Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22010 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22010 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D’AQUILA SALVATORE nato il 08/01/1961 a RAGUSA
SAMMATRICE ANTONINO nato il 03/05/1957 a CHIARAMONTE GULFI

avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
E’ presente l’avvocato PLATANIA ENRICO del foro di RAGUSA in difesa di
SAMMATRICE ANTONINO, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede
l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato GULINO GIANLUCA del foro di RAGUSA in difesa di
D’AQUILA SALVATORE, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato MINARDI SALVATORE del foro di RAGUSA in difesa di
D’AQUILA SALVATORE, che associandosi alle richieste del suo codifensore chiede
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. D’Aquila Salvatore e Sammatrice Antonio ricorrono per cassazione avverso
la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di
condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 589
cod.pen. perché, nelle rispettive qualità di organizzatore di una gara ciclistica e
di responsabile di un’associazione di volontari della protezione civile, preposti ai
varchi di accesso al percorso, non predisponendo, in violazione delle norme del
disciplinare in materia di competizioni ciclistiche del 27/11/2002, l’impiego del

veicolo indicante il fine-gara nè adottando ulteriori accorgimenti, quali la
presenza di staffette o di sentinelle, e non fornendo ai volontari istruzioni che
consentissero di accertare il passaggio e la conclusione dell’intera carovana,
cagionavano la morte di Rametta Salvatore, ciclista di anni 15, che si schiantava
contro l’autovettura condotta da Raffrenato Domenico, il quale, senza che alcuno
l’avesse avvertito della gara in corso, aveva invertito il senso di marcia e si era
trovato di fronte un gruppo di ciclisti, tra i quali la persona offesa.

2. D’Aquila Salvatore deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché,
secondo i giudici di merito, l’incidente si è verificato perché l’addetto alla
sicurezza ha consentito l’ingresso nel circuito al veicolo del Raffrenato non
rendendosi conto che ancora vi erano ciclisti ritardatari e perché il punto cieco
della curva, dove si è verificato l’impatto, per come prescrive l’art 8 bis del
disciplinare, non era presidiato. I giudici di merito dunque attribuiscono rilievo
centrale alla circostanza inerente all’assenza di un veicolo recante l’avviso di
fine- gara. Ma, come correttamente rilevato dal consulente del pubblico
ministero, l’automobile indicante il “fine-gara” avrebbe dovuto trovarsi alle spalle
del gruppetto in cui si trovava la vittima e dunque non avrebbe potuto evitare
l’impatto, così come verificatosi. La sua mancanza non ha conseguentemente
avuto alcuna efficienza causale in ordine all’evento.
2.1 In relazione al profilo inerente al mancato presidio della curva, il ricorrente
sostiene che l’eventuale obbligo di predisposizione di segnalazioni aggiuntive dei
punti sensibili, ritenuti pericolosi, non incombesse sul ricorrente, ma solo sul
responsabile della scorta. Né può ritenersi ammissibile, a fronte di una precisa
ripartizione dei ruoli, normativamente prevista, una concorrente posizione di
garanzia dell’organizzatore della gara, poiché, così opinando, l’exitus verrebbe
ascritto a quest’ultimo a titolo di mera responsabilità oggettiva. Appare invece
pregiudiziale approfondire se l’automobilista che ha materialmente investito il
Ciclista fosse stato reso edotto o meno della direzione di marcia obbligata e delle
ragioni -di tale obbligo, connesse allo svolgimento della gara su un circuito

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chiuso, perché, se così fosse, la sua condotta rappresenterebbe causa
sopravvenuta ex sé idonea a cagionare l’evento mortale.

3. Sammatrice Antonio deduce violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., poiché la
declaratoria di responsabilità si fonda sulla mancata predisposizione, lungo il
percorso, di volontari pronti a bloccare eventuali intrusi o a impedire manovre
azzardate. Nè la Corte d’appello ha individuato le fasi dell’istruttoria, peraltro
inesistenti, in cui l’imputato avrebbe asseritamente avuto la possibilità di

