Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22016 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22016 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASER YESI N. IL 08/07/1982
avverso la sentenza n. 1706/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

NASER Yesi ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe la prova dell’allontanamento
dall’abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la mancata risposta

al ripetuto bussare degli agenti della polizia di Stato dimostra – come ha logicamente
argomentato la sentenza impugnata – che l’imputato si era allontanato dall’abitazione.
La richiesta di declaratoria di prescrizione del reati) – che sarebbe avvenuta
il 23.11.2012 – è inammissibile, perché verificatasi dopo la pronuncia della sentenza
d’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

§2.

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