Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22021 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22021 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Mastropietro Stefania nata a L’Aquila il 11 Maggio 1962
avverso sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 15.2.2016

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Pietro Gaeta il quale ha chiesto dichiararsi la
inammissibilità del ricorso.

Udito l’avv.to Roberto Madama nell’interesse della parte civile costituita il
quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e deposita
conclusioni scritte.
Udito l’avv.to Francesca Caccia nell’interesse della ricorrente, la quale ha
concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

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Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di l’Aquila, pronunciando ai fini civili sull’appello
della parte civile, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della
stessa città, riteneva la responsabilità per colpa di MASTROPIETRO
Stefania, medico di guardia presso il pronto soccorso aquilano che aveva
avuto in cura la paziente, per il reato di lesioni colpose gravi conseguite da

diaframma e determinato un trattamento chirurgico di urgenza con
rimozione di milza e stomaco.

2. Alla MASTROPIETRO veniva contestato di avere autorizzato la
dimissione della paziente benché esami radiografici avessero accertato la
presenza di una macchia in zona addominale di verosimile natura erniale e
di non avere approfondito la natura e l’origine della patologia onde
prevenire eventuali sviluppi ingravescenti come quelli poi manifestatisi e in
particolare per non avere tenuto in osservazione la paziente ed eseguito
ulteriori accertamenti diagnostici anche con liquido di contrasto.
3. La Corte di Appello di L’Aquila richiamando gli accertamenti tecnici
sulla paziente, rappresentava come gli esami diagnostici, pure disposti
sulla paziente, avevano palesato una condizione che richiedeva un
approfondimento e una maggiore prudenza da parte del sanitario il quale,
al contrario, aveva disposto la dimissione della paziente in modo frettoloso,
senza alcuna indicazione nella diagnosi di uscita della riscontrata ernia
trans diaframmatica, e senza la prescrizione di ulteriori accertamenti. In
particolare era censurabile, secondo la Corte aquilana, che alla paziente
non fosse stato dato avviso di tornare subito in ospedale se il dolore fosse
aumentato e la situazione peggiorata.
3.1 Concludeva il giudicante che se la paziente fosse stata ricoverata o
trattenuta in osservazione, sarebbe stato possibile eseguire una Tac nel
corso della giornata successiva, in cui la situazione stava evolvendo al
peggio, il cui esito avrebbe consentito di accertare lo sviluppo della
patologia, la sua gravità e quindi di praticare l’intervento chirurgico prima
che la situazione degenerasse.

4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dell’imputata la quale articolava quattro motivi di ricorso.

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Mosca Teresa, in ragione di ernia addominale che aveva perforato il

4.1. Con un primo motivo di ricorso denunciava violazione dell’art.129 in
relazione agli art.336 e 337 cod.proc.pen. laddove il giudice di merito non
aveva rilevato ipotesi di improcedibilità dell’azione penale in assenza di
valida querela, laddove la persona offesa, alla stregua dell’atto di querela
presentato, intendeva perseguire esclusivamente il trattamento sanitario
cui essa era stata sottoposta in data 22.9.2008 in ragione delle lesioni dallo
stesso derivate alla mano e non già il trattamento sanitario somministrato
due giorni prima dalla dott.ssa Mastropietro presso il pronto Soccorso.

relazione agli art. 192 e 546 co.I lett.e) cod.proc.pen., nonché difetto di
motivazione in quando il giudice di appello, pure tenuto a supportare la
motivazione di una sentenza di condanna, seppure agli effetti civili a fronte
di una decisione assolutoria in primo grado, con una motivazione rafforzata
che, partendo dalla analisi critica delle argomentazioni assunte dal primo
giudice, si sostituisse ad essa senza lasciare alcuno spazio, dando compiuta
e integrale evidenza delle scelte operate, era pervenuto ad una valutazione
alternativa dei medesimi fatti, mediante un ragionamento incoerente,
illogico e parziale.
4.2.1 In particolare assumeva la ricorrente che il giudice di appello
aveva del tutto omesso di considerare che la dimissione della paziente era
intervenuta solo a seguito di indagini complete ed esaustive . In particolare
era stato eseguito un esame radiografico, adeguatamente valutato dalla
specialista radiologa alla quale semmai sarebbe spettata l’analisi
differenziale e la indicazione della utilità diagnostica di ulteriori
accertamenti.
4.2.2 Assumeva poi il difetto motivazionale laddove il giudice distrettuale
aveva contestato alla ricorrente la intervenuta dimissione in assenza di
specifica prescrizione di ulteriori accertamenti laddove dagli esami
testimoniali era emerso che la persona offesa era stata edotta, tanto dalla
radiologa che dalla ricorrente, della necessità di fare ulteriori accertamenti
onde indagare sulla natura della “macchia rotondeggiante scura” rilevata,
nonché di eseguire un confronto con referti dei precedenti esami effettuati.
4.2.3 Rilevava la ricorrente come fosse del tutto errato logicamente
anche il punto motivazionale in cui si assumeva che il medico del pronto
soccorso aveva rassicurato la paziente sull’esito degli esami, tanto da farla
attendere la evoluzione nella propria abitazione, mentre dallo stesso
contenuto dell’esame radiografico era stato sollecitato il confronto, che non

