Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2202 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2202 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIGLI MORENO N. IL 09/12/1973
avverso la sentenza n. 10079/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 20/12/2011,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, in data 27/06/2011,
appellata da Moreno Gigli, imputato del reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 09
ottobre 1990 n. 309, 337 e 582 cod. pen. , come contestato in atti e condannato

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione: a) alla mancata
concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità; b) nonché delle attenuanti
generiche; c) alla confisca della somma in sequestro (C 2.790,00).
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sui punti oggetto dell’impugnazione,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri
di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 62 bis cod. pen., 240 cod. pen.
(vedi sentenza 2° grado pag. 3).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Moreno Gigli
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed C 20.200,00 di multa.

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