Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22020 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22020 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAGAZZINI GIANCARLO N. IL 16/07/1964 parte offesa nel
procedimento
c/
ZAULI CARLO N. IL 03/05/1957
avverso il decreto n. 5030/2012 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RAGAZZINI Giancarlo, nella qualità di persona offesa dal reato,

ricorre personalmente contro il decreto di archiviazione specificato in epigrafe, denunciandone la nullità e illegittimità sotto molteplici profili.
Con memoria depositata il 6.11.2013 la difesa dell’indagato Zeuli Carlo, deducendo plurimi motivi di inammissibilità del ricorso, chiede che sia dichiarato inam-

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato non

ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto, essendo la deroga contenuta nell’art. 613 cod.proc.pen. applicabile unicamente all’imputato, cui l’art. 571 cod.proc.pen. conferisce espressamente la facoltà personale di impugnazione, e non anche alle altre parti e, quindi, a maggior ragione, non
alla persona offesa dal reato, che non riveste neppure la qualità di parte processuale.
Quindi, per la valida instaurazione del giudizio di . legittimità, alla persona
offesa dal reato si applica la regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, e
non in proprio, dal difensore iscritto nell’apposito albo (Cass., Sez. U., 16.12.1998,
Messina, rv 212076; idem, n. 47473 del 27.9.2007, Lo Mauro, rv 237854).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.
Non si fa luogo alla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese sostenute dall’indagato, perché l’attività difensiva dispiegata è manifestamente superflua,
posto che la presente procedura è avviata in vista di un epilogo prestabilito: la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

missibile con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di cui allega nota.

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