Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22011 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22011 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIZZATO GIANCARLO nato il 12/05/1969 a PADOVA

avverso la sentenza del 04/04/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato FRANK ANDREA del foro di PADOVA in difesa di RIZZATO
GIANCARLO, che riportandosi ai motivi del ricorso deposta un atto con il quale
chiede che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186,
comma 2, lettera c) del d.lgs 285/92 per violazione degli artt. 111 e 117, comma
1 Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non esclude l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria alla revoca della patente di guida nel
caso in cui il reato de quo sia stato dichiarato estinto con sentenza passata in
giudicato.

Data Udienza: 01/02/2018

A

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rizzato Giancarlo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stato dichiarato estinto, a norma dell’art. 464 septies
cod. proc. pen., il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies cod.
strada, per esito positivo della messa alla prova.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca

dunque limitarsi a disporre la trasmissione di copia della sentenza al prefetto
competente, a norma dell’art. 224 cod. strada.

3. La doglianza formulata è fondata. Si è, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che
il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla
prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare nè la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida né la confisca,
di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada (Cass.,
Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880). In considerazione, infatti, della
sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde
dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma
9 bis, e 187, comma 8 bis, cod. strada, non può trovare applicazione la disciplina
ivi prevista, che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224 cod. strada, la
competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 4 n.
40069 del 17/09/2015, Rv. 264819; Sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv.
264752; Sez. 4, n. 5049 dell’11/11/2010, Rv. 249518). Ragion per cui trova
applicazione il disposto dell’art. 224, comma 3, cod. strada, a norma del quale,
nel caso di estinzione del reato, la competenza a procedere all’accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria appartiene al prefetto. Nel caso di
specie,pertanto, il giudice, nel dichiarare estinto il reato di cui all’art. 186 cod.
strada, ai sensi dell’art. 168 ter cod. pen., avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere
copia degli atti al prefetto, senza applicare la sanzione amministrativa
accessoria. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto,
dovendosi demandare al prefetto l’ulteriore corso della procedura inerente alla
eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla
disposta revoca della patente di guida nei confronti di Rizzato Giancarlo,
1

della patente di guida, poiché competente è il prefetto. Il giudice avrebbe dovuto

i
statuizione che va eliminata. Va inoltre disposta la trasmissione di copia della
presente sentenza al Prefetto di Padova.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca
della patente di guida nei confronti di Rizzato Giancarlo, statuizione che elimina.
Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Padova.
Così deciso in Roma, il 1-2-2018.

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