio
della prestazione dell’attività lavorativa presso quello stabilimento.
La difesa non condivide l’utilizzo, a tale fine, della teoria dose-risposta o dose-dipendente
del mesotelioma, siccome controversa, come pure riconosciuto dal Quaderno n. 15 del
Ministero della Salute, la stessa Corte d’appello avendo peraltro riconosciuto che non è
possibile stabilire con certezza il momento a partire dal quale il processo neoplastico assume
carattere irreversibile, ossia il momento in cui dalla fase dell’induzione si passa a quella della
latenza clinica, pur facendo rinvio alla teoria multi-stadio, secondo cui il processo di
12

patologie quali l’asbestosi, sarebbe stata, in questo caso, condotta attraverso la teoria di

cancerogenesi si articola in fasi progressive. Tale teoria, infatti, non potrebbe in ogni caso
essere invocata per stabilire il decorso causale dell’azione dell’amianto, non consentendo di
verificare quando comincia e finisce (e, quindi, quanto dura) il periodo di induzione e di
correlare, quindi, i decessi a ciascuna posizione di garanzia, soprattutto in un caso, come
quello all’esame, in cui vi è stata una successione nella gestione dell’impresa.
Anche questa difesa ha contestato l’idoneità a tali fini del Report della Terza Consensus,
poiché nel ragionamento svolto dalla Corte territoriale si rinverrebbe una logica per così dire
pre-Franzese, ossia l’affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla base di una
condotta idonea solo ad aumentare il rischio del verificarsi dell’evento, senza che sia stato

nell’evento morte del lavoratore.
Sotto altro profilo, si è rilevato che – anche ove fosse possibile riconoscere l’esistenza di
una legge di copertura circa l’effetto acceleratore delle esposizioni successive alla prima – in
ogni caso non vi sarebbe alcuna certezza circa il momento dell’inizio dell’esposizione rilevante
(solo convenzionalmente fissato al momento dell’inizio dell’attività lavorativa), altresì
puntualizzandosi che, nel caso di specie, l’esposizione andò via via scemando, anche per
l’introduzione di maggiori cautele.
La casistica del processo, peraltro, offrirebbe scenari opposti a quelli prevedibili secondo
la teoria epidemiologico-statistica fatta propria dai giudici di merito. A titolo esemplificativo
del fatto che a una maggiore esposizione non sempre sono correlate latenze più brevi, la
difesa ha richiamato alcuni specifici casi del processo (in uno, la diagnosi era avvenuta nel
1997, a distanza di ben 46 anni dall’inizio dell’esposizione, con una latenza convenzionale ben
superiore alla stima media di essa; in un altro, l’esposizione non era stata rilevante ed era
correlata al lavaggio delle tute del coniuge per 25 anni e la malattia è stata diagnosticata
dopo una latenza di 40 anni, in un tempo dunque inferiore a quello del soggetto direttamente
esposto; in altro ancora, l’esposizione è durata 12 anni, con diagnosi a distanza di 26 anni
dall’inizio dell’esposizione). A tal proposito, si assume che la Corte di merito avrebbe fatto
ricorso ad un principio privo di fondamento scientifico, in virtù del quale la fase della latenza
clinica avrebbe una durata media di dieci anni, con possibilità di aumento di uno/due anni,
cosicché l’inizio della latenza reale, per la scienza impossibile da individuare, si otterrebbe
sottraendo dieci anni dalla data della diagnosi. Così ragionando, la Corte di merito sarebbe
andata, secondo la difesa, al di là delle conclusioni dei consulenti dell’accusa, attribuendo
valenza generale ad alcuni studi riferibili in realtà solo al tumore polmonare, dando luogo ad
un’analogia in ogni caso scorretta, trattandosi di due patologie differenti.
In conclusione, su tale specifico tema, la difesa ha posto in risalto un altro esempio
concreto, emblematico del rilievo della risposta individuale allo sviluppo della patologia,
richiamando il caso di una lavoratrice addetta alla mensa dei lavoratori, esposta all’amianto
fino al 1987 attraverso il contatto con i lavoratori, solo una minima parte dei quali si era però
ammalata.
3) Con il terzo motivo, parte ricorrente ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla
posizione di garanzia, riprendendo alcuni dei temi già trattati nel precedente ricorso,

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accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quel rischio generale si sia poi concretizzato

prendendo in esame la valutazione da effettuarsi in un caso di organizzazione complessa, in
cui esistono diverse aree di rischio e diverse sfere di responsabilità, alla luce del ruolo
effettivamente svolto e secondo una logica che abbandoni una lettura meramente formalistica
del modello della sicurezza sul lavoro, tutto incentrato sulla figura del datore di lavoro, per
aderire ad una più moderna lettura di tipo “collaborativo” che vede coinvolti più soggetti,
compreso il lavoratore e che miri ad individuare il garante effettivo, cioè il soggetto investito,
in ragione della sua specifica qualità, di un dovere di protezione.
Le difese operano un ampio rinvio alla sentenza delle Sezioni Unite Penali Espenhahn del
2014, per concludere nel senso che, nel caso di specie, sarebbe stata omessa una verifica

individuarsi nel responsabile dell’unità produttiva-stabilimento. La contraddittorietà del
ragionamento svolto in sentenza risiederebbe, secondo la prospettazione difensiva, proprio
nella valutazione della posizione dell’imputato LIPPI, direttore dello stabilimento, ritenuto
dalla Corte di merito soggetto di grandissimo rilievo societario, dotato di procura speciale con
la quale gli erano stati attribuiti amplissimi poteri di gestione, senza alcun limite di spesa, pur
essendosi rimproverato all’ANTONINI, datore di lavoro, di adottare una serie di interventi
propri di quella diversa posizione di garanzia, essendo rimasto indimostrato che l’imputato
avesse adottato tutte le decisioni riguardanti la gestione quotidiana e ordinaria.
4) Con il quarto motivo si sono dedotti analoghi vizi, questa volta con riferimento
all’elemento soggettivo del reato. L’analisi si muove, sulla scorta della distinzione operata dai
giudici di merito, tra la misura oggettiva della colpa, intesa come inosservanza delle regole
cautelari, e il profilo soggettivo complementare della rimproverabilità dell’agente per
prevedibilità e prevenibilità dell’evento, operazione che i giudici di merito avrebbero condotto,
secondo le difese, in maniera del tutto indifferenziata, senza considerare il peculiare ruolo
dell’imputato e senza fare applicazione della regola di valutazione della condotta secondo un
giudizio ex ante rapportato cioè al momento storico in cui l’imputato ha agito in base al
possesso delle conoscenze allora esistenti e acquisibili.
Nello specifico, le difese hanno osservato, quanto al profilo oggettivo della colpa, che
nessuna delle norme richiamate in imputazione menziona l’amianto, a dimostrazione dello
stato delle conoscenze dell’epoca sulla pericolosità del materiale, alcune leggi, lungi dal
limitarne l’utilizzo, imponendone addirittura l’uso, rinviando ad un’analitica elencazione di
decreti ministeriali e circolari. Tale quadro normativo troverebbe riflesso in una serie di
provvedimenti della P.A. diretti agli operatori industriali e procedenti in direzione opposta a
quella oggi pretesa dai giudici del merito, pur riconoscendo parte deducente che non vi fu
alcuna sottovalutazione del problema amianto, posto che tale materiale era considerato
sostanza il cui impiego, lecito, doveva avvenire con cautela.
Quanto al profilo strettamente soggettivo, invece, i ricorrenti hanno rilevato che i giudici
di merito non avrebbero operato la necessaria personalizzazione dell’indagine condotta,
poiché la normativa dell’epoca era generica, non indicava specificamente cosa fosse, in quel
periodo preciso, prevedibile per il datore di lavoro, essendo il mesotelioma una patologia al
giorno d’oggi ancora problematica, sulla cui prevenibilità nulla può essere rimproverato alla
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dell’effettività dei poteri gestionali e di spesa, che competevano ad una figura ben precisa, da

società che mise in campo una serie di interventi ampiamente illustrati in appello.
5) Anche con questo ricorso si è affrontato il tema dell’aggravante di cui all’art. 589 co. 2
cod. pen., riproponendosene una lettura da cui sarebbero espunte le malattie professionali, in
forza della interpretazione letterale della norma, per la quale solo una inammissibile analogia
in malam partem potrebbe giustificare il ragionamento sviluppato dai giudici di merito.
6) Quanto al trattamento sanzionatorio, si sono dedotti violazione di legge e vizio della
motivazione avuto riguardo al diniego delle generiche, tenuto conto della risalenza dei fatti,
delle caratteristiche dell’insidiosa patologia, della liceità dell’impiego dell’amianto sino agli
inizi degli anni ’90 e della circostanza che le società erano possedute dallo Stato, cosicché la

dell’atteggiamento assunto dal nostro Paese al riguardo, apparendo eccessivo attribuirne,
infine, la colpa a pochi soggetti per di più ultraottantenni e incensurati. Quanto all’attenuante
di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., si è osservato come all’imputato non siano mai stati ascritti gli
eventi riguardanti le persone offese BENES Paolo e JARC Duilio, contestandosi in ogni caso la
decisione della Corte d’appello di avallare la irrilevanza del risarcimento operato dall’ente, sul
punto rinviando alla sentenza n. 138 del 1998 del giudice delle leggi e alla giurisprudenza di
questa stessa Corte in ordine alla natura dell’attenuante de qua e alla sua ratio.
7) Con un ulteriore motivo, i deducenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale
contenuto nella sentenza, nella parte in cui è stata dichiarata, anche nei confronti
dell’ANTONINI, la estinzione per prescrizione dei reati sub c) [p.o. BENES Paolo], f) [p.o. GON
Vinicio], L) [p.o. SOPPI Albino], 12) [p.o. LAVRENCIC Bruno] e 20) [p.o. BALZAN Lucio],
trattandosi di reati mai stati contestati all’imputato.
8) Infine, parte ricorrente ha censurato il punto della sentenza relativo alle statuizioni
civili, rispetto alle quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, sia per
quanto riguarda la ritenuta legittimazione dell’INAIL (che non potrebbe derivare dall’art. 2
della legge 123/2007, norma che prevede unicamente l’obbligo del P.M. di dare notizia ai fini
dell’eventuale costituzione di parte civile, per la quale valgono le regole ordinarie), del
CODACONS (la cui legittimazione è subordinata alla dimostrazione che il reato leda un
interesse che costituisce patrimonio morale inscindibile dell’ente, come non sarebbe nel caso
in esame, alla luce delle finalità proprie di esso), dei sindacati (la cui legittimazione sarebbe
subordinata alla dimostrazione che nel periodo d’interesse avessero effettivamente perseguito
e concretamente attuato la tutela della salute dei lavoratori con riferimento al tema
dell’amianto, non limitandosi invece alla sola cura degli aspetti economici della prestazione
lavorativa), delle associazioni di categoria e degli enti locali, rispetto a questi ultimi rilevando
che tra i loro compiti vi era la tutela della salubrità dei posti di lavoro e che, in ogni caso,
difetterebbe la prova di un danno all’immagine.
In via generale, infine, si è rilevata la mancata dimostrazione dell’esistenza e dell’entità
dei danni che si assumono subiti, liquidati in via solo equitativa, di talché si è pure contestata
la concessione della provvisionale.
5.3. Il ricorso a firma degli Avv. Cassiani e Giordanengo.
Anche questo ricorso è stato articolato attorno ad alcune problematiche fondamentali,
15

politica d’impiego dell’amianto nella produzione doveva considerarsi espressione

rispettivamente riguardanti i temi della posizione di garanzia dell’imputato, dell’esistenza di
una valida legge di copertura scientifica, del nesso causale e della colpa, con l’ultimo motivo
essendosi censurato anche il trattamento sanzionatorio. Per ognuno di tali temi la difesa ha
dedotto sia violazione di legge che vizio della motivazione.
1) Quanto al primo tema, i deducenti hanno operato un rinvio alla stessa consulenza
della pubblica accusa, per rilevare come la posizione del TUPINI in ambito societario (con
ruolo di presidente e consigliere del C.d.A. e membro del Comitato Esecutivo) sia stata del
tutto peculiare, la sua presenza datando al periodo post bellico dell’industria navale, con
compiti eminentemente politici, sia a livello di trattativa in ambito europeo sulla graduale

di interesse nazionale dopo l’approvazione del C.I.P.E.
Si è contestato il rilievo attribuito all’assenza di deleghe gestorie formali, l’igiene e la
sicurezza sul lavoro rientrando tra le prerogative dei dirigenti, il trasferimento dei relativi
poteri non dovendo avvenire con deleghe specifiche. Né poteva ricavarsi, in base alla
concreta distribuzione/ripartizione degli incarichi, una posizione di garanzia dell’intero C.d.A.,
derivante dalla sola consapevolezza delle problematiche in materia di amianto da parte dei
coimputati LIPPI e ZAPPI, cui erano state personalmente sottoposte.
Si è contestata la creazione della figura ibrida del Presidente/Amministratore Delegato,
tale seconda figura esistendo già all’epoca, la Presidenza del TUPINI essendo peraltro durata
solo 13 mesi dalla fine del 1966 all’inizio del 1968 e si è richiamata la giurisprudenza in
materia di organizzazioni complesse. In particolare, si è rilevato il contrasto delle affermazioni
dei giudici di merito con i principi ivi elaborati, rimarcando come in FINCANTIERI fossero state
create strutture aziendali dotate di tutti i più ampi poteri decisionali e di spesa, la gestione
della sicurezza non essendo mai stata appannaggio del C.d.A., neppure in via residuale.
2) Quanto al secondo profilo, la difesa ha contestato la validità in termini di legge di
copertura scientifica degli esiti della Terza

Consensus Con ference del 2015 sul mesotelioma

pleurico, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai consulenti escussi in contraddittorio
all’udienza del 22/06/2016. Si è rilevato che la teoria multistadio non potrebbe essere
invocata per stabilire il decorso temporale dell’azione dell’amianto, non essendo possibile
accertare quando inizia e quando finisce la fase dell’induzione, cosicché non sarebbe neppure
possibile stabilire la durata del periodo di latenza clinica, del quale è nota solo la fine
coincidente con la diagnosi. In difetto di conoscenza sul periodo di latenza media, meno
ancora potrebbe dirsi accertato sul valore della latenza nei singoli casi, non esistendo studi
che abbiano quantificato la durata media della latenza vera, di per sé non misurabile.
Quanto, poi, alla teoria dell’esposizione cumulativa e al concetto di anticipazione del
failure Urne, i difensori hanno affermato essere pura invenzione la conclusione secondo cui
detta anticipazione si tradurrebbe in una riduzione della fase d’induzione, avendo la Corte di
merito proposto un concetto scientifico inesistente sino ad oggi.
Parimenti, quanto alla diagnosi, anche questi difensori hanno posto l’accento sul ruolo
degli esami immunoistochimici, che sarebbe stato immotivatamente relegato in secondo
piano dai giudici del merito.
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riduzione dei sussidi, che di promozione ed esecuzione del piano di rilancio dell’IRI, divenuto

3) Sul tema del nesso causale, inoltre, la difesa ha contestato l’affermazione del giudice
di merito secondo cui i risultati della Terza

Consensus

confermerebbero la teoria

dell’acceleratore che ridurrebbe la latenza, anticipando il tempo di rottura. Essa sarebbe stata
smentita proprio da quel consesso, ove si è appurato che la latenza media non ne è in alcun
modo influenzata, come affermato anche dall’opinione dissenziente di un suo partecipante,
con conseguente travisamento del documento da parte della Corte di merito. In ogni caso,
anche questi difensori hanno posto l’accento sulla circostanza che, pure a voler ritenere
fondata detta teoria, essa si baserebbe su una legge di tipo statistico, non utilizzabile per i
singoli casi concreti e la Corte d’appello, secondo la difesa, pur consapevole di ciò, non

Inutile è stato considerato l’operato rinvio alle massime della giurisprudenza di legittimità
che avrebbero avallato la teoria della riduzione dei tempi di latenza della malattia, correlata
all’accelerazione dei tempi d’insorgenza di essa, trattandosi di concetti entrambi superati dalla
scienza medica.
4) Quanto al profilo della colpa, parte ricorrente ha rilevato che le società succedutesi
nella gestione del cantiere navale di Monfalcone, erano tutte a partecipazione pubblica, il che
renderebbe assurda l’affermazione secondo cui gli imputati avrebbero agito con finalità di
risparmio delle spese di sicurezza, obiettandosi che, in ogni caso, all’epoca non esistevano
norme prevenzionistiche aventi ad oggetto proprio il rischio amianto. In ogni caso,
difetterebbe il necessario elemento soggettivo della prevedibilità degli eventi dannosi, ma
anche quello della prevenibilità degli stessi, tenuto conto della qualità degli strumenti di
prevenzione all’epoca disponibili.
5) Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, le difese hanno censurato il
diniego delle generiche e l’omessa valorizzazione degli elementi a favore dell’imputato
(rappresentati dall’intervenuto risarcimento del danno, dall’età e dalla incensuratezza,
elementi tutti sottovalutati in ragione del loro legame alla sola durata della latenza delle
malattie), osservando, quanto alla incensuratezza, che il limite di cui all’art. 62 bis cod. pen.
è stato introdotto solo con la legge n. 125 del 2008, non applicabile retroattivamente e che
non può assegnarsi alcun rilievo alla dipendenza degli altri fattori dal periodo di latenza della
malattia, dovendosi altresì considerare le peculiarità della posizione ricoperta.
Con atto depositato il 02 febbraio 2018, parte ricorrente ha formulato motivi nuovi,
riguardanti i temi già trattati in ricorso, sia quanto al nesso causale, con riferimento alla
tematica delle malattie multifattoriali, che avuto riguardo al profilo della mancanza di una
indagine sulla causalità individuale, essendosi fermata la Corte di merito ad una valutazione
apodittica, in base alla quale ha ritenuto dimostrata una relazione sinergica su basi solo
epidemiologiche, senza alcuna valutazione in ordine alla incidenza della patologia nel cantiere
d’interesse, valutazione che ha invece formato oggetto di uno studio del 2016 svolto da un
dottorando dell’Università degli Studi di Parma, il cui

tutor è lo stesso prof. Barbone,

consulente del pubblico ministero.
5.4. Il ricorso dell’Avv. Laganà.
Il ricorso è stato suddiviso in due parti. Nella prima sono stati formulati cinque motivi,

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avrebbe valutato i dati concreti sì da giustificare l’accelerazione ritenuta per ognuno di essi.

suddivisi per aree riguardanti rispettivamente l’accertamento della condotta omissiva, la
individuazione della legge di copertura scientifica, la valutazione del compendio probatorio,
anche all’esito dell’integrazione disposta in appello, la posizione di garanzia (anche per
quanto attiene alla colpa), il nesso causale, argomenti rispetto ai quali sono stati dedotti sia
la violazione di legge che il vizio della motivazione; nella seconda, invece, è stato formulato
un motivo con il quale sono stati dedotti analoghi vizi con riferimento al trattamento
sanzionatorio.
Quanto ai primi tre temi, la difesa ha rilevato che la diagnosi del mesotelioma interviene,
secondo l’intera comunità scientifica, a distanza di 40, 50 e persino 60 anni dalla prima

condanna (in relazione alla circostanza che l’istruttoria è stata rinnovata in appello) la Corte
territoriale avrebbe travisato la prova nuova acquisita, rappresentata dai documenti della
Terza Consensus di Bari, valutati in maniera parziale e disorganica, con valorizzazione della
tesi propugnata dal consulente dell’accusa. Al contrario, tenuto conto del periodo in cui
l’imputato ha ricoperto la posizione di garanzia, vi sarebbero aspetti di incertezza inconciliabili
con l’affermazione di responsabilità penale, gli assunti recepiti dalla Corte del merito
basandosi su studi di coorte, effettuati su gruppi di soggetti esposti e non esposti all’amianto,
,estendendoli inammissibilmente alla casistica individuale, nonostante quel giudice avesse
convenuto sull’affermazione secondo cui deve essere assegnato un peso eziologico maggiore
alle esposizioni più lontane nel tempo (la difesa rinvia ai dati riferibili a 19 persone offese,
distinguendo tra inizio dell’esposizione professionale e periodo di latenza sino alla diagnosi),
cosicché, essendo impossibile stabilire l’epoca di inizio del processo carcino-genetico, è pure
impossibile stabilire l’epoca di inizio della trasformazione cellulare. Inoltre, la Corte d’appello
avrebbe fatto ricorso ad una legge statistica (la c.d. teoria multistadio) per affermare la
responsabilità penale dell’imputato, il quale solo a partire dalla metà di luglio 1974 assunse la
carica di co-direttore generale e nel 1977 quella di direttore generale. In definitiva, secondo il
deducente, le conoscenze scientifiche attuali (come pure confermato dalla Terza Consensus)
non consentono di accertare la durata del periodo di induzione, alla fine del quale la malattia
è autosufficiente e irreversibile, non essendo scientificamente accertato quali siano le dosi
che provocano l’innesco, l’effettiva accelerazione della malattia a causa della maggiore
esposizione all’amianto e quanto duri la fase pre-clinica, cioè il periodo di tempo che
intercorre tra la fine dell’induzione e la diagnosi di malattia, che la Corte ha ipotizzato in dieci
anni, in maniera però del tutto disancorata dalla storia delle 19 parti offese. Né può
soccorrere, secondo il deducente, il momento della diagnosi, poiché esso finisce con
l’introdurre, nell’analisi scientifica, ulteriori aspetti di indeterminatezza, per alcune persone
offese essendo intervenuto a distanza di oltre vent’anni dal termine dell’attività lavorativa,
per altre addirittura lo stesso anno o a distanza di uno o due anni dall’ultima esposizione.
In definitiva, parte ricorrente ha opposto l’inutilizzabilità della teoria multistadio del
processo neoplastico ai fini della verifica della causalità individuale, per assoluta
indeterminatezza dei tempi d’insorgenza, atteso che lo stesso C.T. del P.M. aveva ammesso
in udienza che la verifica di tale teoria si fonda su ipotesi astratte, non rapportate alle reali
18

esposizione e che, non versandosi nel caso in esame in ipotesi di doppia conforme di

vittime del reato, cosicché essa finirebbe per non essere neppure dotata di alta probabilità
logica circa la sua verificabilità, il che si tradurrebbe nella mancanza di certezza in ambito
processuale.
Quanto alle ulteriori censure, il deducente ha rilevato un travisamento della prova con
riferimento all’effettivo periodo nel quale l’imputato aveva ricoperto la posizione di garanzia,
essendo emerso dalla stessa consulenza del P.M. che egli era rimasto estraneo alla gestione
dal 28 giugno 1972 al 15 luglio 1974, biennio nel quale non vi sono neppure documenti che
correlino una sua ingerenza nella gestione dei cantieri, elemento fattuale di non poco rilievo
proprio alla luce del ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito riguardo alla

periodo di completamento della induzione.
Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che, in ossequio al principio di colpevolezza,
occorre individuare la funzione datoriale in base al funzionamento della singola impresa
considerata e al concreto esercizio di poteri gestori, ancora una volta opponendo il
travisamento della prova, per avere il giudice introdotto nella motivazione una informazione
rilevante inesistente nel processo, vale a dire l’apodittico accertamento della posizione di
garanzia in capo all’imputato per l’intero periodo di addebito del reato, mentre nel citato
biennio lo ZAPPI non aveva obiettivamente ricoperto alcuna posizione di garanzia, e per
avere, di contro, omesso di valutare una prova decisiva ricavabile dalla stessa relazione dei
consulenti della pubblica accusa.
Inoltre, si è rilevata l’inidoneità del ragionamento svolto dalla Corte circa la ritenuta
irrilevanza delle deleghe, pur esistenti, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, connotata
dall’autonomia e autosufficienza organizzativa dei vari settori tecnici e dal concreto esercizio
delle stesse, oltre che dalla funzionalità specifica in capo a soggetti ben individuati, quali il
Direttore e il vice Direttore di Stabilimento e il Responsabile Generale del Servizio di
Sicurezza, altresì rilevandosi il limitato numero di documenti inviati per conoscenza
all’imputato, tale da non giustificare alcun intervento diretto dello ZAPPI, ma al più da
evidenziare una negligenza del Servizio di Sicurezza.
I problemi tecnici di organizzazione del lavoro o l’acquisto dei materiali da impiegare
nell’ambito delle varie attività lavorative posti dai vari contratti stipulati dalla committenza
non sono stati visti né sottoscritti dallo ZAPPI, riguardando il suo omologo Co-Direttore
Generale LIPPI, quanto al potere di spesa, venendo in rilievo solo gli atti concreti con i quali
esso è esercitato, nel caso di specie mancanti.
Si sono, inoltre, evidenziate la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte
in cui è stata configurata la posizione di garanzia del secondo gruppo di soggetti che
avrebbero svolto funzioni coinvolte nella sicurezza del lavoro, addebitando agli stessi di aver
omesso di svolgere attività di proposta ai vertici aziendali, a fronte delle pur ritenute scelte
produttive che imponevano l’utilizzo dell’amianto con modalità contrarie alle prescrizioni di
legge, altresì contestando l’assunto secondo cui la prova della penale responsabilità dello
ZAPPI poteva ricavarsi dai documenti inviatigli per conoscenza, al contrario indicativi,
secondo il deducente, della sua innocenza.
19

responsabilità degli imputati per avere essi ricoperto la posizione di garanzia addebitata nel

Infine, la difesa ha evidenziato la non congruità della pena inflitta, per non avere i giudici
del merito tenuto conto del pur accertato smantellamento graduale delle lavorazioni
comportanti l’utilizzo dell’amianto a far data dal 1976 e, con riferimento alla posizione degli
imputati dirigenti di “seconda fascia”, per non aver tenuto conto della condotta ad essi in
concreto ascritta (vale a dire non aver dato tempestiva ed efficace attuazione alle direttive
aziendali che imponevano detta sostituzione e l’adozione delle norme precauzionali, non
comprendendosi se l’addebito sia stato mosso in relazione ad una condotta commissiva o
omissiva), infine, della incensuratezza dell’imputato, criterio all’epoca delle condotte
contestate era certamente idoneo a giustificare l’invocata riduzione della pena.

proprie argomentazioni, sia con riferimento agli strumenti per una diagnosi affidabile, che
avuto riguardo all’esistenza di una legge scientifica di copertura sull’effetto acceleratore e
sulla durata del periodo d’induzione, con contenuti sostanzialmente analoghi a quelli della
memoria a firma dell’avv. Pagano depositata il 09/02/2018. Ha, infine, invocato
l’annullamento con rinvio della sentenza quanto alla mancata esatta determinazione della
pena. Poiché l’imputato potrebbe godere, in executivis, dell’indulto, ciò renderebbe pressoché
impossibile procedere alle relative riduzioni.
6. Con memoria depositata il 29 gennaio 2018, si è costituita con nuovo difensore la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in successione della soppressa Provincia di Gorizia con
nuovo difensore, rinnovando la costituzione di parte civile dell’ente cessato e rassegnando le
proprie conclusioni.
Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti degli
imputati BOCCHINI Enrico e LIPPI Manlio perché i reati agli stessi rispettivamente ascritti sono
estinti per morte degli imputati, intervenuta rispettivamente in data 27/07/2017 e
29/01/2017, come da certificazione in atti, con conseguente revoca delle statuizioni civili nei
loro confronti. La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del
ricorso per cassazione, impone infatti tale statuizione, risultando esaurito il sottostante
rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel
merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. sez. 3 n. 23906 del
12/05/2016, Rv. 267384; sez. 1 n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790).
2. Prima di procedere alla verifica circa la perenzione dei termini di prescrizione con
riferimento ad alcuni dei reati contestati, vanno esaminate le doglianze con le quali talune
difese hanno contestato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589 co. 2 cod. pen., per
le ovvie ricadute dell’argomento sulla individuazione di detti termini.
2.1. La Corte triestina ha disatteso la relativa eccezione difensiva alla luce della
giurisprudenza di legittimità, che mai avrebbe dubitato della riferibilità della aggravante di cui
all’art. 589 co. 2 cod. pen. anche alla ipotesi delle malattie professionali, contratte cioè a causa
della inosservanza di norme poste a presidio della sicurezza e della salute sul lavoro.

