Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22012 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22012 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEZONE SALVATORE nato il 10/11/1971 a FRATTAMAGGIORE

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
relativamente all’ipotesi dell’ art. 187 CS, mentre l’annullamento con rinvio per
l’ipotesi dell’art. 186 CS.

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pezone Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in
primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 187
cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché gli esami
ematici e delle urine sono stati effettuati al di fuori dei protocolli medici sanitari,

su richiesta della polizia giudiziaria. Il prelievo ematico effettuato in assenza di
consenso, non nell’ambitò di un protocollo medico di pronto soccorso e dunque
non necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., in
quanto effettuato in violazione dell’art. 13 Cost.
2.1. Relativamente all’assunzione di stupefacenti, per la sussistenza del reato di
cui all’art. 187 cod. strada occorre dimostrare che il conducente abbia guidato in
stato di alterazione causato da tale assunzione. Il giudice a quo ha inferito ciò
dallo stato di fortissima sonnolenza e dagli occhi lucidi rilevati dagli operatori di
polizia giudiziaria, subito dopo il sinistro. Ma tali sintomi sono riferibili anche allo
stato di ebbrezza alcolica nel quale versava l’imputato e dunque non è possibile
attribuire la sintomatologia rilevata all’assunzione dello stupefacente, peraltro
presente nelle urine in bassissima quantità. Dunque non è possibile ritenere
raggiunta la prova dell’effettivo stato di alterazione.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Risalendo il fatto al 19-5-2012, è maturato il termine prescrizionale, di anni
cinque, onde i reati sono estinti per prescrizione. Il ricorrere di una causa di
estinzione dei reati preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza
o meno dei motivi di ricorso. Quand’anche infatti dovesse addivenirsi,

al

riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente
prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del
processo è incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria della causa
estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Cass., 23-1-1997, Bornigia,
Rv. 208673; Cass., 24 -6- 19967 Battaglia, Rv.205548). Né, d’altronde, è
possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell’art. 129 cpv. cod.
proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non
punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse
nella motivazione della decisione impugnata.

in quanto funzionali a verificare esclusivamente l’assunzione di alcool e droghe,

4.

L’estinzione dei reati per prescrizione comporta, a norma dell’art. 224,

comma 3, cod. strada, l’esclusiva competenza del prefetto a procedere
all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ne deriva che va
eliminata la sanzione della revoca della patente di guida, dovendosi demandare
alla predetta Autorità amministrativa l’ulteriore corso della relativa procedura.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere i reati
estinti per prescrizione, con il conseguente venir meno della sanzione della

la trasmissione di copia della sentenza al prefetto di Bologna.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione, con la conseguente eliminazione della sanzione della revoca della
patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della
sentenza al prefetto di Bologna.
Così deciso in Roma, il 1°- 2 -2018.

revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata. Va, inoltre, disposta

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