inoltre ritenuto che il Sammatrice avesse assunto l’incarico di responsabile della
scorta, ruolo che non è mai stato contestato all’imputato. Così come non è mai
stato contestato di non aver assicurato la presenza di personale addetto ai
servizi di segnalazione aggiuntiva per tutto il tempo in cui era sospesa la
circolazione.
3.1. Il Sammatrice non ha mai assunto l’ incarico di responsabile della scorta,
poiché la sua unica qualifica era quella di volontario della protezione civile con
l’unico compito di vigilare sui varchi, come da richiesta proveniente
dall’organizzatore D’Aquila e dal Comandante dei Vigili Urbani, in ottemperanza
all’ordinanza di servizio n. 731, che individuava, in maniera analitica, i compiti da
svolgere e gli organi preposti, designando come responsabile dei servizi il
Comandante dei Carabinieri. Dunque il ricorrente non poteva avere alcun
compito circa la collocazione di vedette o di sentinelle, in particolare su eventuali
punti ciechi.
3.2. Incongruamente la Corte d’appello ritiene che la causa principale della
morte del ciclista sia stata l’assenza dell’autovettura di fine-gara, disattendendo,
senza alcuna motivazione, le conclusioni del giudice di primo grado, che, sulla
scorta di quanto riferito dal consulente tecnico del pubblico ministero, ha escluso
la rilevanza di tale circostanza. Così come non vi è alcuna motivazione in merito
all’imprevedibilità della manovra del Raffrenato, il quale, nonostante le corrette
informazioni ricevute, decise inopinatamente di mutare il proprio percorso di
marcia.
3.3. Vi è anche un concorso di colpa della persona offesa, la quale invase la
corsia di percorrenza inversa, ciò di cui la Corte d’appello non ha tenuto conto.
3.4.Ingiustificatamente, infine, la Corte territoriale non ha concesso il beneficio
della non menzione, in violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

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difendersi da tale profilo di colpa, non contestato. I giudici di merito hanno

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate da D’Aquila Salvatore sono infondate. Costituisce
infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio
secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice
di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sem .pre alla coerenza
strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo
logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma

(Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6 , n. 23528
del 6-6-2006, Bonifazì, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel
momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non
consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri
termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza
della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non
competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento
probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito
alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della
motivazione (cfr.,

ex plurimis,

Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv.

223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-72004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l’evento mortale si
è verificato perché fu consentito l’accesso al circuito al veicolo del Raffrenato
sebbene non tutti gli atleti fossero transitati, in quanto mancava l’auto che
segnalava l’assenza di ciclisti ritardatari; e, inoltre, perché la curva cieca, dove si
è verificato l’impatto, non era presidiata, sebbene tale curva fosse espressione
tipica della lunghezza e complessità del percorso. L’impianto argomentativo a
sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche,
del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e
perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro
conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,
sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
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adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

insindacabili in questa sede. Dall’apparato giustificativo della sentenza
impugnata emerge come l’eziologia del sinistro si ricolleghi non a cause
contingenti ma a difetti strutturali dell’organizzazione dell’ evento, che non
prevedeva l’autovettura di fine-gara né un presidio presso la curva cieca dove si
verificò l’impatto. Di talchè il giudice a quo specifica, in ordine al primo profilo,
che l’incidente si verificò perché l’addetto alla sicurezza non si rese conto che
ancora vi erano ciclisti ritardatari, non essendo stata adottata alcuna cautela per
essere certi che tutti i ciclisti, anche ritardatari, fossero passati. La mancanza

intrinsecamente connesso alle modalità organizzative con cui era stata
strutturata la gara e non una disfunzione cagionata da eventi occasionali o da
comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti di singoli operatori. Così come la
mancanza di vedette in corrispondenza della curva cieca dove ebbe luogo
l’impatto, in violazione dell’art. 8 bis del disciplinare, come sottolineato dal
giudice a quo, derivava da specifiche prescrizioni organizzative e non da
un’assenza momentanea e contingente del soggetto che, in ipotesi, fosse stato
preposto a tale mansione. Tali addebiti non possono dunque non far capo
all’organizzatore della gara, competente ad assumere le determinazioni di
carattere generale in ordine alle modalità di espletamento della competizione ed
all’assetto dei dispositivi di cautela da adottarsi, funzionalmente al
soddisfacimento delle imprescindibili esigenze di sicurezza.
2. Il primo motivo del ricorso di Sammatrice Antonio è infondato. Per aversi
mutamento del fatto, occorre,infatti, una trasformazione radicale, nei suoi
elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un’incertezza
sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti
della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del
principio suddetto non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente
letterale, fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie
di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove, come nel caso di specie,
l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione
concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U., n. 16 del
19-6-1996, Di Francesco; Sez. U., n. 36551 del 15-7-2010, Carelli , Rv.
248051). In questa prospettiva, per quanto attiene più specificamente al reato
colposo, si è precisato, in giurisprudenza, che non sussiste violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza ove la contestazione riguardi
globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice
di ravvisare, come nel caso n esame, elementi di colpa emergenti dagli atti
processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa

