Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22016 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22016 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINS HUDSON VALERIO N. IL 18/10/1979
avverso la sentenza n. 1873/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2014 la Corte di appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Massa in data 13 febbraio 2014, ritenute le attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata aggravante dei futili motivi, ha ridotto
ad anni sei e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Martins Hudson
Valerio per il reato continuato di tentato omicidio in danno di Grullart

lama di centimetri 13,5, ingiustificatamente portato da Martins fuori dalla
propria abitazione; in Carrara, frazione Marina, il 23 dicembre 2012.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore, il quale lamenta illogicità della motivazione
per il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e
insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riguardo all’omessa
derubricazione del tentato omicidio a lesione personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo attinente alla mancata derubricazione del fatto più grave è
generico, perché solo assertivo e privo di alcun riferimento alla completa e
coerente motivazione della sentenza sul punto.
Il motivo concernente il vizio di motivazione per non avere la Corte di
merito riconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento del danno è
manifestamente infondato, posto che, come sottolineato dalla Corte di
appello, nel giudizio di primo grado il preteso risarcimento fu affidato alla
sola generica dichiarazione della persona offesa di aver ricevuto una
cospicua somma di denaro, senza dunque che il Giudice potesse controllare
la congruità dell’asserito risarcimento; e, in appello, sono stati prodotti
documenti attestanti la dazione di euro diecimila alla vittima da parte
dell’imputato con l’indicata data del 13 febbraio 2014, corrispondente a
quella del giudizio di primo grado, senza alcuna certezza circa la
tempestività del medesimo risarcimento per non essere stato documentato
nella sede dovuta, ovvero nell’udienza svoltasi davanti al Giudice
dell’udienza preliminare.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
1

Hernadez Melvin Daniel, colpito due volte al petto con un coltello avente la

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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