Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22008 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22008 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMIONWELE AHMED PAUL N. IL 01/06/1980
avverso la sentenza n. 825/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

EMIONWELE Ahmed Paul ricorre contro la sentenza d’appello spe-

cificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, censurando che il giudice di merito, concesse le attenuanti generiche, non abbia ridotto la pena nella misura

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto il trat-

tamento sanzionatorio rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretto – come nel caso di specie – da
congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati globalmente i criteri fissati
dall’art. 133 cod.pen., ha negato la riduzione della pena inflitta, osservando che, considerata la complessiva gravità del fatto e i precedenti penali.dell’imputato, la pena irrogata appariva “del tutto equa, non suscettibile di ulteriore riduzione”.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

massima consentita.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA