Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22017 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22017 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI COSTANZO VINCENZO N. IL 04/07/1967
avverso l’ordinanza n. 3188/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 10 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Firenze ha respinto il reclamo proposto da Di Costanzo Vincenzo avverso
il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Firenze del 18 aprile
2014, che aveva respinto l’istanza del detenuto diretta ad ottenere la
concessione dell’integrazione della liberazione anticipata ex art. 4 d.l. n.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di
Costanzo personalmente, il quale deduce di aver presentato la richiesta
nella vigenza del decreto legge che consentiva anche ai condannati per
delitti ostativi di fruire della liberazione anticipata speciale, e invoca il
principio che disciplina la successione delle leggi nel tempo, privilegiando le
disposizioni più favorevoli al condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivo manifestamente
infondato.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di liberazione anticipata
speciale, di cui all’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come modificato in sede di
conversione dalla legge n. 10 del 2014, è giunta ad approdi del tutto
conformi a quelli diffusamente argomentati nell’ordinanza impugnata nel
senso dell’esclusione dei condannati in espiazione di pene previste nel
catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis Ord. Pen. dalla misura eccezionale e
temporanea della liberazione anticipata speciale (Sez. 1, n. 3130 del
19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262061) e del non giustificato dubbio
di legittimità costituzionale di tale esclusione (Sez. 1, n. 1650 del
22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261880; Sez. 1, n. 34073 del
27/06/2014, Panno, Rv. 260848).
In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di benefici
penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di
conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i
comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in
quanto le norme contenute in un decreto legge non convertito non hanno
attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quali quelli regolati
dall’art. 2 cod. pen. o dall’art. 11, secondo comma, disp. prel. cod. civ.
(Sez. 1, n. 3130 del 2015, cit., Rv. 262060).

146 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 2014.

dall’art. 2 cod. pen. o dall’art. 11, secondo comma, disp. prel. cod. civ.
(Sez. 1, n. 3130 del 2015, cit., Rv. 262060).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il

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