Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22010 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22010 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIJI SAID N. IL 01/01/1968
avverso la sentenza n. 68/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BRIJI Said ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia:
1.
inosservanza dell’art. 393 bis cod.pen., assumendo che i carabinieri, chiedendo
la consegna della chiave di accensione dell’autovettura ch’egli stava guidando,
2.
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, assumendo l’insussistenza del reato, perché la sua condotta non avrebbe impedito ai carabinieri di compiere l’atto d’ufficio.
§2.
I
motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo, perché, come ha correttamente motivato la sentenza impugnata,
l’imputato non era abilitato a condurre autoveicoli, essendogli stata revocata la patente di guida.
Il secondo, perché, per l’integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che l’agente, mediante il comportamento minaccioso o violento, realizzi il fine voluto, ossia che riesca effettivamente a impedire il compimento dell’atto di ufficio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
avrebbero compiuto un atto arbitrario;