Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22018 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22018 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIETRAROIA LUCIA nato il 25/08/1963 a VILLANOVA D’ASTI

avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA
che ha concluso per
Il P.G. Gaeta Pietro conclude l’inammissibilità.
Udito il difensore

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Pietraroia Lucia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo
grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 8 bis cod. pen., in
relazione al furto di un portafogli, sfilato dalla borsa della parte offesa, su un
autobus.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la

verosimiglianza e non di certezza.
2.1. E’ comunque da ravvisarsi un reato tentato e non consumato. Infatti la
persona offesa non ha mai perso il controllo del portafoglio asseritamente
appreso dall’imputata, la quale, correlativamente, non ha mai avuto la piena
disponibilità del bene sottratto, essendo stata osservata, oltre che dalla persona
offesa, da un testimone.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso non può trovare ingresso
in questa sede. Occorre infatti osservare che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico
della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a
uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo
chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, Rv. 203513). E’ dunque
necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e
dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad
quenn di controllare la correttezza dell’apparato giustificativo che sorregge la
decisione impugnata (Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass.
17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente
si è limitato a dolersi dell’esistenza di asserite omissioni motivazionali
concernenti la contestazione, da parte dell’imputata, delle valutazioni probatorie
effettuate dal primo giudice ed espresse non in termini di certezza ma- soltanto di
mera ricostruzione verosimile. Non può dunque non rilevarsi la genericità della
prospettazione della doglianza. In giurisprudenza, si è infatti ripetutamente
1

ricostruzione dei fatti è stata effettuata dai giudici di merito in termini di mera

sottolineato come sia inammissibile l’impugnazione che non si confronti con la
motivazione della sentenza impugnata e che non contenga alcuna confutazione
delle argomentazioni formulate dal giudice a quo (Cass., Sez. 6 ,n. 27068 del
23-6-2011; Cass., Sez. 6 n. 18081 del 2011; Cass., Sez. 3, n. 16851 del 2010),
sì da elidere la correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato
(Cass. , Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012; Cass., Sez. 1, n. 19338 del 24-4-2008;
Cass., Sez. 1, n., 16711 del 18-3-2008). E, in quest’ottica, Sez. U. 27-10-2016,
Galtelli, ha condivisibilmente stabilito che l’impugnazione è inammissibile, per

esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto
o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
2. La doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso è infondata.
Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini
della distinzione tra il reato di furto consumato e quello tentato, non abbia
rilevanza né il criterio spaziale, attinente allo spostamento del bene in luogo
diverso da quello della sua apprensione, né il criterio temporale, attinente alla
durata e alla stabilità della detenzione dell’oggetto da parte del responsabile del
reato, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa
alla disponibilità del detentore e la correlativa acquisizione del possesso da parte
dell’ agente, anche se per un breve lasso di tempo e nello stesso luogo della
sottrazione (Cass., Sez. 5, n. 7047 del 27-11-2008, Rv. 242963; Sez. 4, 17-21996, Burrascano, Rv. 205199; Sez. 4. 15-3-1995, Ominelli, Rv. 201870). Solo
allorchè l’agente non abbia conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma
ed effettiva disponibilità della cosa, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di
controllo del soggetto passivo, come nel caso in cui venga esercitato un
continuo monitoraggio dell’azione furtiva in essere, mediante appositi apparati di
rilevazione automatica ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della
persona offesa o degli addetti alla sorveglianza ovvero delle Forze dell’ordine
presenti, che intervengano prontamente, l’iter criminis rimane allo stadio del
tentativo ( Sez. U., n. 52117 del 17-7-2014, Prevete, Rv. 261186).
2. Nel caso in esame, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la
persona offesa non si accorse del furto ma venne avvertita da terzi e che solo
l’intervento di un’altra persona impedì il protrarsi del possesso del portafogli, che
era già nella piena disponibilità dell’imputata. Di qui la conclusione secondo cui
trattasi di furto consumato e non tentato. Trattasi di conclusione del tutto
corretta, in quanto pienamente conforme al consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui il furto è consumato anche se in un secondo
momento altri abbia impedito al suo autore di consolidare il possesso della cosa
2

difetto di specificità dei motivi, allorchè, come nel caso in esame, non risultino

sottratta (Cass., Sez. 2, 1 0 – 6-1989, Secchi). Dunque

l’ipotesi della

consumazione si verifica laddove la cosa sia stata sottratta al possessore e
l’agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla
sorveglianza del derubato, senza che rilevi il fatto che il responsabile sia stato
costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per
l’intervento di un terzo estraneo (Cass., Sez. 4, n. 31461 del 3-7-2002). E ciò
anche laddove il responsabile non si sia allontanato dal luogo della sottrazione e
abbia esercitato un potere del tutto momentaneo sulla refurtiva, essendo stato

immediato intervento ( Cass., Sez. 5, 20-2-2001, Picone; Sez. 5, n. 21881 del
3-4-2010).
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 13-2-2018.

costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell’altrui

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