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4.2 Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge in

poteva che essere sanitario, con precedenti esami eseguiti dalla paziente
proprio per stabilire l’origine dell’ernia e valutarne la progressione.
Analogamente rilevava la contraddittorietà tra quanto ascritto alla
ricorrente in motivazione, per non avere trattenuto la paziente in
osservazione, rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione e cioè
di non avere sottoposto la paziente ad ulteriori accertamenti diagnostici.
Assumeva pertanto che il giudice di appello si era limitato a sostituire alla

pervenire ad alcun confronto con la motivazione della decisione di
assoluzione, senza indicare le prove poste alla base della decisione né
enunciare le ragioni per cui non aveva ritenuto attendibili le prove
contrarie, e esplicitare il diverso apprezzamento operato come l’unico
ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio.
4.3 Con una terza articolazione lamentava violazione di legge e carenza
motivazionale in punto di riconosciuto rapporto di causalità tra la condotta
omissiva della ricorrente e l’evento lesivo laddove al momento delle cure
somministrate dalla ricorrente la paziente non avvertiva alcuno dei sintomi
della specifica patologia che dopo due giorni avrebbe determinato il
trattamento chirurgico di urgenza di talchè, anche se la MASTROPIETRO
avesse disposto il trattenimento prudenziale della paziente in ospedale non
era affatto possibile affermare, con l’alto grado di probabilità del contro
fattuale, che l’effettuazione di una precoce TAC a sostegno della patologia
di strozzamento erniario, avrebbe evitato gli interventi di gastrectomia e
splenectomia, rimanendo pertanto il riconoscimento di relazione causale del
tutto incerto o insufficiente.
4.4 Con una ultima articolazione deduceva violazione di legge e vizio
motivazionale in relazione al riconoscimento dell’elemento soggettivo della
colpa laddove gli accertamenti diagnostici eseguiti dal pronto Soccorso non
avevano segnalato alcun profilo di imminente allarme ma soltanto la
ricorrenza, all’esito di accertamento radiografico, di una piccola ernia trans
diaframmatica, peraltro non accompagnata dai sintomi tipici di una
evoluzione patologica (dolori addominali, vomito anemia ecc.), che
pertanto poteva essere seguita senza ulteriori immediati accertamenti o
necessità di ricovero.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile laddove la questione della
mancanza di una condizione di procedibilità quale, nella specie, la ricorrenza
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valutazione del giudice di primo grado una propria valutazione senza

di una valida querela, viene dedotta per la prima volta dinanzi al giudice di
legittimità, risultando pertanto preclusa atteso che la sua verifica presuppone
un accertamento fattuale sull’effettiva mancanza della querela non consentito
a questa Corte. Il giudice di legittimità in questo caso diventa anche giudice
del fatto e può quindi accedere al fascicolo solo se viene dedotta una nullità o
inutilizzabilità o inammissibilità degli atti ai sensi dell’art.606 lett.c)
cod.proc.pen. (cfr. sez.III, 14.10.2010, S. e altri, Rv.248568; sez.V,

2. Fondato ed assorbente di ogni ulteriore doglianza è invece il secondo
motivo di ricorso in cui risulta dedotta la violazione di legge e la carenza
motivazionale in ordine al rispetto degli obblighi motivazionali a carico del
giudice di appello che provveda a riformare la sentenza assolutoria di primo
grado, anche in relazione agli incombenti che scaturiscono dalla diversa
lettura e interpretazione di fonti di prova dichiarativa e tecnica, pure utilizzati
dal giudice di primo grado per escludere profili di responsabilità in capo
all’imputato.
2.1 In sostanza il giudice di appello perviene al totale sovvertimento
dell’esito del giudizio di primo grado sulla base di una parziale e autonoma
rivalutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato dal primo giudice
per argomentare la assoluzione della Mastropietro, sulla base degli
accertamenti tecnici da cui inferiva l’assenza di colpa nel sanitario nella
somministrazione di cure e nell’espletamento di esami diagnostici, disposti con
la urgenza e la diligenza che il caso richiedeva, per escludere complicanze
cardiache e vascolari, laddove l’accertamento radiografico non determinava
alcun tipo di allarme e rendeva ragionevole e corretta la decisione di
rimandare la donna a casa, invitandola a compiere gli approfondimenti
necessari per l’ernia trans diaframmale riscontratale.
2.1 Orbene nel giudizio di appello, per la riforma della sentenza assolutoria,
in assenza di elementi sopravvenuti, non appare sufficiente una diversa
valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia
caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata da primo giudice,
occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da fare venire meno
ogni ragionevole dubbio (sez.I, 5.12.2013, Ciaramella e altro, Rv.262261;
sez.VI, 22.10.2013, Paparo e altri, Rv.256869), delineando le linee portanti
del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente
i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto
delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece,
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9.2.2015, Grasso, Rv.264847; sez.III, 21.4.2017, Galizia, Rv.271245).

limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché
preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (sez.VI, 20.1.2015,
Marsili, Rv. 262907).
L’obbligo di una siffatta motivazione rafforzata in ipotesi di riforma di una
sentenza assolutoria ricorre inoltre anche qualora, come nel caso in specie, si
verta in ipotesi di impugnazione presentata dalle parti civili per le sole
statuizioni civili (sez.III, 27.11.2014, S., Rv. 262524).

si è totalmente sottratto, limitandosi a fornire una differente lettura delle
circostanze emerse dall’istruttoria dibattimentale, omettendo peraltro di
considerare le dichiarazioni rese dalla radiologa che aveva proceduto
all’esame diagnostico, a valorizzare lo scambio di informazioni e di
comunicazioni che era intervenuto tra la stessa radiologa e il sanitario del
P.S. imputato e tra questi due e la persona offesa, anche in relazione agli
ulteriori passaggi cui la Mosca avrebbe dovuto sottoporsi successivamente alle
intervenute dimissioni.
3.1 Ne è scaturita una motivazione del tutto acritica, priva di sostanziale
idoneità a sostituirsi alla pronuncia di primo grado, la quale se da un lato
conferma il giudizio di diligenza della ricorrente in ordine agli esami volti a
scongiurare un insulto cardiaco o vascolare, dall’altra enuclea profili di colpa a
carico della Mastropietro assumendo la ricorrenza di una dimissione frettolosa
della paziente pur riconoscendo che, al momento dell’osservazione, neppure
una TAC sarebbe stata in grado di fare emergere il pericolo di perforazione
erniale, rendendo pertanto difficilmente comprensibile le ragioni di un
eventuale ricovero in osservazione in presenza di sospetto di ernia trans
diaframmatica quale conseguenza di interventi chirurgici risalenti.

4. Sotto diverso piano prospettico risulta evidente che, ancor prima di
esplorare i profili eziologici e quelli relativi all’elemento soggettivo,
indissolubilmente condizionati dalla corretta ricostruzione delle fasi
dell’intervento del sanitario, del consulto con il radiologo e delle informazioni
rese alla persona offesa il giudice distrettuale, in accordo con i principi CEDU,
enucleati quali parametri interpretativi delle disposizioni processuali interne,
nel rivalutare il patrimonio istruttorio (in particolare le dichiarazioni della
persona offesa e della radiologa dott.ssa AMICARELLI), avrebbe dovuto
procedere alla rinnovazione della prova, proprio al fine di fare emergere, nel
contraddittorio delle parti, gli elementi critici del ragionamento del primo
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3. Orbene ad un siffatto onere di motivazione rafforzata il giudice di appello

giudice, ovvero per enucleare i fattori fondanti di una diversa ricostruzione
dell’accertamento sanitario, logicamente poggiato su una diversa lettura di tali
dichiarazioni.
4.1 In assenza di tale rinnovato sforzo istruttorio invero il giudice di appello
non può riformare la sentenza di primo grado, affermando la responsabilità
penale dell’imputato, senza avere proceduto all’esame dei soggetti che
abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, anche di natura tecnica,

tale omissione la violazione della regola processuale di cui all’art.533 in
relazione all’art.603 cod.proc.pen., come interpretata sulla base dell’art.6
par.3 lett.d) della Cedu, relativa al diritto dell’imputato di esaminare e fare
esaminare i testimoni e di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a
discarico (sez.U, 28.4.2016, Dasgupta, Rv. Rv.267487; sez.U, 19.1.2017,
Patalano, Rv. 269785).

6. La sentenza deve pertanto essere annullata su tale profilo di doglianza
che ha carattere assorbente e pregiudiziale sulle altre questioni sollevate negli
ulteriori motivi di ricorso, con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello ai sensi dell’art.622 cod.proc.pen., in presenza di ricorso
proposto ai soli fini delle statuizioni civili, giudice cui rimette altresì la
regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

er:drez ha con rinvio al giudice civile

competente per valore in grado di appello cui rimette altresì la
regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 13 Febbraio 2018.

ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, derivando da

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