20

Con memoria depositata il 12 febbraio 2018, il difensore ha ulteriormente sviluppato le

2.2. Il primo motivo dell’atto a firma dell’Avv. Pagano e il quinto motivo dell’atto a firma
degli Avv.ti Severino e Pagano, con cui per l’appunto si è contestata la sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 589 co. 2 cod. pen., sono infondati.
La tesi sostenuta dalle difese, oltre che sull’argomento letterale, fa leva sulla
considerazione che i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale non sarebbero
mai stati considerati un unicum dal legislatore. Poiché l’estensione della previsione anche alle
malattie professionali sarebbe frutto di una elaborazione giurisprudenziale (intervenuta per
colmare il gap normativo derivante dalla diversa attenzione originariamente serbata dal
legislatore alle due situazioni), successiva alle condotte oggetto del presente procedimento,

di specie, pena la violazione del principio di cui all’art. 7 Convenzione E.D.U., come elaborato
dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il precetto penale deve essere sufficientemente chiaro
e prevedibile all’epoca in cui il fatto è commesso.
2.3. L’assunto non può essere condiviso.
Deve, intanto, precisarsi che il principio

nullum crimen nulla poena sine lege

convenzionale ha trovato recente specificazione proprio in una pronuncia del 14/04/2015
Contrada c/o Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. A prescindere dalle specificità di
quella decisione [intervenuta in tema di concorso esterno ad associazione per delinquere di
tipo mafioso, sul presupposto che tale delitto fosse istituto di creazione giurisprudenziale,
consolidatosi mediante pronunce successive ai fatti contestati al condannato, e non invece
frutto della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 cod. pen., come peraltro
testualmente confermato dalla previsione di cui all’art. 418 cod. pen. (cfr., sul punto, sez. 2
n. 18132 del 13/04/2016, Rv. 266908; sez. 5 n. 42996 del 14/09/2016, Rv. 268203)], pare
comunque utile un richiamo ai principi di carattere generale con i quali il giudice
sovranazionale ha ribadito la necessità che la legge definisca chiaramente i reati e le pene
che li reprimono. Tale requisito, infatti, è <>.
2.4. Ricondotto il principio invocato all’interno dei binari tracciati dalla Corte E.D.U., deve
intanto affermarsi la correttezza dell’osservazione formulata dalla Corte d’appello di Trieste in
ordine alla circostanza che l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel
senso della applicabilità dell’aggravante de qua anche alle ipotesi di condotte riguardanti le
malattie professionali.
Si rinvia alle numerose pronunce in tal senso, in alcuni casi aventi ad oggetto condotte
coeve a quelle contestate agli odierni imputati, nelle quali tale assunto è presupposto (cfr., ex

multis, sez. 4 n. 43786/2010, Cozzini; sez. 4, n. 33311/2012, Ramacciotti; n.18933/2014,

affermato [cfr. sez. 4 n. 4477 del 14/12/1981 Ud. (dep. 27/04/1982), Galbiotti, Rv. 153473
(in cui si è precisato che la locuzione “norma sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro”, di cui agli articoli 589 e 590 cod. pen., va intesa come comprensiva non solo delle
disposizioni contenute nelle leggi, specificamente dirette alla disciplina medesima, ma anche
di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul
lavoro o malattie professionali e che tendono, in genere, a garantire la sicurezza del lavoro in
relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi); sez. 4 n. 11128 del 21/11/2014 Ud. (dep.
16/03/2015), Lemetti e altri; n. 14199 del 25/06/1990, Rv. 185563; n. 37666 del 2.7.2004,
Rv. 229151; n. 8641 dell’11/02/2010, Rv. 246423; n. 18628 del 14.4.2010, Rv. 247461].
Di ciò la giurisprudenza di questa Corte, anche in pronunce molto risalenti, ha dato
peraltro una spiegazione assai convincente.
Si è, infatti, affermato, sia pure con riferimento al diverso reato di cui all’art. 437 cod.
pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), che tra gli
infortuni rientrano le “malattie-infortunio”, intendendosi per tali le sindromi morbose
imputabili all’azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in
esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle professionali in senso lato ma non le
esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle
manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte
da agenti esterni. Rientra pertanto nella previsione normativa dell’art. 437 cod. pen. la
condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad

Negroni; sez. 4 n. 5273/2017, Ferrentino; n. 12175/2017, Bordogna) o espressamente

impedire che agenti esterni chimici “aggrediscano” il fisico di chi sia ad essi esposto (cfr. sez.
1 n. 12367 del 09/07/1990, Rv. 185325); e precisato che la locuzione “norme sulla disciplina
per la prevenzione di infortuni sul lavoro”, contenuta negli artt. 589 e 590 cod. pen., deve
intendersi come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente
dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il
fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a
garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi [cfr. sez.
5 n. 8177 del 10/05/1979, Scalambra, Rv. 143021; sez. 4 n. 42996 del 14/09/1984 Ud.
(dep. 05/02/1985), Mungo, Rv. 167681].
2.5. A ben vedere, il tema non è quindi inedito.
Questa stessa sezione l’ha ampiamente affrontato proprio in un processo avente ad

22

qi

oggetto condotte colpose relative a malattie asbesto-correlate, nel quale la difesa aveva del
pari operato una sorta di ricognizione della legislazione in materia di assicurazione
obbligatoria per dimostrare che il legislatore non aveva parificato le due situazioni,
richiamando anche in quel caso la sentenza della Corte Cost. 232/1983 (che ha ritenuto la
manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 437 cod.
pen. nella parte in cui incrimina la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro, trascurando le cautele contro gli infortuni professionali, rientrando tale
scelta nella discrezionalità del legislatore).
In quella sede, la tesi difensiva non era stata accolta sia per ragioni di ordine

essendo possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione
degli infortuni e quelle che tutelano la salute, di fatto molte disposizioni hanno il duplice
scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio infortuni sia da malattie professionali. Del
resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni
(cioè la “sicurezza” sul lavoro) e la salute (cioè la “salute”) accomunandole
indifferenziatamente entrambe e in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa
a tutela dei lavoratori. Peraltro, sotto il profilo della ragionevolezza, non avrebbe senso
prevedere una procedibilità ex officio (con un aggravamento di pena) per un infortunio sul
lavoro consistito esclusivamente in una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per
più di quaranta giorni ed invece punire in misura meno grave e a querela di parte, una
malattia professionale gravissima ed invalidante unicamente perché non scaturisce dalla
violazione di una norma di prevenzione dagli infortuni bensì da una di quelle a tutela della
salute ed igiene sul lavoro, che l’imprenditore è tenuto specificamente a salvaguardare ai
sensi dell’art. 2087 c.c. Inoltre, se l’evento morte è previsto dall’aggravante di cui all’art. 589
c.p., comma 2, non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più
disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale
che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla
morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel
concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle
sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam>> (cfr., in
motivazione, sez. 4 n. 11128 del 2015, Lemetti citata).
2.6. Sul punto, deve peraltro osservarsi che l’interpretazione qui recepita è frutto di una
elaborazione pressoché costante, sin dall’introduzione dell’aggravante di che trattasi (con la
legge 11 maggio 1966 n. 292), con la quale si è inteso recepire un significato non limitativo
del precetto penale, tenuto conto della esigenza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro,
cui certamente non può considerarsi estranea anche quella della salubrità di essi. In tal
senso, questa Corte ha, infatti, precisato che per norme sulla disciplina per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro vanno intese non soltanto quelle contenute nelle leggi
specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che, direttamente o indirettamente,
perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere,
tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi

23

sistematico, ma anche alla luce del principio costituzionale di ragionevolezza: «…pur non

(cfr. sez. 4 n. 5327 del 07/03/1978, Sottilotta, Rv. 138904; sull’interpretazione del precetto
in termini indicativi, cfr. anche richiamo a sez. 6, del 06/08/1968, Pasangeli, in Mass. Cass.
1969, 1067, contenuto in nota n. 2 alla sentenza sez. 5 n. 8177 (ud. 10/05/1979), Scalambra
Riv. Pen. anno 1980, pagg. 478-479, citata).
Ciò posto, deve concludersi nel senso che la formulazione della norma consentiva anche all’epoca in cui le condotte sono state poste in essere, in base ad un consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità (peraltro assai risalente, cfr. supra) – di
ritenere la fattispecie – aggravata anche con riferimento alla violazione delle norme sulle
malattie professionali – non patologicamente indeterminata e l’interpretazione più sfavorevole

legalità, anche convenzionale (cfr., sez. 5 n. 42996 del 14/09/2016, Rv. 268203), secondo
una lettura conforme al principio di ragionevolezza.
3. Tanto premesso, la sentenza deve comunque essere annullata senza rinvio – agli
effetti penali – nei confronti degli imputati TUPINI [limitatamente ai capi e), p.o. Cossu (proc.
n. 673/2006); 1), p.o. Codiglia, 9), p.o. Bergamasco, 10), p.o.Cosciani, 13), p.o. Bertogna,
14), p.o. Fragiacomo, 15), p.o. Giuriato, 16), p.o. Muscella, 17), p.o. Belci, 23), p.o.
Soranzio, 24), p.o. Clagnan, 25), p.o. Moraro, 27), p.o. Martinelli (proc. 174/2009); 1), p.o.
Savignano, e 10), p.o. Dovoli (proc. 120/2006); 5), p.o. Tofful, 6), p.o. Parenzan, 14), p.o.
Pahor, 15), p.o..Da Prà e 23), p.o. Clapiz (proc. 769/2009)]; ANTONINI [limitatamente .ai
capi 7), p.o. Margarit, 8), p.o. Michelino, 13), p.o. Bertogna, 15), p.o. Giuriato, 25), p.o.
Moraro e 27), p.o. Martinelli (proc. n. 174/2009); 1), p.o. Savignano (proc. 324/2009)];
ABBONA [limitatamente ai capi 1), p.o. Codiglia, 7), p.o. Margarit, 8), p.o. Michelino, 9), p.o.
Bergamasco, 10), p.o. Cociani, 13), p.o. Bertogna, 14), p.o. Fragiacomo, 15), p.o. Giuriato,
16), p.o. Muscella, 17), p.o. Belci, 23), p.o. Soranzio, 24), p.o. Clagnan, 25), p.o. Moraro e
27), p.o. Martinelli (proc. 174/2009), 1), p.o. Savignano e 10), p.o. Dovoli (proc.
324/2009)3, SCHIVI [limitatamente ai 1), p.o. Codiglia, 7), p.o. Margarit, 8), p.o. Michelino,
9), p.o. Bergamasco, 13), p.o. Bertogna, 14), p.o. Fragiacomo, 15), p.o. Giuriato, 16), p.o.
Muscella, 25), p.o. Moraro e 27), p.o. Martinelli (proc. 174/2009); 1), p.o. Savignano e 10),
p.o. Dovoli (proc. 324/2009)3: ZAPPI [limitatamente ai capi 5), p.o. Tofful, 6), p.o. Parenzan
e 7), p.o. Rusig (proc. 769/2009)3: CASINI [limitatamente ai capi 5), p.o. Tofful, 6), p.o.
Parenzan e 7), p.o. Rusig (proc. 769/2009)] e MASSENTI [limitatamente ai capi 5), p.o.
Tofful, 6), p.o. Parenzan e 7), p.o. Rusig (proc. 769/2009)] perché gli anzidetti reati sono
estinti per prescrizione, avuto riguardo al

tempus commissi delicti,

individuato nella

imputazione per ciascuno di essi e tenuto conto dei periodi di sospensione calcolati in
sentenza e non contestati, con riferimento ai distinti procedimenti penali (cfr. pagg. 146 148 della sentenza d’appello).
Quanto ai motivi posti a base dei ricorsi, limitatamente ai suindicati reati, si rileva che nonostante la non manifesta infondatezza degli stessi (che ha consentito, quindi, la valida
instaurazione del rapporto d’impugnazione) – in presenza di una declaratoria di
improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno
scrutinio finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua
24

razionalmente correlabile al significato letterale della norma, nel rispetto del principio di

motivazione, poiché in tale giudizio “…l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l’esistenza della causa estintiva della
prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai
limiti di deducibilità del vizio di motivazione” (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep.
18/09/2012), Rv. 253458) dovendo essa risultare dal testo del provvedimento impugnato
(conforme sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep. 04/12/2013), Rv. 258169). Evenienza
che, tuttavia, nel caso in esame non ricorre, alla luce degli stessi motivi del ricorso
dell’imputato MASSENTI e delle considerazioni che si andranno a esporre e che fondano il
rigetto delle doglianze difensive, quanto ai rimanenti reati e imputati.

Cesare vanno nel resto integralmente rigettati. Anche il ricorso nell’interesse di ANTONINI
Corrado va rigettato, ad eccezione del settimo motivo dell’atto a firma degli avv.ti Severino e
Pagano, dovendosi rettificare l’errore contenuto nella sentenza impugnata ed eliminare la
declaratoria di estinzione, adottata anche nei suoi confronti, per prescrizione dei reati di cui ai
capi c) [p.o. BENES Paolo], f) [p.o. GON Vinicio]. l) [p.o. SOPPI Albino], 12) [p.o. LAVRENCIC
Bruno] e 20) [p.o. BALZAN Lucio], trattandosi di fatti al medesimo non contestati.
5. La Corte distrettuale ha disatteso le doglianze degli odierni imputati, rilevando che
esse si erano incentrate sui temi riguardanti:
la posizione di garanzia ricoperta (l’appellante TUPINI aveva, in particolare, evidenziato
la natura eminentemente politica del ruolo assunto, secondo quella che è stata definita una
prassi dell’IRI, finalizzata all’attuazione del piano di riordino cantieristico nazionale; gli
appellanti BOCCHINI, ANTONINI, LIPPI, ABBONA, SCHIVI, MASSENTI e ZAPPI avevano invece
censurato l’adozione di un criterio meramente formale, facente leva sulla sola qualifica di
membro del C.d.A. o di Presidente di esso, ponendo anche l’accento sull’assenza di compiti di
gestione nei ruoli rivestiti in un’organizzazione particolarmente complessa in cui erano state
conferite deleghe funzionali, per le quali non erano richieste né forma né prova scritta);
l’elemento soggettivo del reato, sull’assunto che non vi fosse, all’epoca, alcuna effettiva
consapevolezza dell’esistenza di patologie tumorali derivanti dall’amianto, anche alla luce
della legislazione vigente e della circostanza che l’amianto era di uso generalizzato al punto
da essere impiegato anche in edifici scolastici e di privata dimora, avendo la società acquisito
graduale consapevolezza della sua pericolosità sino alla decisione della sua completa
sostituzione al più tardi a metà degli anni 80, laddove anche prima aveva avviato una
campagna di sensibilizzazione sul punto, disponendo e pretendendo la separazione delle
lavorazioni e inducendo i lavoratori ad adottare i dispositivi di protezione, elementi da
valutarsi alla luce dei principi di matrice giurisprudenziale (il richiamo era alle sentenze
Franzese e Cozzini di questa Corte);
il nesso causale, con riferimento ad alcune delle patologie (rispetto alle quali si era
evidenziata la multifattorialità, come nel caso del carcinoma polmonare e del mesotelioma) e
all’impiego della teoria della dose-risposta o dose-dipendenza, ritenuta tutt’altro che affidabile
e al più idonea ad essere utilizzata sul piano della causalità generale, essendosi pure
contestata la fondatezza della teoria del c.d. effetto acceleratore (secondo cui una massiva
25

4. I ricorsi di TUPINI Giorgio, ABBONA Mario, SCHIVI Roberto, ZAPPI Antonino e CASINI

esposizione all’amianto ridurrebbe i tempi di latenza della malattia asbesto-correlabile),
rispetto alla quale si era opposta l’assenza di una legge di copertura scientifica;
la diagnosi della malattia, con riferimento alla quale le difesa avevano ritenuto la
indispensabilità degli esami immunoistochimici;
il trattamento sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 589 co. 2 cod. pen., riguardante espressamente i soli infortuni
sul lavoro e non anche le malattie professionali, di cui si è detto; e il diniego delle generiche e
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno essendo stato
contrattualmente previsto da ITALCANTIERI;

enti territoriali, ai sindacati e alle associazioni di categoria e, in genere, alle parti civili diverse
dai familiari delle persone offese.
5.1. La Corte triestina ha, preliminarmente, rigettato la riproposta eccezione di
inutilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali, rese dai soggetti che non
erano stati escussi in dibattimento perché nelle more deceduti (con riferimento alla quale le
difese avevano rilevato la genericità della motivazione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art.
512 codice di rito quanto al profilo della prevedibilità del decesso di costoro) e ha ritenuto
legittima l’ordinanza reiettiva del Tribunale, atteso che l’età avanzata del dichiarante non può
costituire condizione tale da rendere con certezza prevedibile la morte dello stesso prima del
processo, tenuto anche conto che, in alcuni casi, la morte era sopravvenuta a distanza di anni
dall’epoca in cui erano state verbalizzate le relative dichiarazioni.
5.2. Ha, quindi, affrontato i motivi di merito, partendo dal tema del nesso causale, non
prima di avere però esaminato la questione riguardante la certezza della diagnosi.
Al riguardo, quel giudice ha respinto la tesi difensiva circa l’indispensabilità degli esami
immunoistochimici, sia in via di logica, che in base ad un argomento scientifico. Sotto il primo
profilo, la loro utilità non andava confusa con la loro indispensabilità ai fini di una diagnosi
differenziata certa. Quanto al secondo, il consulente MERLER aveva avvisato della
scorrettezza metodologica dell’argomento: esso, valido in astratto, trascurava però il dato
concreto che per tutti i casi le diagnosi si erano basate sul percorso clinico della persona
offesa, sugli esami di laboratorio, sulla verifica della documentazione sanitaria anche ad opera
di istituti diversi e, per la gran parte dei casi, anche sull’esame autoptico dei tessuti,
accertamenti che avevano consentito di riscontrare l’accumulo di fibre d’amianto nei tessuti,
indice biologico univoco della protratta esposizione.
Anche gli esiti della Terza Consensus validavano tale conclusione, avendo confermato la
utilità degli esami immunoistochimici, in termini di conferma diagnostica, ma non la loro
imprescindibilità. Richiamando la sentenza appellata, la Corte territoriale ha precisato che
l’esame autoptico fornisce la possibilità di una diagnosi differenziata certa tra tumore
primitivo e secondario, che la diagnosi di mesotelioma era stata condotta su un complesso di
elementi (clinici, radiologici e patologici) e che i caratteri macroscopici-morfologici che il
mesotelioma presenta possono, nel caso in cui i tessuti disponibili siano sufficienti, consentire
una diagnosi certa a prescindere dai test immunoistochimici.
26

infine, le statuizioni civili, avuto riguardo all’asserito difetto di legittimazione in capo agli