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dell’autovettura di fine-gara rappresentava dunque un fattore di pericolo

(Cass., Sez. 4, n. 35943 del 7-3-2014, RV. 260161; Sez. 4, n. 31968 del 19-52009, Rv. 245313). Ma anche a volersi attenere strettamente al tenore testuale
dell’imputazione, i lineamenti fattuali della condotta sono, nel caso di specie,
chiaramente scolpiti nella contestazione, in cui si enuclea specificamente
l’addebito inerente al non avere fornito ai volontari coordinati dal Sammatrice
sufficienti e idonee istruzioni che consentissero di accertare il passaggio e la
conclusione dell’intera carovana, nonostante l’imputato fosse

consapevole

dell’assenza del cartello di fine-gara. Questa è, per l’appunto,

la sostanza

Sammatrice e consistente nel non aver dato al personale da lui coordinato
istruzioni in forza delle quali venisse inibito l’ingresso di autoveicoli nel circuito
fin quando non fosse certo che il passaggio dei ciclisti si era concluso. Ragion per
cui l’imputato è stato senz’altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto
dell’addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Non
può pertanto ravvisarsi alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa
e sentenza.
2.1. Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di ricorso. Dalle
considerazioni appena formulate si evince che l’addebito posto a fondamento
della declaratoria di responsabilità, secondo quanto emerge dalla motivazione
della sentenza impugnata, inerisce, precipuamente ed esclusivamente, alle
attribuzioni dell’imputato in materia di vigilanza sui varchi che, pacificamente,
gli spettavano nella sua qualità di responsabile dell’associazione di volontari della
protezione civile preposti ai varchi di accesso al percorso. Atteneva infatti a tale
qualifica — e non a quella di responsabile della scorta – il potere di impartire ai
volontari le istruzioni di cui sopra, del tutto idonee ad impedire l’evento.
2.2. Non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di ricorso. Sulla base
delle considerazioni in precedenza esposte, le argomentazioni formulate dal
giudice a quo in ordine al ruolo eziologico della mancanza dell’autovettura di
fine-gara sono del tutto esenti da vizi logico- giuridici. In ordine poi alla
condotta del Raffrenato, il giudice a quo ha adeguatamente lumeggiato l’azione
del guidatore, il quale entrò nel circuito senza essere fermato dagli addetti
all’incrocio, i quali ritenevano che non vi fossero più atleti; ritornò sui suoi passi
e, in corrispondenza della curva in precedenza menzionata, non presidiata,
impattò con i ciclisti ritardatari. Stante questa prospettazione di fatto, non può
non osservarsi, in linea di diritto, come non sia possibile ravvisare, in tale
sequenza, alcuna interruzione del nesso causale. Quest’ultima, come è noto,
viene ravvisata, in giurisprudenza, soltanto laddove la causa sopravvenuta
inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario,
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dell’addebito posto a fondamento della declaratoria di responsabilità a carico del

attivato dalla prima condotta ( Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv.
267374; n. 43168 del 2013, Rv. 258085; n. 17804 del 2015, Rv. 263581).
Orbene, l’inversione di marcia da parte di un automobilista è tutt’altro che un
evento anomalo, imprevedibile e tale da innescare un rischio eccentrico o
comunque esorbitante (Cass., Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv.
266786) rispetto a quello attivato dalla condotta di chi cagioni l’ingresso
dell’automobilista stesso nel circuito. Anche perché occorre, al riguardo, tener
presente che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può

comportamento negligente di un soggetto che si riconnetta ad una condotta
colposa altrui (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del
2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). Si consideri, infatti, che il
giudice a quo ha ribadito che la presenza dell’auto di fine-gara certamente
avrebbe consentito alla sicurezza di non aprire il varco al veicolo condotto dal
Raffrenato. D’altronde la consapevolezza, da parte del Sammatrice, dell’assenza
del cartello di fine-gara rendeva particolarmente pregnante l’obbligo del
ricorrente di impartire ai volontari preposti ai varchi di accesso al percorso
direttive particolarmente rigorose, onde inibire l’accesso ai veicoli finchè vi fosse
la possibilità che il flusso dei ciclisti non si fosse completamente esaurito.
2.3. Peraltro, l’assenza di connotati di anomalia nella condotta del Raffrenato
impedisce di ravvisare l’imprevedibilità dell’evento anche nell’ottica dell’elemento
soggettivo. Come è noto, il criterio ordinario di valutazione della colpa di cui
all’art. 43 cod.pen. si basa sul parametro dell’homo

