Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22014 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22014 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRIMERANO ROBERTO N. IL 02/07/1967
avverso la sentenza n. 7559/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PRIMERANO Roberto ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia manifesta illogicità della motivazione, censurando che il giudice, riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all’ultimo comma dell’art. 385 cit., non

§2.

Il ric orso è manifestamente infondato, perché la valutazione po-

sitiva della condotta tenuta dall’imputato con il costituirsi spontaneamente all’autorità
non è in contraddizione logica con la valutazione negativa della “maggiore pericolosità”
ch’egli aveva manifestato violando il precetto penale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

abbia disapplicato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

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