Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22012 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22012 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HYLVIU ELTON N. IL 06/09/1982
avverso l’ordinanza n. 245/2014 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2014 il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Ravenna, giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto
la domanda di Hylviu Elton di applicazione della disciplina del reato
continuato con riguardo a due violazioni in materia di armi, commesse il 19
e il 20 gennaio 2008, separatamente giudicate; mentre ha respinto la
domanda di riconoscimento della continuazione tra le predette violazioni e il

al 9 aprile 2006.

2. Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione
Hylviu tramite il difensore per dedurre, con unico motivo, vizio di
motivazione per palese illogicità con riguardo al mancato riconoscimento
della continuazione anche col delitto in materia di sostanze stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perché deduce motivo generico e,

comunque, non consentito nel giudizio di legittimità, laddove mira a
contrapporre la propria valutazione circa l’ampiezza del legame tra i fatti
dedotti a quella espressa dal Giudice dell’esecuzione, il quale ha escluso che
l’unico disegno criminoso si estendesse fino a comprendere il delitto
previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso quasi quattro anni
dopo i diversi reati in materia di armi e munizioni, argomentando il parziale
rigetto in termini adeguati e coerenti, come tali non suscettibili di sindacato
in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1

reato di traffico di sostanze stupefacenti, commesso dal 19 novembre 2005

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 3/12/2015.

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