Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22013 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22013 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TADDEI FRANCO nato il 14/01/1958 a POGGIBONSI

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. TOCCI STEFANO conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
E presente l’avvocato CIPRIANI STEFANO del foro di SIENA in difesa di TADDEI
FRANCO, che chiede l’accoglimento del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2017 la Corte di appello di
Firenze confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Firenze – sezione
distaccata di Empoli – dichiarava, tra l’altro, Franco Taddei responsabile del reato
di cui all’art. 590, comma 3, cod. proc. pen. condannandolo alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle
spese processuali. Inoltre la società Ediltaddei s.p.a., in persona del legale

pecuniaria nella misura di euro 1.000,00.
1.1. All’imputato veniva contestato, nella qualità di amministratore
delegato della società Ediltaddei s.r.l. nonché di responsabile di cantiere in
relazione al lavoro da eseguirsi in località La Sciolta del comune di Gambassi
Terme, di avere affidato parte di tali lavori in subappalto alla ditta Gjoni Gezim
senza previamente verificare che tale ditta avesse le necessarie capacità tecniche
e di sicurezza sul lavoro, come prescritto dall’art. 36 lett.a) del d.lgs. n. 81/ 2008,
tollerando che, nell’ambito del cantiere, i dipendenti della ditta Gjoni Gezim
eseguissero operazioni gravemente imprudenti ed imperite (art. 26, comma 2, e
art. 97 d.lgs. n. 81/08). Con tale condotta cagionava lesioni personali a Ylber Paci
che, nell’eseguire la posa in opera della pavimentazione di un edificio, tagliava a
mano delle mattonelle con la mola abrasiva – marca Bosh, modello GWSmovimentandola con la mano destra dall’impugnatura laterale e tenendo, con
l’altra mano, la mattonella da tagliare.
A sua volta la società Ediltaddei s.r.l. era chiamata a rispondere dell’illecito
amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 perché Taddei
Franco commetteva il reato sopra indicato, in assenza di moduli organizzativi tali
da assicurare un controllo sulle modalità di scelta dei subappaltatori e di verifica
della sicurezza nei cantieri, nell’interesse esclusivo della società, tenuto conto dei
risparmi di spesa derivanti dall’utilizzo di ditte economiche non operanti in regime
di sicurezza.

2. Franco Taddei ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta
sentenza elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in
relazione al verbale di s.i.t. di Paci Yber acquisito in violazione dell’art. 512 cod.
proc. pen., non ricorrendo l’ipotesi della irreperibilità della prdetta persona offesa.

rappresentante, veniva condannata al pagamento della sanzione amministrativa

Evidenzia che dagli accertamenti svolti dai Carabinieri risultava che il Paci
si trovava a Monaco di Baviera per lavoro, come riferito dalla moglie cui non veniva
chiesto alcunchè in ordine all’indirizzo del marito e al suo numero telefonico.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in
violazione dell’art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 26 e 36 del d.lgs.
n. 81/2008.

funzione di coordinatrice dei sub

appaltatori ovvero di coordinare il lavoro proprio

e quello della ditta Gjoni, unica subappaltatrice al momento degli accadimenti
esistente sul cantiere.
Sostiene che è stato erroneamente applicato l’art. 26 del d.lgs. n. 81/08
che stabilisce la responsabilità dell’appaltatore solo per gli infortuni connessi al
mancato coordinamento delle imprese e dell’art. 36 del medesimo d.lgs. che
stabilisce che il responsabile della mancata eventuale informazione/formazione è
solo il diretto datore di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione per travisamento
della prova (verbale di s.i.t. del Paci e dichiarazioni testimoniali) da cui risulta che
la sega a banco era a disposizione dei lavoratori della ditta Gjoni e che gli stessi
potevano usare entrambi gli strumenti e, dunque, non vi era una situazione di
pericolo immediatamente percepibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Quanto aì primi due motivi sì osserva quanto segue.
2.1. La Corte distrettuale, nel rigettare l’eccezione processuale sollevata
con l’atto di appello, evidenzia che i Carabinieri avevano verificato che la persona
offesa Ybler Paci si era allontanata dal luogo di residenza unitamente alla propria
famiglia per ignota destinazione e per tale motivo non era stato possibile
provvedere alla notifica della citazione all’udienza dibattimentale fissata per la sua
escussione quale teste di accusa. Dagli ulteriori approfondimenti risultava che il
Paci si era trasferito per motivi di lavoro a Monaco di Baviera, senza alcuna
ulteriore utile indicazione.
Orbene, risulta legittima la decisione del giudice di primo grado di
procedere alla lettura delle dichiarazioni del Paci contenute nel verbale di s.i.t
redatto nel corso delle indagini preliminari in quanto il giudice aveva svolto ogni

