Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22007 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22007 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSEINOVIC EMIN N. IL 06/02/1993
avverso la sentenza n. 5515/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

HUSEINOVIC Emin ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia inosservanza degli artt. 62 bis e 133 cod.pen., lamentando l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice

di

merito, il cui esercizio

deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena irrogata alla concreta gravità del reato e alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n. 41365 del 28.10.2010, Straface, rv
248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, rv 248244).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri,
facendo riferimento, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, agii elementi
indicati dall’art. 133 cod.pen., e ritenendo, con valutazione incensurabile in questa
sede di legittimità, l’imputato non meritevole per la negativa condotta antecedente al
reato (numerosi precedenti penali).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

§2.

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