Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22009 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22009 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAHMANI SAFET N. IL 13/03/1969
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE .

§1.

RAHMANI Safet ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che, giudicando sul rinvio della cassazione, riduceva la pena inflitta per il reato di danneggiamento, e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione, censurando che il giudice del rinvio abbia suddiviso la pena globalmente
inflitta dal giudice di primo grado a titolo di aumento per la continuazione in misura

che abbia poi ridotto soltanto della metà la pena corrispondente al reato di danneggiamento, declassato da aggravato in semplice.

§2.

Il ricorso censura in punto di fatto il trattamento sanzionatorio,

che è notoriamente rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretto – come nel caso di specie – da
congrua motivazione. Infatti il giudice di rinvio, in assenza di specifiche censure del ricorrente, ha ritenuto equo suddividere l’aumento forfetario inflitto dal primo giudice a
titolo di continuazione in misura uguale per ciascun reato e, successivamente, ha determinato in mesi uno di reclusione ed euro 35 di multa la frazione di aumento relativa
al reato di danneggiamento, qualificandola come “equa”. In tal modo, usando un’espressione idonea a far ritenere che abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente,
di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod.pen., ha sufficientemente motivato la decisione (v. Cass., Sez 6, 11.01.1990, Alaoui, rv 184395).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorr’ente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P•Q•M•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

uguale per ciascuno dei reati satelliti (artt. 337, 582 e 635, comma 2 n. 3, cod.pen.) e

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