Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22019 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22019 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC PAVLE N. IL 15/08/1950
avverso la sentenza n. 1435/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2014 la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Roma, in data 5 maggio 2009, con la quale Jovanovic Pavle, con le
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica contestata, applicata
la diminuente per il rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi
otto di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di illecita

Montebello sul Sangro, il 18 ottobre 2008.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Jovanovic personalmente, che deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di dichiarata responsabilità e trattamento
sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il motivo in tema di responsabilità riproduce la tesi difensiva
respinta dalla Corte di appello con motivazione adeguata e coerente e,
pertanto, è generico e comunque manifestamente infondato.
Il giudice di merito non ha mancato di valutare la tesi difensiva, secondo
la quale l’imputato non avrebbe abitato nella casa in cui furono rinvenute le
munizioni, ritenendola infondata sulla base del fatto che le munizioni erano
nascoste nella camera da letto dell’imputato, chiusa a chiave e aperta da
uno dei figli dello stesso.
Nuova, perché non proposta con i motivi di appello e comunque
generica, è la censura circa l’omesso controllo tecnico dei reperti anche al
fine di accertarne la reale offensività e l’autenticità.
1.2. Del tutto generico è, infine, il motivo relativo al trattamento
sanzionatorio, adeguatamente motivato nella sentenza impugnata sulla
base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi

dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa
1

detenzione di munizioni per armi da guerra e da sparo, in Roma, via

delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare
in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente e al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 3/12/2015.

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