Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22017 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22017 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSARO MICHELA N. IL 29/05/1969
avverso la sentenza n. 3536/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PASSARO Michela ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia la violazione dell’art. 649 cod.proc.pen., assumendo che per lo stesso fatto
per cui si procede sarebbe stata condannata con sentenza irrevocabile del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Bologna in data 25.1.2007, giacché l’evasione,
protratta ininterrottamente fino all’arresto avvenuto il 19.3.2006.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice d’appello
ha correttamente disatteso l’assunto difensivo, osservando che la stessa imputata, nei
motivi d’appello, aveva sostenuto che il giorno 11.9.2005 si era allontanata per il tempo necessario all’acquisto di un farmaco, dopodiché era spontaneamente rientrata nella propria abitazione. Pertanto, indimostrato l’assunto di una latitanza ininterrotta, gli
episodi di evasione successivamente accertati costituivano nuovi distinti reati.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
iniziata 1’11.9.2005 con l’allontanamento di cui all’imputazione contestata, si sarebbe