Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22013 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22013 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIANESE FRANCESCO N. IL 11/01/1977
avverso la sentenza n. 1763/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 dicembre 2014 la Corte di appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Paola, con la quale Gaglianese Francesco era stato condannato, con la
recidiva reiterata specifica ed infranquinquennale, applicata la riduzione
prevista per il giudizio abbreviato, alla pena di anni otto e mesi uno di
reclusione per il reato continuato di tentato omicidio della moglie, Drago

persona offesa; in Fuscaldo il 13 dicembre 2012.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Gaglianese personalmente, il quale denuncia vizio di motivazione con
riguardo alla qualificazione del fatto come tentato omicidio in relazione
all’unicità del colpo inferto, al mezzo usato e alla profondità della ferita, alla
posizione ravvicinata rispetto alla persona offesa che gli avrebbe consentito
di colpirla più volte, all’entità delle lesioni cagionate non implicanti pericolo
di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è puramente assertivo e, quindi, generico.
Il ricorrente si limita ad enunciare le censure nei termini sopra riportati,
senza confrontarsi minimamente con la diffusa e coerente motivazione della
sentenza impugnata.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Sez. 6, n. 31462 del 03/04/2013, Mazzocchetti, Rv.
256303; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valentini, Rv. 245907;
Sez. 4, 6 aprile 2004, Distante, Rv. 228926).

Marilena, e di porto ingiustificato del coltello col quale aveva colpito la

Nel caso di specie, quindi, l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai
sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581,
lett. c), cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

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