I riscontri obiettivi disponibili, peraltro, avevano consentito di superare anche il problema
della mancanza di misurazioni nell’ambiente di lavoro, essendo stati trovati carichi di fibre
(anfiboli) concentrate in percentuali che andavano dall’80 al 100%, dati dai quali la Corte ha
ritenuto di poter ricavare la conclusione che le fibre di amianto sono state a tal punto
assorbite dai lavoratori del cantiere di Monfalcone nell’arco della loro vita lavorativa da poter
essere misurate attraverso l’esame dei tessuti intaccati dalla malattia e che i carichi di fibre di
amianto consentivano di presumere quindi che i livelli di esposizione fossero elevati e, in
alcuni casi, addirittura elevatissimi.
Quanto al nesso causale, ha richiamato la distinzione operata dal Tribunale tra condotte

presidente o componente del C.d.A., direttore di stabilimento o dirigente di settore produttivo
in cui era utilizzato l’amianto, consistite nell’avere impiegato lavoratori in condizioni di
esposizione dannosa all’amianto, nell’avere impiegato, utilizzato e acquistato l’amianto,
adoperato nelle attività di costruzione navale nel cantiere di Monfalcone in violazione delle
norme sulla sicurezza e la salute del lavoro; nel novero delle seconde, quelle consistite nel
non aver adottato misure cautelari di protezione, generale ed individuale, e riguardanti
l’organizzazione del lavoro, idonee a prevenire l’insorgenza e lo sviluppo della malattia).
Quanto alla verifica dell’esistenza della correlazione tra condotta ed evento, la Corte
d’appello ha avuto cura di precisare la natura normativa della causalità omissiva, per la quale
il giudice applica la teoria condizionalistica dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 40 cpv.
cod. pen., procedendo al giudizio ipotetico controfattuale. A tali fini, ha ritenuto utilizzabile,
soprattutto con riferimento ai temi della relazione dose-risposta e della relazione temporale
tra esposizione ad amianto e mesotelioma, ma anche ad altri fini (come la diagnosi), la legge
scientifica di copertura sulla quale si era basato il parere tecnico acquisito in primo grado e
sviluppato con i chiarimenti resi in grado di appello.
La decisione si è fondata sugli esiti del Convegno Internazionale di Helsinki tenuto nel
gennaio del 1997 e sui successivi aggiornamenti e, soprattutto, sugli esiti della Seconda e
Terza

Consensus Con ferences (svoltesi rispettivamente nel 2011 e nel 2015 a Torino e Bari),

strumenti considerati idonei a raggiungere, attraverso un processo formale di condivisione
degli studi di settore, un accordo tra gli esperti di sanità pubblica, medici del lavoro ed
epidemiologi sullo stato della scienza e della ricerca sul mesotelioma nella sua relazione con
l’amianto. In particolare, la Corte distrettuale ha precisato che i lavori della Terza Consensus
erano stati oggetto dell’approfondimento istruttorio disposto per verificare i risultati raggiunti
all’esito della seconda conferenza, considerata anche la pubblicazione, nelle more tra i due
eventi, dello studio sulle malattie asbesto correlate contenuto nei Quaderni del Ministero della
Salute del giugno 2012, cui pure il Tribunale aveva fatto rinvio.
All’esito di tale valutazione, la Corte territoriale ha ritenuto che la decisione del Tribunale
(che aveva rinviato alla Seconda Consensus) non era stata smentita dagli esiti della Terza

Consensus Con ference, come assumevano le difese, ma anzi da essi confermata, per come
emerso dalla integrazione istruttoria (che aveva riguardato l’escussione dei consulenti nel
contraddittorio alla luce di quel novum), indicando specificamente le leggi di copertura da
27

commissive e omissive (ascritte nel novero delle prime quelle contestate nella qualità di

tenere ferme anche nel giudizio d’appello.
Ha, in primo luogo, ritenuto che tutte le fibre d’amianto, di qualsiasi dimensione,
possono cagionare patologie, le più rilevanti essendo l’asbestosi, i tumori polmonari e il
4 mesotelioma (sotto tale specifico profilo, quel giudice ha chiarito quanto segue: l’asbestosi è
una patologia mono causale, “firmata” dall’amianto e dose-correlata, per la quale non vi sono
problemi di accertamento del nesso causale; il tumore polmonare è una patologia
multifattoriale, dose-dipendente, per il cui insorgere è necessaria una consistente
esposizione; anche il mesotelioma è malattia asbesto-correlata, “firmata” cioè dall’amianto e
dose-dipendente, per cui tutte le esposizioni hanno effetto concausale allo sviluppo della

essendo stato tuttavia accertato che, nella quasi totalità dei casi, l’esposizione professionale è
alla base dell’epidemia dei mesoteliomi registrati nei paesi industrializzati, quella dei cantieri
di Monfalcone essendo all’origine di uno dei più alti tassi studiati dagli epidemiologi) e che
deve considerarsi definitivamente accantonata la teoria della c.d. trigger dose o dose singola
responsabile che si collocherebbe in un momento preciso del primo stadio di esposizione
[punto sul quale nella stessa sentenza di primo grado si era già sottolineata la mancanza di
studi o documenti del mondo scientifico o di organismi internazionali di rilievo che si siano
occupati della materia che possano accreditare la validità di tale teoria che è quindi rimasta a
livello di mera congettura (cfr. pagg. 470-471)].
Ha precisato che la teoria della dose-dipendenza è legata alle caratteristiche del processo
multistadio della cancerogenesi, favorito dalle successive esposizioni e dalla successione delle
dosi assunte [distinguendosi una prima fase, detta dell’induzione, a sua volta distinta nella
fase dell’iniziazione (in cui l’agente cancerogeno aggredisce il DNA delle cellule) e della
promozione (in cui le cellule iniziate cominciano a proliferare), durante la quale vi sono le
risposte immunitarie dell’organismo e terminata la quale si ha la fase della progressione o
della latenza reale o clinica, in cui il processo neoplastico diventa irreversibile, resiste alle
difese immunitarie ed è indifferente a ulteriori esposizioni e al termine della quale si ha
l’evidenza clinica della malattia e il tumore può essere diagnosticato (con un tempo medio tra
la diagnosi e la morte di un anno)].
La fase della latenza clinica ha durata media di dieci anni, ma è impossibile stabilire con
precisione scientifica il momento a partire dal quale il processo neoplastico assume carattere
irreversibile (c.d. failure time). La sommatoria della fase dell’induzione e della latenza clinica
può definirsi latenza convenzionale e può durare decine di anni (con limiti fino a 60 e medi tra
30 e 40, come emerso nella Conferenza di Helsinki).
La fase della latenza clinica è penalmente irrilevante, poiché qualunque condotta tenuta
durante la stessa non interferisce con il processo causale, già irreversibile (la Corte precisa
che le condotte sono state poste in essere tra il 1960 e il 1985, periodo che include l’arco di
esposizione di tutte le persone offese) e qualunque esposizione precedente la fase della
latenza clinica è penalmente rilevante, siccome concausa della malattia professionale
asbesto-correlata, il che varrebbe a spiegare la definizione dell’amianto come cancerogeno
completo, poiché svolge un’azione iniziante e promovente nel processo di cancerogenesi.
28

malattia, pur potendo derivare anche da contatto con le fibre in ambiente extra lavorativo,

Per superare l’incertezza circa il momento dell’innesco irreversibile (id est: inizio della
latenza clinica), la Corte triestina ha rinviato alla teoria multistadio, secondo cui ogni dose
assunta durante la fase di induzione avrebbe rilievo nel processo neoplastico. Tale teoria è
stata formulata sulla scorta di studi epidemiologici svolti su coorti di lavoratori esposti
all’amianto che avrebbero dimostrato che la fase dell’induzione è favorita dalla bio
persistenza delle fibre e dal loro progressivo accumulo nell’organismo dovuto alla permanente
esposizione (cosicché, se si riduce il periodo di esposizione, si riduce anche il rischio di
contrarre la malattia, atteso che le difese immunologiche dell’organismo possono impedire
l’innesco del processo neoplastico irreversibile), dal che ha tratto, come logica conseguenza,

La dose cumulativa si compone di due coefficienti, vale a dire l’intensità e la durata della
esposizione. La comunità scientifica (il riferimento in sentenza è alla Terza Consensus), pur
ritenendo impossibile stabilire quale dei due sia preminente, ha ribadito che la durata è un
fattore determinante dell’insorgenza, cosicché il persistere della esposizione, anche dopo i
primi tempi e per l’intera fase della induzione, incide sulla valutazione del nesso causale, nel
senso che la condotta del datore di lavoro che mantenga il lavoratore esposto per l’intero
arco della sua attività lavorativa è penalmente rilevante, in quanto tutte le dosi aggiuntive di
fibre sono scientificamente reputate come dotate di efficacia condizionante lo sviluppo del
tumore nei termini sopra precisati.
La Terza Consensus avrebbe confermato i risultati della Seconda, mediante una revisione
dei dati e di dodici studi disponibili, arricchiti di ulteriori cinque importanti studi di settore che
avrebbero dimostrato la proporzionalità tra dose cumulativa e risposta, con la precisazione
però che l’insorgenza del mesotelioma non aumenta all’infinito in funzione dell’esposizione,
ma tende a ridursi dopo 45 anni in quello pleurico, con un andamento quindi non lineare e
costante. La Terza Consensus ha peraltro accolto il modello matematico che esprime
l’insorgenza del mesotelioma come dipendente da vari fattori, quali il tipo di amianto,
l’intensità e la durata della esposizione e una latenza alla terza potenza.
Parimenti, sarebbe dimostrato (il rinvio è sempre alla Terza Consensus) che un aumento
dell’esposizione che determini un’incidenza del mesotelioma comporta un’anticipazione del
c.d. failure time, cioè l’incremento dell’esposizione accelera i tempi del processo neoplastico,
ma non incide sulla latenza media, dal che la Corte ha tratto la conseguenza che la riduzione
della fase di induzione del processo patologico determina anche la riduzione della latenza
convenzionale. Con riferimento, invece, al periodo di latenza per ciascun individuo,
verrebbero in rilievo anche altri fattori soggettivi di risposta alla malattia, oltre che fasi di
minore esposizione o esposizione a tipi diversi di amianto. Il che, secondo la Corte
territoriale, non incrina la legge scientifica, ma impone di associarla, secondo il criterio della
causalità individuale, all’esame del caso concreto, in base ad una personalizzata scheda di
anamnesi, clinica e lavorativa, e alla singola patologia che ha portato al decesso.
Quanto agli argomenti difensivi, la Corte ha, da un lato, confermato il valore di legge di
copertura a quella individuata dal Tribunale (avallata anche dagli sviluppi istruttori in grado di
appello), rilevando che il tipo d’indagine che l’ha preceduta (epidemiologica e non clinica) non
29

l’affermazione che il rischio mesotelioma è proporzionale alla dose-cumulativa.

ne mina la valenza, stante lo scopo delle Consensus Con ferences, unire cioè i contributi di
diverse discipline, senza che dalla base di studio possa derivare una minore valenza della
legge scientifica affermata. I risultati probabilistici di uno studio di tipo epidemiologico
possono, infatti, valere nel processo penale sul piano della causalità generale e il Tribunale ha
rispettato, mediante un puntiglioso esame delle schede personali di ciascuna p.o., i parametri
di valutazione propri del differente piano della causalità individuale. Sotto altro profilo, ha
affermato che, anche non potendosi scientificamente individuare il preciso momento in cui,
finita la fase dell’induzione, inizia quella della latenza clinica, ciò non si traduce nella
impossibilità di radicare un giudizio di sicura responsabilità penale. A tal fine, quel giudice ha
considerato la durata media della latenza biologica (che non muta a seconda del grado di
esposizione) che gli studi epidemiologici hanno quantificato in dieci anni (con possibilità di
aumento di uno/due anni), rilevando che, anche a volerlo aumentare del 50% (sino a 15
anni), in ogni caso gli imputati avrebbero rivestito il proprio ruolo all’interno della fase di
induzione delle rispettive persone offese.
5.3. Proprio sul piano della causalità individuale, la Corte territoriale ha ritenuto
esaustiva la trattazione contenuta in ben 900 pagine della sentenza appellata, attraverso
l’esame delle singole schede personali delle persone offese, per ciascuna delle quali sono stati
considerati le mansioni svolte, i livelli di esposizione, le specifiche condizioni e gli ambienti di
lavoro, l’attendibilità delle diagnosi, la storia personale, caratterizzata da una lunga attività
lavorativa in quel cantiere in condizione di esposizione alle fibre d’amianto, l’assenza di fattori
causali alternativi noti, previa comparazione dei pareri tecnici acquisiti al processo.
Quanto, poi, alle testimonianze, la Corte ha rilevato che esse non erano state
considerate da sole sufficienti a supportare la decisione, la solidità della quale è stata colta
nella svolta disamina della documentazione e delle relazioni acquisite (la Corte richiama
anche quattro pareri CON.T.A.R.P., resi tra gli anni 1996 e 2000, redatti dall’organismo
tecnico dell’INAIL proprio sulla base delle notizie fornite dalla stessa FINCANTIERI), non
assegnando valore dirimente alla circostanza che il MINISTERO del LAVORO avesse deciso di
prolungare il tempo di esposizione all’asbesto, nonostante l’INAIL – sulla scorta della stessa
documentazione – avesse ritenuto non sussistere i presupposti per una esposizione superiore
a 0,1 fibre per centimetro cubo (limite minimo per il riconoscimento degli indennizzi), stante
l’assoluta, colpevole assenza di misurazioni.
Sotto tale specifico profilo, peraltro, la Corte triestina ha, innanzitutto, ritenuto provato
che l’esposizione continuò, per talune lavorazioni, fino alla metà degli anni 80, se non
addirittura sino alla fine degli stessi, come dimostrato dall’epoca di costruzione di navi militari
e sommergibili contenenti amianto, rilevando che, anche a voler ritenere che essa si fosse
realmente arrestata alla fine degli anni 70, in ogni caso nessuno degli imputati sarebbe
sollevato da responsabilità, avendo tutti svolto le loro funzioni per un tempo che restava
comunque significativo (non inferiore ai due anni per SCHIVI, MASSENTI e CASINI, per citare
le cariche più recenti), e che – se pur era vero che il cantiere era stato interessato da
profonde trasformazioni tecnologiche, organizzative, sociali e culturali, tali cambiamenti non
avevano interessato il settore dell’impiego dell’amianto. Ha, inoltre, stigmatizzato l’assenza di
30