2

Sottolinea che la società Ediltaddei s.r.l., quale appaltatrice, aveva la sola

possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità, risultando esclusa la
riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una
libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397).
2.2. Si osserva peraltro che la ricostruzione dell’incidente risulta ben
delineata dalle altre risultanze probatorie, a prescindere da quanto riferito nei
verbale di s.i.t. dal Paci. Da ciò consegue che, in ogni caso, non vi sono elementi
che facciano ritenere, in applicazione del c.d. criterio di resistenza, che il giudizio
conclusivo sarebbe stato diverso qualora i giudici di merito avessero accolto

3. Il terzo e il quarto motivo sono infondati.
3.1. Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito emerge quanto segue.
L’attività edilizia che era in corso nel cantiere ove si è verificato l’infortunio,
consistente nella realizzazione di più edifici destinati ad agriturismo, era stata
appaltata alla società Ediltaddei s.r.l. che, una volta completata l’attività
costruttiva, aveva subappaltato le rifiniture ad altre ditte, tra cui quella di cui è
titolare Gjoni Gezim.
L’incidente si era verificato verso le ore 10.00 dei 14 febbraio 2011 mentre
il Paci, operaio dipendente della impresa di cui era titolare il Gjoni, procedeva ad
eseguire la posa in opera delle piastrelle di un porticato esterno al piano terreno
dell’edificio in costruzione. Per tagliare a misura le piastrelle egli stava utilizzando
una mola elettrica manuale nella quale aveva inserito il blocco dell’accelerazione,
tale da poter far ruotare il disco anche tenendo la macchina con la sola
impugnatura laterale, invece che con entrambe le mani. Nel compiere tale
operazione al Paci sfuggiva la mola che andava a colpire due dita della mano
sinistra, procurandosi lesioni guarite in circa quattro mesi (sub – amputazione
parziale di un dito e frattura con ferita da taglio di un altro).
Risulta comprovato che lo strumento utilizzato non era idoneo per quella
operazione, in quanto privo del dispositivo di sicurezza previsto nel relativo
manuale d’uso nel quale era previsto espressamente di «assicurare il pezzo in
lavorazione: un pezzo in lavorazione può essere bloccato con sicurezza in
posizione solo utilizzando un apposito dispositivo di serraggio, oppure una morsa
a vite e non tenendolo semplicemente in mano».
I giudici di merito pervenivano ad affermare la responsabilità del datore di
lavoro Gjoni per avere fornito un attrezzo privo del doveroso accessorio che ne
doveva eliminare la pericolosità, oltre che di una adeguata informazione e
formazione del lavoratore. Né, alla stregua delle ampie e logiche motivazioni
contenute nella sentenza impugnata, si ravvisa il dedotto travisamento della prova
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre solo qualora il giudice di

3

l’eccezione processuale de qua.

merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; oppure se sia omessa
la valutazione di una prova ai fini della pronuncia (ex plurimis Sez.6, n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Il mezzo di prova che si assume
travisato od omesso deve avere inoltre carattere di decisività.
Peraltro, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti, il Tribunale di
Firenze – sezione distaccata di Empoli – aveva correttamente ritenuto ininfluente
accertare se fosse presente o meno sul cantiere la sega circolare a banco che

lavorazione.
3.2. Il giudizio di responsabilità del Taddei, nella qualità di amministratore
delegato della Ediltaddei s.r.I., impresa appaltatrice dell’intera costruzione degli
edifici e anche formale responsabile del cantiere, per i fatti di cui al capo di
imputazione, risulta pronunciato in aderenza ai principi di diritto elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità ed è congruamente e logicamente motivato (Sez. 4,
n. 23171 del 09/02/2016, Rv. 266963, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv.
264974).
Ed invero, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente
è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per
l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub- appaltatore
delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e,
comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente
percepibile che non sia meramente occasionale; circostanza ricorrente nel caso in
esame dove i lavori appaltati alla ditta Gjoni si svolgevano da diversi giorni e
risultavano ormai in fase di ultimazione.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Daniela ita Tornesi
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poteva, in ipotesi, essere usata in alternativa per lo svolgimento di tale

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