eiusdem condicionis et

professionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto
( Cass., Sez. 4, n. 11733 del 2-6-1987, Rv. 177085; Sez.4, n. 11007 del 28-41994, Rv. 200387). D’altronde, l’obbligo cautelare sorge, nell’agente che si trovi
ad operare in modo tale da poter cagionare eventi dannosi, non solo quando
esista l’elevata credibilità razionale che un evento, in presenza di una certa
condotta, si verifichi ma anche quando la scienza, l’esperienza o la mera
evidenza empirica rendano anche soltanto probabile o possibile -purché la
valutazione non sia fondata solo su elementi congetturali – che un determinato
evento dannoso si verifichi ( Sez. 4 , n. 12478 del 19 novembre 2015, Barberi).
Nel caso in esame, non può certo sostenersi che la possibilità di un’inversione di
marcia da parte di un automobilista -evento del tutto ordinario- possa esulare
dall’orizzonte cognitivo, valutativo e previsionale dell’homo eiusdenn condicionis
et professionis. Di qui la prevedibilità dell’evento, che, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, va valutata facendo riferimento alla concreta
capacità dell’agente di uniformarsi alla regola, tenendo conto delle sue specifiche

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ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, il

qualità personali (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261106). E, nel caso di
specie, non vi è dubbio che l’agente, in qualità di responsabile di un’associazione
di volontari specificamente preposti alla sorveglianza dei varchi e che, come
risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, aveva predisposto il servizio
dei varchi in altre manifestazioni ed eventi similari e quindi non si improvvisava
affatto come responsabile, in quel genere di manifestazione sportiva, avrebbe
dovuto essere in grado di rendersi conto dei rischi derivanti dalla mancata
prescrizione di adeguate istruzioni al personale. D’altronde, dall’apparato

state senz’altro idonee ad evitare la verificazione dell’exitus e che, pertanto,
l’adozione del comportamento alternativo lecito sarebbe valsa a scongiurare
l’evento (Cass., Sez. 4, n. 25648 del 22-5-2008, Rv. 240859). Così come
dall’impianto giustificativo della pronuncia’in esame emerge chiaramente la c.d.
causalità della colpa (Cass., Sez. 4, n. 36857 del 23-4-2009, Rv. 244979),
poichè fu proprio la mancata attivazione delle predette cautele a cagionare la
morte della vittima.
2.4. Considerazioni non dissimili

ineriscono al penultimo motivo di ricorso.

Quand’anche, infatti, dovesse ravvisarsi un concorso di colpa della vittima, non
potrebbe addivenirsi ad una prospettazione relativa all’interruzione del nesso
causale, non potendosi certamente configurare come fattore di rischio nuovo,
eccentrico o esorbitante da quello innescato dalla condotta colposa antecedente,
sin qui esaminata, l’agire del ciclista, il quale, durante una competizione, in un
contesto tale da rassicurarlo circa l’impossibilità che provengano veicoli in senso
contrario, invada l’opposta corsia di marcia, nel tentativo di superare gli
avversari, come è normale, in una gara.
2.5. Nemmeno l’ultimo motivo del ricorso del Sammatrice può trovare
accoglimento. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al beneficio della
non menzione sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione
della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte
territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e alla necessità di non
precludere alla collettività la conoscenza del dato inerente alla mancanza, negli
imputati, delle qualità necessarie per organizzare con sicurezza, per partecipanti
e non, qualsiasi tipo di manifestazione sportiva.
3. Il reato è però estinto per prescrizione. Non risulta infatti contestata
l’aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale. Nè è possibile sostenere che gli imputati abbiano comunque avuto

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argonnentativo della pronuncia impugnata si evince che queste ultime sarebbero

modo di difendersi al riguardo, nell’ambito dell contraddittorio processuale. Non
vi è infatti cenno, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, a tale
problematica, onde è da ritenersi che essa sia rimasta del tutto estranea alla
dialettica processuale. Non può dunque tenersi conto di tale aggravante nel
computo del termine prescrizionale, che risulta, quindi, essere quello ordinario di
anni sette e mesi sei, abbondantemente spirato.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata, agli effetti penali, per essere il

PQM
Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione. Rigetta, agli effetti civili, i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 1°- 2- 2018.

reato estinto per prescrizione. I ricorsi vanno rigettati agli effetti civili.

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