Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22020 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22020 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICCALUGA STEFANO nato il 21/10/1966 a BARI

avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA
che ha concluso per
Il P.G. Gaeta Pietro conclude per l’inammissibilità.
Udito il difensore
L’avvocato Malcagni Mario deposita, anche per l’avvocato Cataldo Rosito, nota
spese e conclusioni alle quali si riporta.
L’Avvocato Acquarulo Mario deposita nota spese e conclusioni alle quali si
riporta.
L’Avvocato Casto Andrea insiste sull’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Piccaluga Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata,

con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la

pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art.
589 cod.pen., per aver effettuato una manovra di svolta a sinistra senza
avvedersi del sopraggiungere da tergo di un motociclo, che impattava contro
l’auto condotta dall’imputato, con conseguente morte del conducente e della

2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché

l’argomentare del giudice a quo è contraddittorio, laddove, da un lato, riconosce
la regolarità della manovra di svolta a sinistra effettuata dall’imputato e,
dall’altro, qualifica la manovra stessa come imprevedibile, tanto da individuare in
essa la causa del sinistro. Anche il consulente del pubblico ministero e il sostituto
commissario di pubblica sicurezza, escusso in dibattimento, hanno confermato
che l’imputato

effettuò la manovra di svolta a sinistra regolarmente. Il

consulente della difesa ha individuato la causa del sinistro nella condotta colposa
del conducente del motoveicolo. Non vi sono riscontri tecnici a sostegno
dell’ipotesi accusatoria, secondo la quale l’impatto sull’autovettura da parte delle
vittime, che viaggiavano a bordo del motoveicolo, avvenne mentre l’auto era in
fase di svolta a sinistra, in ragione delle diverse conclusioni raggiunte dai
consulenti tecnici.

3. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto. dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del

decisum.

motivazione, infatti, il compito del

In tema di sindacato del vizio di

giudice di legittimità non è quello di

sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U. ,13-12-1995, Clarke ,Rv.
203428).
1

passeggera del motociclo.

3.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che l’imputato effettuò
una manovra’ di svolta a sinistra – teoricamente consentita ma che avrebbe
dovuto essere effettuata con l’osservanza di tutte le regole prudenziali volte ad
evitare di creare pericolo agli altri utenti della strada – in modo imprevedibile,
costringendo il conducente della moto, al fine di evitare l’impatto con l’auto che
lo precedeva, ad una brusca frenata, che cagionò la perdita di controllo della
moto stessa. La circostanza che quest’ultima viaggiasse ad una velocità ben
superiore al limite previsto ed al centro della carreggiata, forse nel tentativo di

persona offesa nella causazione del sinistro ma- precisa il giudice a quo – non
può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento, tanto più che il
conducente del mezzo che intende svoltare a sinistra è tenuto non solo a
segnalare la propria intenzione ma anche a dare la precedenza ai veicoli
provenienti da tergo.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso
un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né
la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni
probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la
conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della
razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al
sindacato di legittimità (Sez. U., 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente
va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili
costituite in questo giudizio di legittimità, che si ritiene congruo liquidare nei
seguenti termini: euro 3000 in favore di Covelli Domenico, Maria Mirko,Covelli
Anna Claudia e Aruanno Antonia, rappresentati dall’avv. Mario Melcangi , del foro
di Trani; euro 4000 in favore di Borrelli Giovanni, Piro Francesco, Amato Anna,
Piro Rosa, rappresentati dall’avv Mario Acquarulo, del foro di Napoli; euro 3000
in favore di Covelli Domenico e Marinaro Anna, rappresentati dall’avv. Cataldo
Rosito, del foro di Trani.

2

effettuare un sorpasso, vale certamente a radicare un concorso di colpa della

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in
questo giudizio di legittimità, così liquidate: euro 3000 in favore di Covelli
Domenico, Maria Mirko,Covelli Anna Claudia e Aruanne Antonia, rappresentati
dall’avv. Melcangi, del foro di Trani; euro 4000 in favore di Borrelli Giovanni, Piro
Francesco, Amato Anna, Piro Rosa, rappresentati dall’avv. Mario Acquarulo, del

rappresentati dall’avv. Cataldo Rosito, del foro di Trani.
Così deciso in Roma, il 13-2-2018.

foro di Napoli; euro 3000 in favore di Covelli Domenico e Marinaro Anna,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA