Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22017 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22017 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CASSOL Alan nato a Piove di Sacco il 3.9.1966

Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 8.9.2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Gaeta il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.CASSON Alan ricorre avverso la sentenza in epigrafe che aveva confermato
la sentenza del Tribunale di Venezia che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di una motocicletta parcheggiata lun-

Data Udienza: 13/02/2018

N.

RG.

go la strada, fatto aggravato dall’avere utilizzato violenza sulle cose (blocco di
accensione) e su bene esposto alla pubblica fede, e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 400 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
al mancato riconoscimento del tentativo di furto in quanto il CASSON non aveva
mai conseguito il possesso autonomo del nnotomezzo, laddove la sua azione era
stata dapprima monitorata dalla persona offesa, che aveva visto allontanarsi la

corse e si erano poste all’inseguimento del motociclo, provocando la caduto del
conducente.
Con una distinta articolazione il ricorrente si doleva, assumendo violazione di
legge e vizio motivazionale, del riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, in presenza di argomentazioni assolutamente apparenti
sulle modalità di forzatura del blocco di accensione e della esistenza di una alternativa spiegazione del danneggiamento di questo.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto generici e privi di qualsiasi specifico profilo di critica avversa
la motivazione del giudice territoriale in punto di responsabilità, la quale risulta
assolutamente logica e non contraddittoria, nonché puntuale nell’osservanza delle norme di legge applicate, soprattutto nella esclusione della ipotesi del delitto
tentato, rappresentando come il CASSOL avesse acquisito una autonoma signoria sul bene sottratto, dal momento che il proprietario, che aveva sentito il rombo del motore mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale ove lavorava, era stato soltanto in grado di scorgere uno sconosciuto che si allontanava
in sella al motociclo, così da perdere qualsiasi controllo, anche mediato, sulla
res; l’intervento delle forze dell’ordine avvenne in un secondo momento, a seguito della richiesta della persona offesa, quando ormai il CASSOL aveva ormai
consolidato il possesso sul motomezzo, prima dell’inizio dell’inseguimento che
condusse all’arresto del prevenuto.
3.1 Del tutto infondato è anche il motivo relativo al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose avendo il giudice di merito fornito
adeguata evidenza del fatto che, in assenza di chiave, quest’ultima poteva avvenire soltanto attraverso la forzatura del blocco di accensione e che una siffatta
inferenza trovava puntuale riscontro nella forzatura dell’accensione riscontrata

i-

U/`

moto, e successivamente dalle forze dell’ordine che erano immediatamente ac-

RG.

N.

dagli agenti verbalizzanti di talchè, a fronte di tale evidenza, risultava del tutto
ultroneo disquisire se il CASSOL fosse ancora in possesso degli strumenti che gli
avevano consentito di collegare i comandi e di attivare l’accensione del mezzo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non

ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13.2.2018

Il Consigliere estensore
Ugo

Il Presidente
ULLA&

ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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