Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22013 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22013 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIBRO FRANCESCO N. IL 13/05/1973
avverso la sentenza n. 1576/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
LIBRO Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia vizio di motivazione, assumendo che la sostanza detenuta era destinata all’uso esclusivamente personale.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che la
detenzione, all’interno del portafogli, di alcuni sacchetti termosaldati contene. nti singole dosi di sostanza stupefacente, e il possesso, nella propria abitazione, di due bilancini
di precisione con tracce di cocaina e mannite erano dimostrativi dell’esercizio di un’attività di spaccio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
§2.