t

misurazioni, a fronte di un carico di fibre d’amianto misurato attraverso gli inequivoci
indicatori biologici (placche, fibre e corpuscoli), rivelati dagli esami istologici, autoptici e, in
molti casi, anche immunoistochimici, affermando che essa si era tradotta in una precisa
scelta del datore di lavoro, per la quale inane si era rivelato lo sforzo difensivo di giustificarla
attraverso l’ignoranza del rischio.
Quanto al tema delle misurazioni effettuate in cantiere, in base ad uno studio
appositamente commissionato, quel giudice ha sottolineato l’imbarazzo del consulente della
difesa prof. GOBBATO, studioso delle malattie asbesto-correlate, autore proprio di quello
studio del 1977, commissionato dalla società: esso aveva rivelato che la misurazione era
stata estemporanea, limitata a un ambiente, neanche tra i più “dannosi”, inidonea a riflettere
la realtà dei vari ambienti di lavoro, non effettuata in un contesto di sistematico rilevamento
ai fini del controllo dell’utilizzo dell’amianto in quello stabilimento e – paradossalmente addirittura confermativa del persistente utilizzo di quel materiale nelle navi e della sua
altissima concentrazione nelle officine di saldatura. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione
che la mancanza di misurazioni era stata frutto di una precisa scelta del datore di lavoro che,
pertanto, non poteva invocare la propria negligenza per giustificare l’ignoranza del rischio
malattie professionali, al quale aveva esposto i propri lavoratori o i dipendenti delle società
cui aveva affidato in appalto le lavorazioni.
5.4. Passando all’esame dell’elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale ha
rigettato le relative censure difensive, prendendo le mosse dalla disamina compiuta dal
Tribunale, il quale aveva ritenuto violate, sotto il profilo oggettivo, tutte le regole cautelari in
vigore nel periodo considerato, relativo ai fatti per cui è processo [vale a dire: gli artt. 4, 377
e 387 del d.P.R. 547 del 1955 (contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro) e gli artt. 4, 17, 19 e 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 (contenente norme generali per
l’igiene del lavoro), trasfuse nel T.U. 81/2008 con continuità normativa tra quelle abrogate e
quelle in vigore], osservando, però, che già con la legge n. 455 del 12 aprile 1943 erano state
estese le norme sull’assicurazione obbligatoria per le malattie professionali anche
all’asbestosi. Ha, inoltre, richiamato l’art. 2087 cod. civ., considerata vera e propria norma di
chiusura dell’ordinamento, che impone al datore di lavoro di adottare, nell’esercizio
dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare, tra l’altro, anche l’integrità fisica dei lavoratori e che opera nella parte
in cui non è derogata da specifiche previsioni normative.
Esaminato il contenuto precettivo di tali norme, il primo giudice ne aveva ritenuta la
violazione, sottolineando il massiccio utilizzo dell’amianto nel cantiere, sia nelle lavorazioni a
terra che a bordo delle navi civili e militari, la contemporaneità e/o promiscuità
dell’esecuzione delle lavorazioni, la polverosità negli ambienti di lavoro, l’esistenza di
dispositivi di protezione, collettivi e individuali.
Quanto al profilo soggettivo della colpa, invece, la prevedibilità dell’evento – per la quale
deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni senza che
l’agente debba prefigurarsi lo specifico evento concretamente verificatosi – era stata ritenuta
in base alla constatazione che l’amianto era considerato sostanza pericolosa sin dagli inizi del
31

a

’900 e che già negli anni ’40 del secolo scorso era stato riconosciuto dalla comunità scientifica
(con dirette applicazioni nel settore produttivo in altri paesi) il rischio industriale dell’asbesto
con indicazione delle misure idonee a neutralizzarlo o ridurlo (separazione delle lavorazioni
polverose, ventilazione adeguata, controlli medici periodici); laddove sotto il profilo della
prevenibilità o evitabilità della malattia professionale, le società che si avvicendarono nella
gestione del cantiere, pur conoscendo (o dovendo conoscere) la nocività della sostanza
impiegata, non avevano reso noto il grave pericolo ai lavoratori, violando la prima e
fondamentale norma di prevenzione, basata sull’informazione e sulla formazione del
lavoratore e sulla sua responsabilizzazione in ordine all’adozione delle misure di protezione

In particolare, la Corte distrettuale ha ripreso le considerazioni svolte dal Tribunale, in
base alle conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M., esaminando cinque punti essenziali
ritenuti espressione di precise scelte aziendali, giustificate da ragioni economiche a scapito
della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro:
1) il rischio amianto era stato sottovalutato e la politica societaria, pur sensibile alla
predisposizione di un’articolata struttura in materia di sicurezza sul lavoro, non aveva
elaborato una strategia complessiva su quello specifico rischio, tollerando il comportamento
delle ditte, alle quali venivano pure inviate segnalazioni che tuttavia si risolvevano in mere
formalità; la Direzione si era opposta a richieste provenienti dai lavoratori e dalle loro
rappresentanze sindacali e manifestando carenza di iniziative in uno scenario produttivo che
in quegli anni era contraddistinto da un vivace dibattito sulla pericolosità dell’amianto e la
possibilità di una sua sostituzione;
2) la gestione dei tempi per la sostituzione dell’amianto fu lenta e graduale (l’impiego di
quel materiale si protrasse sino al 1985, almeno per alcune lavorazioni), oltre che non
documentata;
3) almeno a partire dal 1960 le società che gestirono il cantiere appaltarono a imprese
esterne la coibentazione (attività a più alto rischio amianto), non solo al fine di onerare dette
ditte del sovra premio per l’asbestosi, ma anche per tentare di trasferirne il relativo rischio;
4) furono violati gli obblighi d’informazione e formazione, non essendo stato imposto
l’uso delle mascherine antipolvere, né prescritto alcun controllo, né informati del rischio i
soggetti preposti, i quali non furono così messi in grado di svolgere la propria attività di
controllo;
5) fu violato l’obbligo di fornire i necessari mezzi di protezione collettivi e individuali quali
aspiratori e mascherine, gli impianti di aerazione installati e potenziati nel 1970 servendo solo
al contenimento del rischio dei tossici aero dispersi e non essendo orientati alla prevenzione
del rischio specifico, il che aveva impedito quantomeno la riduzione del rischio di malattia e
l’allontanamento del tempo di insorgenza, stante l’effetto della riduzione dell’esposizione sulla
rapidità del processo neoplastico (analogo discorso vale anche per le mascherine che, pur non
essendo capaci all’epoca di impedire l’assorbimento di fibre ultra fini, avrebbero comunque
ridotto l’esposizione alle altre fibre, parimenti pericolose).
Infine, quanto ai valori limite che le difese assumono rispettati sulla scorta della
32

individuali e collettive.

misurazione effettuata dal prof. GOBBATO, di cui sopra si è già parlato, la Corte ne ha
rilevato la non affidabilità, siccome indicati da un’associazione privata e ne ha ritenuto la non
rilevanza, incombendo in ogni caso sul datore di lavoro l’obbligo di agire secondo il parametro
dell’agente modello. Ha evidenziato, comunque, i limiti oggettivi di quella misurazione,
eseguita in maniera estemporanea, in un unico ambiente e lontana dal rappresentare una
seria indagine e dimostrativa, anzi, di un grave superamento di quei limiti nelle officine di
saldatura.
Secondo i giudici del merito, una volta individuato nel decesso della vittima il momento
consumativo del reato, le condotte antecedenti ricomprese nel periodo dell’induzione devono

fase della latenza clinica, prive di incidenza causale.
5.5. Per quanto concerne le singole posizioni di garanzia ricoperte, la Corte triestina, nel
precisare che nella gestione del cantiere si erano avvicendate la Cantieri Riuniti dell’Adriatico
S.p.A., la Cantieri Navali Italiani Italcantieri S.p.A. e la Fincantieri S.p.A., ha richiamato gli
esiti della consulenza del P.M. che aveva consentito di ricostruire le cariche assunte dagli
imputati. La scelta dell’impiego dell’annianto, senza alcuna politica di informazione e
formazione, era da imputarsi a tutti coloro che avevano assunto posizioni di vertice o cariche
dirigenziali nelle funzioni aziendali coinvolte nella scurezza del lavoro, sia a livello centrale
che periferico, per tutto il periodo di induzione del processo patologico, equiparati ai
dipendenti delle società di gestione del cantiere anche quelli delle società appaltatrici.
La Corte d’appello ha, poi, esaminato le singole posizioni, alla luce delle doglianze
difensive e, per ciascuna di esse, ha operato una ricostruzione dell’inquadramento
nell’organico del complesso aziendale, ritenendo, coerentemente alle conclusioni rassegnate
dal Tribunale, di suddividere le posizioni di garanzia ricoperte all’interno delle società che
gestirono lo stabilimento di Monfalcone dal 1960 al 1985, in due distinti comparti.
Un primo gruppo di soggetti aveva ricoperto funzioni apicali e tra essi i giudici di merito
hanno collocato TUPINI e ANTONINI (quali componenti dei Comitati Esecutivi e del C.d.A., il
primo anche come presidente), BOCCHINI (quale consigliere di amministrazione e direttore
del Settore Esercizio della Sede Centrale della ITALCANTIERI S.p.A.), LIPPI e ZAPPI (quali
Direttore Generale, LIPPI anche Direttore dello Stabilimento di Monfalcone). A costoro sono

considerarsi causalmente efficienti rispetto all’evento, escluse le esposizioni intervenute nella

state ascritte scelte gestionali assolutamente inadeguate ad affrontare il rischio amianto nelle
lavorazioni navali, attraverso le specifiche condotte accertate (sottovalutazione delle
problematiche; omessa ricerca di materiali alternativi fino al 1976; omessa formazione;
mancata adozione di una politica aziendale di tutela ambientale; omessa esecuzione di misure
tecniche sull’inquinamento ambientale da fibre di amianto; strumentalizzazione della figura
autorevole del prof. GOBBATO, Direttore dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di
Trieste, al quale fu consentita una misurazione casuale e parziale dell’aerodispersione;
omessa adeguata vigilanza sull’efficacia del sistema sicurezza aziendale, riorganizzato nel
1967).
Per un secondo gruppo, invece, la responsabilità è stata correlata alle cariche dirigenziali
ricoperte nell’esercizio di funzioni aziendali coinvolte nella sicurezza del lavoro, sia a livello

33

c7A

centrale, che periferico [tra costoro: ABBONA, Dirigente Responsabile del Servizio Sicurezza;
SCHIVI, capo del Servizio del Personale e vice direttore e direttore centrale del personale;
CASINI, direttore centrale del settore produzione ed esercizio, nonché responsabile del
settore tecnico dal 1977 al 1981; MASSENTI, vice direttore del settore acquisti sin dal 1976,
in posizione non subordinata nel settore strategico degli acquisti, direttamente coinvolto nelle
problematiche legate alla ricerca di materiali alternativi). Anche per costoro la Corte ha
elencato le condotte fonte di responsabilità (mancata formulazione di proposte agli organi di
vertice; mancata diramazione di direttive per assicurare un’effettiva informazione dei
lavoratori sul rischio specifico; mancata riorganizzazione di un’attività di formazione e

pericolosità; mancato esercizio di attività di vigilanza circa l’osservanza, da parte dei
lavoratori, delle norme cautelari in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro; mancata
individuazione degli aspetti di criticità delle norme aziendali sul “rischio amianto”; mancata
formulazione di proposte agli organi superiori, dotati di poteri decisori, ai fini della
effettuazione di misurazioni di inquinamento ambientale e sostanziale opposizione, anzi,
all’indagine sanitaria ed ambientale riguardante le società esterne appaltatrici; inoltre, il
responsabile del servizio centrale di sicurezza non si attivò per svolgere tra le maestrane una
adeguata promozione e conoscenza dei rischi, per organizzare idonei corsi di formazione, e
disporre una non occasionale attività di sopralluogo che consentisse di segnalare le situazioni
e i comportamenti pericolosi, per vigilare sulla completezza e regolarità della sorveglianza
sanitaria e per dare tempestiva ed efficace attuazione alle direttive aziendali che, sin dal
1976, avevano imposto la sostituzione dell’amianto con materiali alternativi).
5.6. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio e alle domande civili, la Corte
territoriale ha confermato il giudizio di non meritevolezza delle circostanze attenuanti
generiche nei confronti degli imputati TUPINI, BOCCHINI, ANTONINI, ABBONA, LIPPI e ZAPPI,
ritenendo ostative l’estrema gravità dei fatti, l’entità del danno desunto dall’ “angosciante
numero di persone offese”, decedute per malattie asbesto-correlate (anche in relazione al
lento iter patologico e alla immane sofferenza vissuta) e l’entità della colpa (correlata alla
preparazione tecnica degli imputati, alla conoscenza dei danni provocabili e alla
consapevolezza dei rischi), confermando il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.
pen. poiché il risarcimento, neppure integrale e tempestivo per tutte le persone offese, era
stato frutto della automatica operatività di una polizza assicurativa prevista nel contratto per i
dirigenti e non di una condotta riparatoria degli imputati anche solo dimostrativa di
un’adesione all’operatività della polizza.
5.7. Con riferimento, poi, alla legittimazione degli enti locali, dell’INAIL, degli enti
esponenziali e del sindacato FIOM-CGIL, la Corte triestina ha condiviso le ragioni del
Tribunale, basate sulla riconosciuta protezione della situazione soggettiva lesa dal reato,
come finalità rientrante nei fini istituzionali o sociali dell’Ente (analiticamente esaminati dal
Tribunale, anche attraverso il richiamo alle parti salienti dei rispettivi Statuti e alle prove delle
attività svolte nel settore), ritenendo dimostrato un interesse concreto ed attuale a chiedere il
risarcimento e l’esistenza di una attività svolta nel corso degli ultimi decenni dalle
34

informazione dei lavoratori in merito ai rischi collegati all’utilizzo dell’amianto e alla sua

Associazioni dirette alla informazione e sensibilizzazione sulle problematiche connesse al
rapporto tutela ambiente di lavoro/salute dei lavoratori.
Quanto all’INAIL, ha respinto l’eccezione degli appellanti (secondo cui l’ente sarebbe
portatore di un danno solo indiretto, idoneo a giustificare l’azione di regresso, ma non anche
di un danno diretto idoneo a giustificare la domanda di risarcimento), ribadendo che la
legittimazione di tale soggetto discende direttamente dalla legge (il riferimento in sentenza è
all’art. 2 I. 123 del 2007, confermato dall’art. 61 d. Igs. 81 del 2008), rinvenendo la
legittimazione del CODACONS nel d.m. Ambiente 17 ottobre 1995, quale associazione di
protezione ambientale, e quella del sindacato, alla luce dei principi formulati dalla

6. Una premessa di metodo s’impone alla luce del contenuto di tutti gli atti difensivi,
soprattutto per quanto riguarda il tema (al quale le difese hanno dedicato ampia parte dei
propri sforzi) dell’esistenza di una legge scientifica di copertura con riferimento al nesso
causale tra le condotte contestate e l’evento, alla luce della teoria del c.d. effetto
acceleratore.
Nello svolgere l’esame delle relative censure difensive, non ci si discosterà dai principi,
tuttora validi e insuperati, formulati da questa Corte e da questa stessa sezione, sulla
utilizzazione delle informazioni probabilistiche dell’epidemiologia in ambito biomedico. In tale
contesto, infatti, ci troviamo frequentemente di fronte a leggi scientifiche che affermano
relazioni causali a contenuto probabilistico, che non si manifestano cioè immancabilmente,
essendoci solo un incremento della probabilità degli effetti. Come già affermato da questa
sezione, «l’epidemiologia è nata proprio per condurre con metodo scientifico la verifica critica
in ordine alla fondatezza dell’ipotesi eziologica basata sul dato statistico costituito
dall’incremento di probabilità>>. Il che, da un punto di vista epistemologico, ha sicuramente
rilevanza, seppure a determinate condizioni. E’ corretto affermare, sul piano della causalità
generale, che un evento è causa di un altro se all’apparire del primo segue con un’alta
probabilità l’apparire del secondo e non vi è un terzo elemento che annulla il significato causale
della relazione probabilistica, tuttavia <>.
In altri termini, l’enunciato scientifico generale sulle proprietà oncogene di una sostanza
non è ancora sufficiente nel ragionamento probatorio, dovendo il giudice vagliare la pertinenza
di tale informazione nel caso concreto sottoposto al suo vaglio, momento che segna il
passaggio dalla causalità generale a quella individuale (cfr., in motivazione, sez. 4
n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943).
Peraltro, come ben evidenziato nella pronuncia richiamata, l’utilizzabilità di
generalizzazioni probabilistiche era già stata riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte

35

giurisprudenza di legittimità.

