Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22016 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22016 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SCORDAMAGLIA Franco nato a Lamezia Terme il 1.8.1972
BRUTTO Andrea nato a Lamezia Terme il 7.10.1987

Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data
23 Maggio 2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e le impugnazioni;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Gaeta il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Udite le conclusioni dell’avv.to Emanuele Verghini in sostituzione dell’avv.to
Eleonora Natale nell’interesse dell’imputato Scordamaglia il quale si riporta
ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 13/02/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1.SCARDAMGLIA Franco e BRUTTO Andrea propongono appello, qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme
la quale, aveva dichiarato i prevenuti colpevoli del reato di porto di strumenti idonei all’offesa e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, li

2. Lamentavano difetto motivazionale per motivazione illogica e carente laddove, dopo avere riconosciuto la causa di non punibilità della particolare tenuità del
fatto in relazione al reato di furto di ortaggi, consumato nottetempo in un terreno agricolo, il giudice li aveva condannati per il reato di porto fuori dell’abitazione
di alcuni coltelli, i quali erano stati utilizzati per sradicare le cipolle.
Assumevano che l’errore motivazionale risiedeva nel fatto che il giudice aveva
evidenziato la insidiosità oggettiva di una condotta della quale evidenziava la attitudine ad arrecare nocumento all’integrità fisica, mentre dallo stesso capo di
imputazione emergeva la funzione strumentale del porto dei coltelli, utilizzati per
sradicare dal terreno le piante di cipolla. Rappresentavano ancora che tanto più
illogica era la motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva inteso riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione
al reato contravvenzionale, laddove aveva sussunto il reato nella ipotesi di minore gravità di cui alla norma incriminatrice, di fatto anticipando una valutazione
che, coniugata in uno al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
dei doppi benefici, era del tutto idonea a rappresentare un giudizio di minima offensività del reato e di particolare tenuità della condotta (possesso di tre coltelli
impiegati per appropriarsi di piante di cipolla).
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. SCORDAMAGLIA
Franco depositava memoria difensiva in cui ricapitolava i temi difensivi.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati, atteso che il giudice del tutto illogicamente ha riconosciuto la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. per la ipotesi delittuosa, pluria gr vata (frto di
prodotti agricoli coltivali in un fondo), ma‘1(a h;lal contempo esclusa per=tipotesi
contravvenzionale che, per stessa previsione del capo B) di imputazione era legata da nesso teleologico e strumentale con il reato di furto.
3.1 Invero il giudice ha correttamente rappresentato la minima riprovevolezza connessa anche alla ipotesi contravvenzionale, laddove ha riconosciuto che

aveva condannati alla pena di euro 800 euro di multa ciascuno.

N.

RG.

la destinazione degli oggetti idonei all’offesa era stata quella della sottrazione
degli ortaggi, che il fatto era di lieve entità, che i prevenuti, anche per i loro trascorsi erano meritevoli di circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici.
Va poi considerato che le condotte risultano sostanzialmente realizzate nello
stesso contesto temporale e costituiscono il frutto di un’unica spinta criminosa
che ha dato luogo al reato di furto accompagnato dai mezzi necessari per estrarre i frutti dal terreno.
3.2 Neppure appare necessario procedere ad annullamento con rinvio della

tutti gli elementi che avrebbero consentito di sussumere la ipotesi di cui all’art.4
L.110/75 nell’alveo di cui all’art.131 bis cod.pen., né risultano sussistere elementi preclusivi relativi al titolo di reato, alla abitualità dello stesso e al concorso con
altre ipotesi criminose.
Va pertanto pronunciata la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis
cod.pen. anche in relazione alla ipotesi criminosa in oggetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto Scordamaglia Franco e
Brutto Andrea non sono punibili anche per la contravvenzione di cui all’art.4
L.110/75 ai sensi dell’art.131 bis cod.pen.

Così deciso in Roma il 13 Febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini
ì7 nr

Il Presidente

Par izg Piccia
utibut..Q_

impugnata sentenza, atteso che il giudice di merito ha già indicato in sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA