Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22008 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22008 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARAZZUTTI BERNARDO N. IL 12/09/1951
avverso l’ordinanza n. 11/2015 TRIBUNALE di UDINE, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 febbraio 2015 il Tribunale di Udine, giudice
dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Barazzutti Bernardo di
applicazione della disciplina del reato continuato tra i seguenti fatti
separatamente giudicati: delitto di falsità, commesso in Osoppo il 6 ottobre
2004; bancarotta distruttiva con riguardo al fallimento, dichiarato il 9
dicembre 2004, della “Mac System di Murillo Maria & C. s.a.s.”;

straniero clandestino, in Osoppo tra il giugno 2007 e il marzo 2008.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che tra il primo e
l’ultimo reato intercorrevano quasi tre anni ed essi erano pertinenti a
diverse attività imprenditoriali svolte da Barazzutti, di cui la più recente
come titolare dell’impresa “Bandiera Gialla”; anche i primi due reati, pur
cronologicamente vicini, non erano riconducibili allo stesso disegno
criminoso, essendo espressione di interessi confliggenti e connotati da
diverse finalità: in particolare, il delitto commesso il 6 ottobre 2004
consisteva nella falsa dichiarazione di Barazzutti all’ufficiale giudiziario sulla
propria identità, al fine di invalidare le ragioni di credito avanzate nei suoi
confronti, con atto di precetto, da Agosto Dino, procuratore della s.a.s. Mac
System di Murillo Maria, moglie di Barazzutti, non ancora dichiarata fallita.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Barazzutti tramite il difensore per dedurre i vizi di violazione di legge e
difetto di motivazione: i fatti, tutti connessi alla propria attività lavorativa e
aventi l’univoco fine dell’arricchimento del suo autore sarebbero
teleologicamente collegati in un progetto unitario.

CONSIDERATO in DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perché deduce motivo generico e,

comunque, non consentito nel giudizio di legittimità, laddove mira a
contrapporre la propria valutazione circa il legame che unirebbe i fatti
dedotti a quella contraria del Tribunale, che esclude un disegno criminoso
unitario fin dalla prima violazione, argomentando tale giudizio in termini
adeguati e coerenti, non suscettibili, come tali, di sindacato in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
1

contraffazione di permesso di soggiorno ed occupazione di lavoratore

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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