Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22006 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22006 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIOTTI STEFANO N. IL 23/05/1981
avverso la sentenza n. 7284/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29740/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato
in punto di responsabilità la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Rimini, che all’esito
di giudizio abbreviato ha riconosciuto Stefano Sciotti colpevole del delitto di illecita
detenzione per finalità commerciali di 113 pasticche di ecstasy (MDMA) e di grammi
6,74 di hashish, mitigando tuttavia -in accoglimento del gravame dell’imputato
(imperniato sulla sola misura della pena)- il trattamento sanzionatorio e riducendo
la pena, previa concessione dell’attenuante del fatto lieve stimata (con le già
riconosciute attenuanti generiche) prevalente sulla recidiva, ad un anno e otto mesi
di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza e illogicità della
motivazione con riferimento alla perdurante eccessività della pena, di cui la Corte
individuerebbe una pena base configgente con la ritenuta non elevata offensività
della condotta criminosa.
Il ricorso è inammissibile per genericità e infondatezza palese delle censure.
La Corte di Appello ha, infatti, idoneamente indicato le modalità di
determinazione della pena, chiarendo senza alcuna contraddizione le ragioni
dell’assunzione a base del calcolo di una pena non prossima alla misura minima
edittale dell’ipotesi prevista dall’art. 73 co. 5 L.S.
Nessun rilievo, va aggiunto, può annettersi nel caso di specie alla sentenza n.
32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. 49/2006
modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente
regime sanzionatorio. In vero al ricorrente è stata applicata una pena ex art. 73 co.
5 L.S. i cui termini edittali sono perfettamente uguali sia nel testo vigente (caducato
dal giudice delle leggi), che nel testo preesistente (ripristinato dalla sentenza della
Corte Costituzionale).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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