(cfr. Sez. U. n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese) che avevano considerato utopistico un
modello di indagine affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali o quasi.
Il che impone, nel campo dell’accertamento dei fatti penalmente rilevanti e della
responsabilità penale, un particolare rigore nell’indagine causale e un approccio critico da parte
dell’interprete, poiché «la teoria del caso concreto deve confrontarsi con i fatti, non solo per
rinvenirvi i segni che vi si conformano ma anche e forse soprattutto per cercare elementi di
critica, di crisi» (in motivazione sez. 4, Cozzini citata) e la valutazione deve concludersi con
un giudizio di elevata probabilità logica, di credibilità razionale dell’ipotesi esplicativa (sul punto
cfr. anche Sez. U. Franzese, Rv. 222138).

conclude con il giudizio di elevata probabilità logica, di credibilità razionale dell’ipotesi
esplicativa, ha un ineliminabile contenuto valutativo, sfugge cioè a ogni rigida determinazione
quantitativa, manifestandosi con essa il prudente apprezzamento e il libero, seppure non
arbitrario, convincimento del giudice (cfr., in motivazione sez. 4 n. 12478 del 19-20/11/2015,
P.G. in proc. Barberi e altri).
Proprio tenuto conto dell’inevitabile contenuto valutativo di un’indagine di tipo causale,
peraltro, questa Corte è ben conscia della necessità che il suo epilogo sia quello di un
prudente, seppur libero, apprezzamento, per scongiurare il pericolo di derive basate su
arbitrari convincimenti e sulla confusione che il concetto di “probabilità logica” può ingenerare
(rispetto a quello di “probabilità statistica”), tanto da essersene opportunamente proposta la
sostituzione con quello di “corroborazione dell’ipotesi”, «resoconto che sintetizza l’esito della
discussione critica sulle prove, alimentata dai segni di conferma o di confutazione delle ipotesi
esplicative» (cfr. sez. 4, Cozzini, cit., in cui la S.C. ha rilevato che i giudici di merito avevano
ritenuto che l’informazione di tipo statistico su cui si fonda la teoria dell’accelerazione fosse
idonea sic et simpliciter a fondare l’imputazione dell’evento letale nei confronti degli imputati,
evidenziando che ciò aveva rappresentato un punto cruciale e controverso).
Si tratta di un aspetto della questione sul quale il giudice di legittimità aveva già posto
l’accento, all’indomani dell’intervento chiarificatore delle Sez. U. Franzese, precisando che la
certezza processuale non poteva farsi dipendere dal dato quantitativo statistico, bensì dagli
elementi che corroborano l’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità [cfr., in motivazione,

Anche in questa sede, peraltro, è opportuno sottolineare che la valutazione che si

sez. 4, n. 988 del 2002, Macola, in cui la Corte, richiamati i principi formulati dalle Sezioni
Unite Franzese, (intervenute per comporre il contrasto sorto all’interno di questa sezione tra i
sostenitori della teoria c.d. “probabilistica” e coloro che vi opponevano la necessità che la
legge di copertura desse una probabilità di connessione tra gli eventi in percentuale vicina a
100), ha ribadito che anche gradi medio bassi di probabilità possono essere utilizzati per il
riconoscimento del rapporto di causalità, ove essi siano corroborati da un riscontro probatorio
circa la sicura non incidenza di fattori alternativi; laddove livelli elevati di probabilità statistica
o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica
concreta che induca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse].
6.1. Tanto premesso sulla rilevanza ed utilizzabilità nel processo penale delle
informazioni scientifiche di tipo probabilistico, a base epidemiologica, l’attenzione vira, a

36

9e-/

questo punto, sul tema correlato della verifica di tali informazioni, al quale non può non essere
anteposto l’esame del ruolo del giudice rispetto al sapere scientifico e del controllo di
legittimità sul modo in cui esso è stato condotto.
Ancora una volta, soccorrono i principi elaborati da questa Corte.
Si è, infatti, opportunamente chiarito, al fine di fugare i dubbi che espressioni tralatizie
sintetizzabili nel brocardo iudex peritus peritorum possono ingenerare, che il passaggio da un
oscuro enunciato fattuale alla sua corroborazione richiede al giudice del merito di risolvere
problemi che riguardano innanzitutto l’affidabilità e l’imparzialità delle informazioni scientifiche
veicolate nel processo attraverso l’indagine peritale e a quello di legittimità di verificare la

momento di <> della ponderazione compiuta dal giudice.
Sul punto, la sentenza già più volte citata (sez. 4 n. 43786 del 2010, Cozzini) continua
ad offrire all’interprete un sicuro strumento, frutto di un apprezzabile sforzo di sintesi e
chiarezza che si fonda sull’assunto che il sapere scientifico all’interno del processo penale
costituisce uno strumento al <> [cfr. in motivazione sez. 4 n. 12175 del
03/11/2016 Ud. (dep. 14/03/2017), Montefibre 2, citi.
Tale profilo è stato però apertamente affrontato dalla Corte triestina, con un
ragionamento del tutto congruo, non manifestamente illogico e non contraddittorio, sul quale si
tornerà a breve, convenendosi intanto sulla correttezza e logicità della ritenuta inutilità di
individuare quale delle ipotesi, tra le due sopra richiamate (insorgenza della malattia o
riduzione della latenza), si sia realizzata, con riferimento a ciascuna posizione di garanzia,
poiché il periodo in cui tutti gli imputati l’hanno assunta ricade ampiamente nella fase
dell’induzione delle rispettive persone offese, individuata sulla scorta dell’operata opzione
scientifica. In base ad essa, il fatto che non sia scientificamente possibile accertare l’inizio della
c.d. latenza clinica non determina, come pure sostenuto dalle difese in appello e ribadito, con
argomentazioni in fatto, anche in questa sede, l’impossibilità di radicare un giudizio sicuro di
responsabilità penale: gli studi a base epidemiologica, i cui esiti sono stati veicolati nel
processo da un team di consulenti, hanno infatti dimostrato che la durata media della latenza
40

6.3. Quanto precede consente di delimitare la rilevanza, nel caso all’esame, della teoria

biologica non cambia a basse o alte esposizioni e che essa ha una durata di dieci anni (con
possibilità di aumento di uno/due). Ma, nel caso in esame, la Corte di merito, evidentemente
conscia delle conseguenze di un giudizio su base statistica, ha opportunamente precisato che,
anche a voler aumentare il periodo della metà (raggiungendosi così un tempo di latenza
biologica di quindici anni), ciò non avrebbe avuto alcuna influenza in ordine alla posizione di
garanzia ricoperta da ciascun imputato, essa rimanendo ampiamente al di qua del tempo
convenzionale individuato, con ciò fornendo una spiegazione del tutto logica e razionale del
rigetto delle obiezioni difensive, coerente anche con il principio secondo cui la spiegazione
causale non deve riguardare tutti gli anelli del processo eziologico, ma solo accertare che la

dell’evento, in tutti gli ipotizzati e possibili processi causali [cfr. sez. 4 n. 988 del 2003, Macola,
cit.; n. 22147 dell’11/02/2016, Rv. 266858; n. 22165 dell’11/04/2008, Rv. 240517; n. 40924
del 02/10/2008, Rv. 241335; n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri (stabilimento Montefibre dì
Verbania-Pallanza), Rv. 248851; n. 24997 del 22/03/2012, Pittarello, Rv. 253303; n. 33311
del 24/05/2012, Ramacciotti (stabilimento di Porto Marghera, dopo il giugno 1984 gestito da
Fincantieri Breda S.p.A.), Rv. 255585].
6.4. Inoltre, al fine di ulteriormente delimitare il raggio del controllo demandato a
questa Corte nel caso di specie, non può mancarsi di evidenziare che la condanna degli
imputati è conseguenza di una conforme valutazione nei due gradi di merito, pur con la dovuta
precisazione imposta dalle peculiarità del caso concreto.
Sul punto, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui le
motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda,
confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento
per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano
esaminato le censure con criteri omogenei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado
e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della
decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola
entità [Cass. pen., Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 Ud. (dep. 04/02/1994), Rv. 197250; Sez. 3
n. 13926 dell’01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012), Rv. 252615; n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
2257595].
E’ vero che il materiale probatorio esaminato dalla Corte triestina si è arricchito nelle
more del giudizio di secondo grado degli esiti della Terza Consensus Conference di Bari del
2015, sui quali molto opportunamente la Corte d’appello ha disposto l’esame . degli esperti in
contraddittorio. Pertanto, pur ritenendosi deducibile il vizio di travisamento della prova, anche
nel caso di “doppia conforme”, ove il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi del gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice [cfr.
sez. 4 n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258432 (in fattispecie in cui era
stata disposta perizia collegiale in grado d’ appello)] e allorchè il dato probatorio asseritamente
travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento. di secondo grado [cfr. sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep.
20/02/2017), Rv. 269217], tuttavia deve tenersi fermo il principio secondo cui esso non è
41

condotta umana considerata sia condizionante, cioè ineliminabile, ai fini della spiegazione

deducibile con riferimento a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in
modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed
al secondo grado di giudizio [cfr. sez. 5 n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906; sez. 4 n. 5615
del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258432].
Sulla scorta di tali premesse, dovranno quindi essere valutate le doglianze riguardanti la
razionalità della giustificazione che la Corte territoriale ha dato dell’utilizzo delle informazioni
scientifiche ricollegabili esclusivamente al dato probatorio nuovo, tenuto conto della pertinente
precisazione offerta dallo stesso giudice d’appello: il

novum è stato utilizzato solo per

corroborare gli elementi acquisiti in primo grado e non per rinvenire, in maniera del tutto

primo grado.
Peraltro, la deducibilità del vizio in esame nel caso concreto non può, comunque,
travalicare i limiti del sindacato di legittimità con riferimento ai dedotti vizi della motivazione.
Esso è inteso, infatti, a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea
a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
“manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non
viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente
“incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal
ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o
radicalmente inficiata sotto il profilo logico [cfr. sez. 1 n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516
(in cui si è precisato che gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto
vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti
e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa
o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero
ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così
da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione); sez. 6
n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035].
I principi sopra richiamati vanno intesi alla luce di quelli, parimenti consolidati,

inedita ed autonoma, la spiegazione scientifica di un fenomeno rimasto oscuro nel giudizio di

formulati in tema di tecnica di redazione dei provvedimenti giudiziali, con riferimento al rinvio
che il giudice d’appello faccia alla sentenza di primo grado. Sul punto, pare sufficiente ricordare
che è certamente legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che
recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate
dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente
esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr. sez. 2 n. 30838 del 19/03/2013, Rv,
257056; sez. 4 n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241062), limitandosi a ripercorrere e ad
approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della
difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già
trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice [cfr. Sez. 2 n. 19619 del
13/02/2014, Rv. 259929; Sez. 6 n. 48428 dell’08/10/2014, Rv. 261248 e n. 53420 del
42

/e
/

04/11/2014, Rv. 261839; Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 (in cui sono
analiticamente indicati gli elementi che rendono tale tecnica motivazionale del tutto legittima)].
Per finire, non va neppure dimenticato, con riferimento ai limiti di deducibilità del vizio
di travisamento della prova, che in nessun caso esso può implicare il travalicamento del
principio d’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. sez. 6 n. 5146
del 16/01/2014, Rv. 258774; sez. 1 n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207), rimanendo
esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti
in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal
giudice di merito (cfr. sez. 4 n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

motivo dedotto nell’interesse dell’imputato ZAPPI (secondo cui, nel caso di specie, stante la
rinnovazione istruttoria in appello, non si verserebbe in ipotesi di c.d. “doppia conforme”) e da
gran parte delle censure formulate dai ricorrenti, sviluppate attorno ad asseriti vizi
motivazionali riguardanti le opzioni scientifiche adottate dai giudici di merito. Esse, tuttavia,
possono essere sottoposte a esame critico del giudice solo nei limiti del c.d. travisamento della
prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato
probatorio sia diverso da quello reale, ma quando ciò si presenti in termini di “evidente
incontestabilità” [cfr. sez. 1 n. 47252 del 17/11/2011, Rv. 251404 (in applicazione del
principio, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso con cui si contestava un risultato
di una perizia fonica, proponendosi una diversa possibile lettura, sulla scorta degli esiti della
consulenza di parte)].
Questa stessa sezione ha peraltro precisato, proprio con riferimento al caso di tesi
scientifiche contrapposte, determinanti per la valutazione dei dati raccolti e l’esercizio
dell’opzione finale da parte del giudice, che «non ogni sfaccettatura delle circostanze portate
a conoscenza del giudice può essere presa in considerazione per contestare, sotto il profilo del
travisamento probatorio, il percorso logico seguito dal medesimo ovvero l’adesione a questa o
a quella teoria, ma solo il nucleo basilare delle sue argomentazioni che, una volta che abbiano
trovato il radicato supporto della comunità scientifica, devono ritenersi correttamente adottate
ed insuscettibili di censure» [cfr., in motivazione, sez. 4 n. 11128 del 21/11/2014 Ud. (dep.
16/03/2015), Lemetti e altri].
Del resto, appare quasi scontato osservare che, in ambito scientifico, difficilmente si
registra un’unitarietà di vedute e il compito precipuo del giudice è quello di ancorare il proprio
giudizio ad «una preventiva dialettica tra le varie opinioni», poiché egli «non crea la
legge, ma la rileva», l’attendibilità delle generalizzazioni scientifiche e del metodo della loro
applicazione attenendo alla sfera del fatto, laddove il giudizio demandato a questa Corte
riguarda non l’affidabilità della legge scientifica, ma «la razionalità, la logicità dell’itinerario
compiuto dal giudice di merito nell’apprezzare la validità del sapere scientifico e nell’utilizzarlo
nell’inferenza fattuale» (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri, cit.).
7. Fatte queste premesse generali, l’esame dei singoli motivi articolati con i ricorsi
prenderà le mosse dalla questione preliminare riguardante il rigetto dell’eccezione di
inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512, cod. proc. pen., per procedere,
43

