Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22008 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22008 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EMIONWELE AHMED PAUL N. IL 01/06/1980
avverso la sentenza n. 825/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
EMIONWELE Ahmed Paul ricorre contro la sentenza d’appello spe-
cificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, censurando che il giudice di merito, concesse le attenuanti generiche, non abbia ridotto la pena nella misura
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto il trat-
tamento sanzionatorio rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretto – come nel caso di specie – da
congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati globalmente i criteri fissati
dall’art. 133 cod.pen., ha negato la riduzione della pena inflitta, osservando che, considerata la complessiva gravità del fatto e i precedenti penali.dell’imputato, la pena irrogata appariva “del tutto equa, non suscettibile di ulteriore riduzione”.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
massima consentita.