Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22014 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22014 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLANI FRANCO N. IL 23/10/1972
avverso la sentenza n. 288/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 luglio 2014 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 dicembre 2012, con
la quale Villani Franco era stato condannato alla pena di mesi quattro di
arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma primo,
legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori
dalla propria abitazione, un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8; in

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Villani personalmente, il quale denuncia illogicità della ricostruzione del
fatto ed erronea valutazione della prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivo manifestamente
infondato.
Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile
1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato un giustificato motivo, che,
costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare
all’onere della prova incombente sull’imputato (Sez. 6, n. 17777 del
29/09/1989, Tornei, Rv. 182923).
E il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge citata,
non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello
espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di
una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925 del
26/02/2013, Carrara, Rv. 256007).
Correttamente, dunque, nel caso di specie, i giudici di merito hanno
ritenuto ingiustificato il porto del coltello nel vano portaoggetti
dell’autovettura privata dell’imputato, solo in sede dibattimentale
giustificato da asserite esigenze di lavoro non rappresentate
nell’immediatezza, e, comunque, smentite dal fatto che il coltello a
serramanico non si trovava all’interno del veicolo utilizzato per ragioni di
lavoro (autobotte adibita al trasporto di carburante), bensì, come detto,
nell’automobile personale dell’imputato.

2.

La dichiarazione di inammissibilità preclude la rilevanza della

prescrizione del reato (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep.
1

San Marco in Lamis, il 6 maggio 2009.

21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), poiché compiutasi solo dopo la
pronuncia della sentenza impugnata, risultandone il decorso sospeso dal
17/11/2011 al 5/04/2012 come da controllo degli atti.
Segue, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria

mille.
consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro

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