Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2201 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2201 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARINELLI MICHELE N. IL 15/09/1976
avverso la sentenza n. 2484/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 211.2011 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza,
resa in data 14.12.2010, del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con la
quale Marinelli Michele, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all’art.114 c.p., era stato condannato, per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, alla
pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Propone ricorso per cassazione il Marinelli, a mezzo del difensore, denunciando la
carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui al comma V dell’art.73 DPR 309/90 e delle circostanze attenuanti
generiche.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha, correttamente, escluso la configurabilità della
circostanza attenuante di cui al comma V dell’art.73, evidenziando, con motivazione
adeguata ed immune da vizi logici, che non poteva certo parlarsi di minima offensività
della condotta dell’imputato, tenuto conto del carattere sistematico ed organizzato
dell’attività di spaccio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “..il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilítò dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n27052 del 14.4.2008; tale
indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sent. n.35737
del 24.6.2010 e dalla sez.4 con la sent.n.43999 del 12.11.2010).
2.2. Quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi,
scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece,
ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale
riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento
considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di
opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.
Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le
deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra
gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione

1

OSSERVA

negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano
palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del
3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
La Corte territoriale ha ritenuto assolutamente ostativi al riconoscimento del
beneficio l’indubbio allarme sociale cagionato dalla condotta dell’imputato e la
rilevante capacità a delinquere del medesimo.
2.3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
ente
Il Consigliere

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