La lunga precisazione che precede è imposta dall’osservazione contenuta nel primo

quindi, secondo lo schema seguito dalla Corte di merito, alla luce delle censure difensive,
polarizzatesi su quattro grandi temi (nesso causale, diagnosi di malattia, colpa, posizioni di
garanzia). All’esito, si valuteranno i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e le
questioni civili.
7.1. La Corte d’appello ha ribadito che l’età avanzata dei dichiaranti non poteva
considerarsi condizione tale da renderne prevedibile il decesso prima dell’esame
dibattimentale, richiamando la considerazione svolta dal Tribunale, secondo cui – all’epoca in
cui le sommarie informazioni erano state raccolte – i procedimenti erano ancora iscritti a
carico di ignoti.

unicamente leva sull’età avanzata dei dichiaranti, senza alcuna considerazione delle loro
critiche condizioni di salute, tali da renderne prevedibile l’impossibilità dell’escussione
dibattimentale.
Il secondo motivo formulato con l’atto a firma dell’Avv. Pagano e il primo motivo
formulato con quello a firma dello stesso e dell’Avv. Severino sono ai limiti della manifesta
infondatezza.
A parte la genericità delle argomentazioni, svolte senza operare un distinguo delle
singole situazioni soggettive e senza tener conto del lunghissimo periodo di latenza che ha
connotato il decorso patologico di molte persone offese, deve rilevarsi, in via generale, che
l’imprevedibilità come criterio di giudizio ai fini dell’acquisizione ex art. 512, cod. proc. pen.,
va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la parte che ne ha fatto richiesta poteva
disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l’incidente
probatorio (cfr. sez. 3 n. 25110 del 13/02/2007, Rv. 236962).
Quanto ai limiti di sindacabilità di tale valutazione, si è precisato che la sopravvenuta
impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia
giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal
giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è
sindacabile in sede di giudizio di legittimità [cfr. sez. 4 n. 842 dell’08/11/2007 Ud. (dep.
10/01/2008), Rv. 238664; sez. 6 n. 6846 del 12/01/2016, Rv. 265900].
I ricorrenti non hanno precisato in che termini le specifiche condizioni di salute dei
dichiaranti giustificassero per ogni singolo caso il ricorso all’acquisizione anticipata della prova
nel contraddittorio, [cfr. sez. 6 n. 11905 del 13/12/2013 Ud. (dep. 12/03/2014), Rv.
261827], essendo necessario che al momento dell’escussione fosse seriamente
pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che la
durata della vita del dichiarante non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento
(sez. 4 n. 24688 del 03/03/2016, Rv. 267228).
Peraltro, le doglianze difensive non tengono conto della puntuale precisazione fatta dalla
Corte d’appello: le testimonianze non sono mai state considerate da sole sufficienti a fondare
la decisione, poiché il Tribunale si era avvalso di copiosa documentazione a conferma del dato
dichiarativo, nonché degli accertamenti svolti <>).
Sotto tale specifico aspetto, quindi, deve rilevarsi che le opposte affermazioni difensive si
risolvono nella mera riproposizione di temi già ampiamente esaminati dai giudici del merito,
con percorsi argomentativi, non solo del tutto congrui, logici e non contraddittori, ma
soprattutto allineati ai principi di diritto richiamati.
Quanto al profilo soggettivo della colpa e alla sua valutazione in base alla prevedibilità
dell’evento, invece, essa è imposta dalla necessità di scongiurare forme di responsabilità
oggettiva. Si è così affermato che tale valutazione va condotta con riguardo alla concreta
capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione, questa volta, delle sue
specifiche qualità personali, rispetto alle quali va individuata la specifica classe di agente
modello di riferimento (cfr. sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Incorvaia e altro, Rv. 263283;
Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, cit.).
Si è, peraltro, già da tempo chiarito che la prevedibilità dell’evento non riguarda solo
specifiche conseguenze dannose che possono derivare da una data condotta, ma si riferisce a
tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta
pericolosa per la salute o per altri beni tutelati dall’ordinamento (cfr., in motivazione, sez. 4 del
2002, Macola, cit.) e precisato che la necessaria prevedibilità dell’evento non può riguardare la
configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere
un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca
quello oggetto del processo (cfr. Sez. U, n. 38343 del 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv.

56

cautelare che vale per chiunque si trovi nella situazione che attiva il dovere di diligenza, non

261106, cit.). A tal fine, l’agente modello dovrà utilizzare anche le pertinenti leggi scientifiche
utili, ove esistenti, ma ben diverso sarà il ruolo di esse nell’accertamento della colpa e della
causalità, poiché nel primo caso le leggi scientifiche saranno utilizzate ai fini della prevedibilità
di un evento con una valutazione ex ante che rende (o dovrebbe rendere) riconoscibile
all’agente il pericolo del verificarsi di un evento dannoso con la conseguenza del sorgere
dell’obbligo di astensione o di osservare determinate regole cautelari (cfr., in motivazione, sez.
4 n. 16761 del 11/03/2010, P.G.

in proc. Catalano e altri, cit.).

La sentenza impugnata si è mossa nel solco di tali principi.
La Corte di merito, infatti, ha disatteso ogni profilo di censura fondato sull’asserita

del ‘900, tanto che il legislatore dell’epoca aveva ritenuto di introdurre la filatura e tessitura
dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi (il riferimento in sentenza è al R.D. n. 442 del
1909 nell’ambito delle norme a tutela dei fanciulli; alla già citata legge n. 455 del 1943 che
aveva introdotto l’asbestosi tra le malattie professionali e allo stato delle conoscenze
scientifiche sul tema, i primi studi in Italia risalendo al 1908), richiamando la giurisprudenza
di questa Corte per affermare la non necessità che l’agente si prefiguri lo specifico evento poi
verificatosi.
Trattasi di un ragionamento, la cui correttezza è già stata riconosciuta in altra sede
processuale, allorché si è operato un richiamo proprio ai citati testi normativi (ma anche alla
giurisprudenza di inizi ‘900), per affermare che <<...l'inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute...>> (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 988
dell’11/07/2002,

Macola, cit.).

Infine, con specifico riferimento alla evitabilità dell’evento, la Corte d’appello ha rinviato
alle parti della sentenza di primo grado in cui si era messo in evidenza come le società che si
erano avvicendate nella gestione del cantiere navale non avessero (a fronte della conoscenza
o, comunque, conoscibilità, della nocività della esposizione all’amianto e del suo utilizzo) reso
noto il grave pericolo ai propri dipendenti, venendo meno al primo dovere in materia di
prevenzione, quello cioè di informazione e formazione dei lavoratori, mirata a
responsabilizzare dipendenti e preposti circa l’adozione delle misure di protezione individuali e
collettive.
La Corte distrettuale ha pure richiamato quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale a
proposito dei presidi di prevenzione esistenti e del loro mancato utilizzo, rilevando come gli
esperti nominati dal P.M. avessero affermato (con argomenti ritenuti convincenti già sul piano
logico, ma comunque sostenuti da autorevoli studi di settore e dagli esiti della Seconda
Consensus Conference) che i sistemi di aspirazione, anche ove inidonei ad azzerare la
concentrazione delle polveri di amianto, potevano comunque diminuirne in modo non
marginale la concentrazione, laddove le mascherine (del tipo facciale filtrante) erano usate
solo su iniziativa dei lavoratori, del tutto sprovvisti, tuttavia, di una formazione specifica e
neppure destinatari delle informazioni concernenti la pericolosità del materiale cui erano
esposti che avrebbero reso evidente la necessità del loro impiego. Quanto alla inidoneità di
tali presidi individuali, la Corte ha ritenuto non conducente l’argomento difensivo, secondo cui

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ignoranza degli imputati circa la concreta pericolosità dell’amianto, siccome nota già agli inizi

la commercializzazione delle mascherine adeguate a filtrare le fibre ultra fini era avvenuta
solo alla fine degli anni ’80 e non poteva pretendersi quindi dagli imputati l’adozione di
strumenti di protezione neppure esistenti nel periodo in contestazione. Per la Corte di merito
l’assunto poggia su una premessa smentita dalla comunità scientifica, quella secondo cui solo
le fibre fini o ultra fini sarebbero pericolose, conclusivamente rilevando che l’uso di
mascherine anche negli anni precedenti avrebbe ridotto l’esposizione dei lavoratori.
Sul punto, giova ancora una volta un richiamo alla giurisprudenza di questa sezione, per
affermare conclusivamente che il comportamento può dirsi soggettivamente rimproverabile a
titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele esistenti all’epoca dei fatti avrebbe

Cozzini, cit.). Il che è quanto affermano conformemente i giudici nelle due sentenze di
merito, nelle quali – come nel caso esaminato dalla sentenza da ultimo richiamata – si è
puntualmente evidenziata l’intensità dell’esposizione all’agente patogeno e rimarcata la totale
assenza di misure di prevenzione, anche semplici, ma in grado di diminuire drasticamente
l’entità delle fibre disperse nell’ambiente di lavoro e quindi la stessa probabilità di contrarre la
malattia (il riferimento è agli apparati di aspirazione, alle maschere individuali, ma anche alla
maggiore cautela nella movimentazione delle polveri, magari usando l’accorgimento di
bagnare previamente le superfici).
7.5. Venendo al tema delle posizioni di garanzia, è fondato il nono motivo formulato
dall’Avv. Pagano nell’interesse dell’imputato MASSENTI.
Il motivo è, al contrario, infondato quanto agli imputati ANTONINI, ABBONA, SCHIVI e
CASINI e sono, inoltre, infondati il terzo motivo formulato nell’atto a firma degli Avv.ti
Severino e Pagano per ANTONINI Corrado, il primo motivo formulato nell’interesse di TUPINI
Giorgio e il quinto motivo (per la parte riguardante lo specifico tema), formulato nell’interesse
di ZAPPI Antonio.
La sentenza impugnata è allineata ai principi, anche di recente elaborazione
giurisprudenziale (cfr. sez. 4 n. 13858 del 24/02/2015, Rv.263286), in materia di gestione del
rischio nelle organizzazioni di lavoro particolarmente complesse, mutuati anche dall’arresto più
volte invocato dai ricorrenti (Sez. U. Espenhahn ed altri).

La responsabilità penale degli

imputati, per la posizione di garanzia ricoperta all’interno delle società avvicendatesi nella
gestione del cantiere navale di Monfalcone, non è stata attribuita in via automatica per il solo
fatto di ricoprire un ruolo apicale e/o decisionale, bensì tenendo conto dell’effettivo contesto
organizzativo e delle condizioni in cui ognuno di essi ha operato. Basti rinviare all’ampia
trattazione del tema contenuta nella sentenza di primo grado e al substrato probatorio che ha
consentito al Tribunale, prima, e alla Corte d’appello, dopo, di individuare i singoli ruoli con
riferimento alle condotte (commissive e omissive) specificamente contestate.
E’ proprio la complessità su evidenziata a suggerire, secondo l’insegnamento del S.C.
nella sentenza più volte citata (cfr. Sez. Un. Espenhahn e altri, Rv 261103) che l’individuazione
della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere
di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano
da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’altro i concreti ruoli esercitati da
58

significativamente abbattuto la probabilità di contrarre la malattia (cfr. sez. 4 del 2010,

ciascuno. Si tratta, «di una ricognizione essenziale per un’imputazione che voglia essere
personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l’ordinamento penale; per
evitare l’indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti» (sul
punto, cfr. anche sez. 4 n. 55005 del 10/11/2017, P.G. e P.C. in proc. Pesenti e altri).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno scrupolosamente e anche correttamente con la precisazione che si andrà però di seguito a fare – operato il preliminare distinguo tra le
condotte ascritte in termini di causalità commissiva e quelle omissive, con ciò dimostrando di
essere evidentemente ben consci delle ricadute che tale distinguo pone in termini di
accertamento della colpa e di giudizio controfattuale. Nel secondo caso, infatti, l’interprete

che non è stato, per verificare se esso avrebbe consentito di evitare l’evento; nel primo, al
contrario, il ragionamento probatorio si rivela intuitivamente più agevole, dovendo egli
semplicemente sottrarre alla dinamica degli accadimenti un comportamento positivamente
accertato, in base a un ragionamento che si fonda sulla regola di giudizio dell’umana certezza
propria del condizionalismo (cfr. in motivazione sez. 4 del 2010, Cozzini, cit.).
Quindi, in questo procedimento, come del resto in altri che si sono occupati di
esposizione lavorativa, si ritiene di dover operare una precisazione: nonostante le scelte
lessicali e ricostruttive recepite nella imputazione, tra i reati ascritti agli imputati in termini di
condotte commissive (sostanzialmente incentrate sull’esposizione dei lavoratori alle fibre di
amianto in ambienti in cui si procedeva alla lavorazione di quel materiale o a lavorazioni che ne
implicavano l’uso, nonché saturi di polveri aero disperse) la componente costituita dalla
mancata adozione delle misure prevenzionali imposte dalla legge finisce con il tradursi nella
stessa esposizione del lavoratore all’agente lesivo in modo improprio, cosicché «la condotta
attribuibile ai responsabili dell’azienda è, nel suo nucleo significativo, attiva; giacché
l’esposizione all’agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo
organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacché se il lavoratore non fosse
stato addetto a quella pericolosa lavorazione l’evento non si sarebbe verificato» (cfr., in
motivazione, sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943).
La puntualizzazione assume rilievo anche sul versante soggettivo che poi costituisce
l’aspetto di maggiore pertinenza rispetto ai motivi in esame: essa svela, infatti, che – nelle
ipotesi di condotte commissive – non si tratta di ricercare la posizione di garanzia (nozione che
viene in considerazione nell’ambito dei reati omissivi impropri), ma di accertare piuttosto chi
abbia tenuto la condotta attiva, verifica che, nell’ambito di un’organizzazione complessa, quali
erano le società che si sono avvicendate nella gestione del cantiere all’epoca dei fatti, non può
non tener conto dell’articolazione concreta della compagine, per identificare, al di là dei ruoli
formalmente ricoperti, a chi debba imputarsi la decisione di esporre i lavoratori all’agente
patogeno nelle condizioni date; e chi, avendo residui compiti di controllo, non li abbia svolti
(cfr., in motivazione, sez. 4 del 2017, Montefibre 2, cit.).
Fatta tale precisazione, deve però riconoscersi che la risposta della Corte triestina alle
doglianze veicolate con l’appello (debitamente richiamate nella sentenza impugnata) è

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deve procedere ad una impegnativa operazione, inserendo nella sequela causale un qualcosa

coerente con gli elementi evidenziati in fatto e conforme ai principi ormai consolidati all’interno
di questa sezione.
Così, si ritiene del tutto corretta la ritenuta irrilevanza del fatto che le società
avvicendatesi nella gestione del cantiere fossero costituite da strutture complesse, nella misura
in cui le indagini, opportunamente indirizzate anche a tale accertamento, hanno consentito di
ricostruirne la compagine societaria, i ruoli svolti da ciascun imputato e i periodi in cui essi
sono stati ricoperti. La valutazione dei risultati di tale indagine costituisce apprezzamento di
fatto, precluso a questo giudice di legittimità.
L’individuazione dei soggetti cui spettava la gestione di quel rischio specifico è stata

per passare alle cariche dirigenziali relative ai settori aziendali coinvolti nella sicurezza del
lavoro (discorso a parte merita il settore “Acquisti”, come di qui a poco si andrà a precisare con
riferimento all’imputato MASSENTI). A costoro si è rimproverato di avere condiviso, a livello
centrale e di stabilimento, la scelta di tipo organizzativo di impiegare in modo improprio un
materiale del quale era già nota la pericolosità, organizzando l’impresa senza procedere ad una
adeguata valutazione di quel rischio (aspetto “primordiale” della sicurezza sul lavoro, come
stigmatizzato – con espressione assai efficace – nella sentenza Cozzini più volte richiamata).
A nulla rileva opporre un presunto ruolo “politico” (cfr., in particolare, ricorso TUPINI), e
non tecnico degli imputati, tale che, anche a prescindere dall’esistenza di deleghe, non avrebbe
consentito all’agente di apprezzare la centralità del tema che riguardava un rischio all’epoca
non noto: sul punto, oltre a richiamarsi i passaggi di questa motivazione con i quali si è
affermata la diffusa consapevolezza della pericolosità dell’amianto anche all’epoca delle
condotte, si ribadisce quanto già affermato da questa sezione per inferirne la conferma della
correttezza del ragionamento svolto dai giudici di merito.
Si è, infatti, precisato che il datore di lavoro è titolare di obblighi essenziali non
trasferibili, tra cui la valutazione dei rischi (cfr. art. 17 d.lgs. 81/2008), come del resto posto in
risalto anche dalla legislazione meno recente e dalla stessa giurisprudenza. Nella sentenza
Cozzini più volte citata si fa a tal fine riferimento all’art. 4 del d.P.R. 547 del 1955 e si precisa
che la valutazione del rischio di cui si discute coinvolge tutte le figure istituzionali del sistema
sicurezza e riguarda quindi sia il datore di lavoro, che i soggetti più qualificati sotto il profilo
tecnico-scientifico, come il dirigente tecnico. Proprio con riferimento alle esposizioni lavorative
all’amianto, si è in quella sede affermato, anche mediante rinvio a precedenti decisioni di
legittimità, che «…l’agente garante ha l’obbligo di acquisire le conoscenze disponibili nella
comunità scientifica per assicurare la protezione richiesta dalla legge. Diversamente
argomentando si perverrebbe all’esito, evidentemente inaccettabile, di consentire a chiunque,
anche inesperto, di svolgere liberamente attività rischiose che richiedono conoscenze tecniche
o scientifiche, adducendo la sua ignoranza in caso di verificazione di eventi avversi (Cass. IV, 1
aprile 2010, Giannoni)» (cfr., in motivazione, sentenza Cozzini, cit.).
Anche più di recente, del resto, si è chiarito che – in tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro – ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse (nelle
quali, quindi, può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti), occorre fare
60

condotta partendo dai ruoli apicali, (presidente e/o componente del C.d.A, direttori generali),

riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque,
generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato
dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro
riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di
lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. 22606 del
04/04/2017, Rv. 269972; n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266853).
In tale prospettiva, dirimente si rivela la precisazione contenuta nella sentenza
impugnata: la Corte territoriale, infatti, ha bene evidenziato la centralità della scelta
organizzativa operata a livello apicale, ritenendola del tutto inadeguata rispetto al rischio

spettando in definitiva a quest’ultimo di vigilare sul dettaglio dell’organizzazione lavorativa, con
poteri di proposta, direttiva, organizzazione e vigilanza.
Le ulteriori argomentazioni difensive, facenti leva sulla valutazione e rilevanza di
carteggi interni, non possono trovare ingresso in questa sede, riguardando aspetti che hanno
costituito oggetto di un apprezzamento in fatto da parte del giudice d’appello (il riferimento è
alle posizioni ABBONA e ZAPPI), congruamente giustificato alle pagg. 184 e ss. della sentenza
impugnata.
7.6. Viceversa, la risposta che la Corte distrettuale ha dato alle doglianze formulate
dall’imputato MASSENTI non appare ugualmente appagante.
Costui ha svolto un ruolo dirigenziale (come vice direttore, prima, e responsabile, dopo)
nel settore “Acquisti” della sede centrale. Tale settore è stato considerato dalla Corte di merito
di non marginale importanza e, soprattutto, connesso a quello dell’approvvigionamento dei
materiali necessari per il cantiere. Da ciò, quel giudice ha tratto automaticamente anche la
prova che quel settore fosse direttamente coinvolto nelle problematiche relative alla sicurezza
e all’igiene nell’ambiente di lavoro e della ricerca di materiali alternativi.
La difesa ha colto una contraddizione con quanto affermato dal Tribunale nella sentenza
appellata. A fronte della puntuale osservazione difensiva, deve rilevarsi che la contraddizione
denunciata non è fugata dal confronto tra le due sentenze, in entrambe registrandosi il
mancato chiarimento circa le effettive competenze di quell’Ufficio, nelle sue articolazioni, locale
e centrale, soprattutto alla luce di quanto pure riportato alla pag. 780 della sentenza appellata,
con riferimento alle dichiarazioni dei testi FAROLFI, MASAT e VALVO, in base alle quali era
emerso che l’Ufficio Acquisti Centrale aveva ampia discrezionalità nella scelta dei singoli
fornitori, ma non ne aveva alcuna quanto all’acquisto dei singoli materiali che erano oggetto di
specifiche, provenienti dal diverso settore Tecnico Centrale o dal settore Studi Navi Militari.
Ciononostante, la spiegazione offerta dal Tribunale e riproposta dalla Corte d’appello è quella
che gli incarichi del MASSENTI avevano confermato la rilevanza dei suoi poteri nell’ambito di
un settore che si definisce, del tutto apoditticamente, coinvolto nelle “problematiche” derivanti
dall’impiego dell’amianto nelle lavorazioni.
Il punto, a ben vedere, non è quello di stabilire se il MASSENTI detenesse o meno un
potere decisionale, normalmente riconducibile ad un ruolo dirigenziale, ma di verificare se ad
esso fosse collegata la specifica posizione di garante del rischio considerato nei termini già

61

amianto, e la sua condivisione da parte del ceto dirigente, che pure poteva opporvisi,

sopra chiariti. I giudici di merito, omettendo tale doveroso passaggio, pur a fronte di una prova
contraddittoria che avrebbe richiesto un maggiore sforzo motivazionale, hanno dunque operato
un salto logico, ritenendo che il mero inserimento del settore diretto dal MASSENTI nelle
procedure di approvvigionamento dei materiali ne fondasse tout court quel ruolo di garante dal
quale poteva esigersi la conoscenza della pericolosità del materiale acquistato, al pari dei
diversi settori (Personale, Sicurezza, Produzione e Tecnico) direttamente coinvolti nella
gestione di quel rischio nei termini congruamente motivati per le altre posizioni, anche
dirigenziali.
La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte

riconosciuta posizione di garante dell’imputato MASSENTI, coerentemente ai principi di diritto
sopra richiamati.
7.7. In punto trattamento sanzionatorio deve rilevarsi l’infondatezza del decimo motivo
formulato nell’atto a firma dell’Avv. Pagano, del sesto motivo formulato nell’atto a firma degli
Avv.ti Severino e Pagano, del quinto motivo formulato nell’interesse dell’imputato TUPINI e
dell’ultimo motivo formulato nell’interesse dell’imputato ZAPPI.
La Corte territoriale ha ritenuto gli imputati non meritevoli del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, facendo rinvio ad argomenti che rivelano immediatamente il
loro granitico aggancio normativo: opponendo alle richieste difensive l’estrema gravità dei
fatti, l’entità del danno e della colpa (valutate sulla scorta di un giudizio fattuale insindacabile)
e giudicando, quindi, recessivi gli argomenti difensivi (facenti leva anche sulla condizione di
incensuratezza degli imputati), quel giudice non ha fatto altro che dare contenuto ai parametri
indicati astrattamente dal legislatore all’art. 133, cod. pen.
In questa sede, considerato il tenore (pressoché sovrapponibile) delle censure, pare
sufficiente ribadire che la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al
giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396
del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando essa
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6
n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i
parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far
riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; sez. sez. 5 n. 43952 del
13/04/2017, Rv. 271269).
In quest’ottica, di nessun pregio si palesa l’osservazione difensiva che fa leva sullo
statuto dell’art. 62 bis cod. pen. in vigore prima che la novella di cui alla legge 125 del 2008
introducesse il divieto di cui al comma 3 dell’articolo, in base al quale la concessione del
beneficio di che trattasi non può fondarsi sulla sola assenza di precedenti condanne: questa
Corte ha sì affermato che la previsione di cui all’art. all’art. 62
62

bis, comma terzo, cod. pen.

triestina per un rinnovato giudizio che dia conto delle ragioni, ove rinvenibili in atti, della

(introdotta dall’art. 1 lett. f bis della legge n. 125 del 2008) non è applicabile ai reati commessi
anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione aggravatrice del
trattamento sanzionatorio (cfr., sez. 5 n. 13072 del 28/02/2014, Rv. 260576), stante la sua
natura di norma sostanziale (cfr. sez. 1 n. 23014 del 19/05/2009, Rv. 244121); ma, nel caso
all’esame, la questione non è quella di valutare la sufficienza dello stato di incensuratezza per
la concessione del beneficio, quanto piuttosto quella di controllare se il potere discrezionale del
giudice di determinazione della pena sia stato motivatamente esercitato.
L’esito di tale controllo è certamente positivo.
La Corte triestina ha valutato gli argomenti difensivi già formulati con il gravame di

divieto introdotto dalla novella, ma valorizzando gli ulteriori elementi considerati dal Tribunale
assorbenti rispetto alla mancanza di precedenti penali, all’esito di una ponderazione che ha
pure considerato la diversità delle singole posizioni, alla luce della quale si è giustificato il
riconoscimento, in termini di equivalenza, del beneficio a quanti, tra gli imputati, avevano
ricoperto un ruolo subordinato (SCHIVI, CASINI e MASSENTI), con poteri decisionali, quindi,
inferiori rispetto ai vertici aziendali.
Anche il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è sorretto da
incensurabile motivazione e i relativi motivi scontano il mancato confronto con la stessa nella
sua integralità.
La Corte territoriale ha effettivamente valorizzato la circostanza che il risarcimento non
era stato agganciato a una personale condotta riparatoria degli imputati, anche solo adesiva
all’operatività della polizza assicurativa prevista nel contratto per i dirigenti, ma ha anche
evidenziato che, nel caso in esame, il risarcimento era stato intempestivo e non integrale e non
aveva riguardato tutte le persone offese.
Quanto al primo profilo, è corretto l’inquadramento della fattispecie operato nella
sentenza impugnata.
Il tema, a lungo dibattuto, riguarda il fondamento normativo dell’attenuante in esame,
soprattutto all’indomani dell’arresto giurisprudenziale che, nella diversa materia della
violazione delle norme sulla circolazione stradale, aveva disconosciuto la sua applicabilità nel
caso in cui il risarcimento fosse stato effettuato da un ente assicuratore, anche se il contratto
di assicurazione era stato stipulato dall’imputato per la propria responsabilità civile [cfr. Sez. U.
n. 5909 del 23/11/1988 Ud. (dep. 17/04/1989), Presicci, Rv. 181084]. In quella sede, si era
affermato che, essendo il contratto di assicurazione stipulato prima della commissione del
reato, e dovendosi individuare la ragione ispiratrice della circostanza nella resipiscenza che si
esprime con l’atto di riparazione, il comportamento risarcitorio, per integrare la previsione
normativa, deve essere posto in essere dall’imputato dopo l’esaurimento del reato e non può
essere sostituito da una condotta antecedente al reato stesso, concepita solo in previsione ed a
titolo di garanzia per le conseguenze dannose che esso potrebbe produrre cioè per sfuggire
all’adempimento dell’obbligo di integrale risarcimento.
Successivamente, tali principi sono stati oggetto di una rivisitazione, anche alla luce di
quanto affermato dal giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità

63

merito e ha operato una ponderazione degli elementi a tal fine rilevanti, senza attivare il

costituzionale – sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 62, numero 6, prima parte,
cod. pen (cfr. Corte Cost, sentenza n. 138 del 1998), in materia di assicurazione obbligatoria
contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti. In quella sede, la Consulta aveva dichiarato la questione non fondata, in quanto
l’interpretazione fatta propria dal giudice rimettente – secondo il quale l’esegesi della norma
censurata assunta dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che ne escludeva
l’applicabilità nell’ipotesi in cui il risarcimento venisse effettuato, in forza del contratto di
assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, dall’ente assicuratore – non era la sola
possibile, ritenendo decisiva la considerazione che l’interpretazione di tale attenuante in chiave

l’art. 3 Cost. sotto i molteplici profili evidenziati dal giudice ‘a quo’ e dalla più recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione»: con la conseguenza di una arbitraria svalutazione
dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria, istituto che svolge nel nostro ordinamento una
insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell’art. 3 Cost.
Nella fattispecie, quindi, La Corte aveva ritenuto corretta un’interpretazione della norma
impugnata – non contraddetta dalla interpretazione testuale – nel senso che l’attenuante del
risarcimento del danno in essa prevista è operante anche quando l’intervento risarcitorio,
comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall’ente assicuratore.
Pur non mancandosi di cogliere il diverso ambito di riferimento (l’intervento del giudice
delle leggi avendo riguardato il peculiare settore dell’attività umana che riguarda la circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti e i connessi obblighi assicurativi), va però rilevato che il
giudice di legittimità ha ritenuto di dover nuovamente affrontare il tema, precisando che la
Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, aveva sì preso una decisa posizione per la
natura oggettiva della circostanza, ma anche riconosciuto la necessità che l’intervento
risarcitorio fosse “comunque riferibile all’imputato”. Riserva indotta dalla necessità di
preservare la condotta volontaristica che la norma in esame indica nell’ “aver riparato” e, con
essa, il quid di merito della riparazione. Quid che, nei reati colposi, il criterio di ragionevolezza
impone di rilevare, per una visione socialmente adeguata del fenomeno, anche nell’aver
stipulato un’assicurazione o nell’aver rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la
copertura del danni derivati dall’attività pericolosa (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 5941 del
22/01/2009, Pagani e altro).
Su questo solco, si è così affermato, sempre in ipotesi di circolazione stradale, che – ai
fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. – il risarcimento, ancorché
eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte
le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (cfr. sez. 4, n.
13870 del 06/02/2009, Rv. 243202) e, più di recente, precisato che, in caso di risarcimento
effettuato da parte di soggetto diverso dall’imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia
con l’imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne
giustifichino l’intervento, ma è necessario che l’imputato manifesti una concreta e tempestiva
volontà riparatoria, che abbia contribuito all’adempimento [cfr. sez. 4 n. 6144 del 28/11/2017
Ud. (dep. 08/02/2018), Rv. 271969; cfr. anche sez. 6 n. 39433 del 23/06/2017, Rv. 270942,
64

meramente soggettiva <

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