Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22006 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22006 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GARBIN MASSIMO nato il 16/12/1967
MINISTERO DELLA DIFESA

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio delle statuizioni relative al
Responsabile Civile e per l’annullamento limitatamente alla mancata conversione
della pena e per l’inammissibilità nel resto.
Udito il difensore
E presente per l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, l’avvocato DIANA
RAUCCI che concordando con le conclusioni del procuratore Generale insiste
nell’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’imputato, sottolineando i punti salienti dei motivi di ricorso e

Data Udienza: 23/01/2018

anche che la prescrizione è maturata, insiste nell’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna il 18 novembre 2016 ha integralmente
confermato la sentenza, appellata dall’imputato e dal responsabile civile, con cui
il Tribunale di Rimini all’esito del dibattimento il 27 ottobre 2014 ha riconosciuto
Massimo Garbin responsabile del reato di omicidio colposo, condannandolo alla
pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e, in solido con il
Ministero della Difesa, di cui l’imputato era dipendente al momento del fatto, al
risarcimento dei danni, in forma generica, nei confronti della parte civile, con

2.11 fatto, in sintesi, secondo quanto accertato dai Giudici di merito.
Nell’aeroporto di Rimini Miramare la mattina del 16 dicembre 2008 era in
corso un’esercitazione dell’aviazione militare, nel corso della quale alcuni
elicotteri “Mangusta” avrebbero dovuto far fermare una colonna di cinque veicoli
militari per simulare un controllo: in particolare, ad un certo punto, un elicottero,
pilotato dal Maggiore Massimo Garbin, avrebbe dovuto planare sui veicoli ed
atterrare davanti al mezzo di testa, per arrestarne la marcia. Nell’effettuare tale
manovra l’elicottero, eseguendo anticipatamente e a quota troppo bassa una prevista – virata verso destra con inclinazione molto accentuata, urtava con
l’estremità delle pale una camionetta con a bordo, seduto accanto al conducente,
il caporalmaggiore Fabio Di Giovanni, che, colpito alla testa, moriva.
Il Maggiore Garbin è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo, per colpa
generica, per avere, in buone condizioni ambientali e di visibilità, effettuato una
manovra errata, anticipando la virata a destra spazialmente (di 10-15 metri) e
temporalmente (di 2-3 decimi di secondo), così effettuando un angolo più stretto
e, in conseguenza, scendendo a 1,50 metri da terra anziché, come previsto, a 5
_metri, urtando con le pale il veicolo e così provocando la morte del militare.

3.Ricorrono per la cassazione della sentenza l’imputato ed il responsabile
civile – Ministero della difesa – i quali si affidano ad una pluralità di motivi.
Poiché nell’interesse dell’imputato sono stati presentati due distinti ricorsi
(uno dell’avv. Moreno Maresi, del Foro di Rimini, che articola due motivi; l’altro
dell’avv. Filippo Cocco, del Foro di Rimini, che è strutturato in tre motivi), si
trattano congiuntamente gli argomenti coincidenti. I motivi di ricorso, come
prescritto dall’art. 173, comma 1, cod. proc. pen. sono enunziati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con il primo motivo di ricorso comune alla difesa dell’imputato si
censura la ritenuta nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che ha
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assegnazione di provvisionale, ed alla rifusione delle spese processuali.

disposto il giudizio e di tutti gli atti successivi (processo di primo grado, sentenza
del Tribunale, processo di appello e sentenza conclusiva) per nullità della notifica
dell’invito all’indagato a rendere interrogatorio, successivo all’avviso di
conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto – si
assume – la notifica sarebbe stata effettuata soltanto ad uno dei due difensori di
fiducia, l’avv. Cocco, che, non appena ricevuto l’atto a mezzo fax, aveva
comunicato tempestivamente con lo stesso mezzo il proprio impedimento a
partecipare all’interrogatorio; la notifica dell’avviso, in ogni caso, non sarebbe
stata mai effettuata all’avv. Maresi.

Garbin denunzia vizio motivazionale, sub specie di illogicità, contraddittorietà e
carenza della motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla
ritenuta sussistenza del reato contestato.
Richiamati, anche testualmente, plurimi passaggi emergenti dalle
deposizioni testimoniali, dalle consulenze e da documenti versati in atti, si
lamenta l’avere i Giudici di merito trascurato emergenze istruttorie favorevoli alla
difesa: dal dibattimento, infatti, sarebbe emerso che l’esercitazione militare che
era in corso era tesa a riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni reali
esistenti in caso di conflitto armato e che la commissione amministrativa di
inchiesta istituita dopo l’incidente aveva escluso la responsabilità del pilota,
affermando la correttezza della manovra posta in essere dallo stesso e la
inevitabilità, nel concreto contesto fattuale, dell’impatto; il ricorrente sottolinea
in modo particolare gli spazi limitati in cui avvenivano le manovre,
l’inadeguatezza per lo svolgimento della simulazione dell’area aeroportuale di
Rimini e la luminosità non ottimale al momento dell’incidente.
3.3. Nel ricorso dell’avvocato Cocco si lamenta, come terzo motivo, carenza
di motivazione risultante dal testo della sentenza in relazione alla mancata
conversione della pena detentiva inflitta all’imputato in sanzione pecuniaria.
Si critica la motivazione reiettiva (p. 6 della sentenza), avendo la Corte di
appello affermato che la conversione non risulta chiesta in primo grado ma solo
in appello in termini generici e senza adeguata motivazione, evidenziando la
povertà motivazionale e sottolineando che all’esito del dibattimento innanzi al
Tribunale era stata, comunque, chiesta l’assoluzione, conclusione che sarebbe
comprensiva anche dei possibili benefici di legge (p. 14 del ricorso).
3.4. L’avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, per il Ministero responsabile civile, affida le proprie difese a due motivi, censurando violazione di
legge (primo motivo) e difetto motivazionale (l’ulteriore).
3.4.1. In particolare, invocati gli artt. artt. 11, 83, 178 e 180 del R.d. 30
ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme
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3.2. Mediante l’ulteriore motivo di ricorso comune la difesa di Massimo

giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato”, e richiamata giurisprudenza, anche di legittimità
(Sez. U, n. 35760 del 09/07/2003, Min, economia in proc. Azgejui, Rv. 225471),
stimata pertinente, denunzia la nullità della citazione del responsabile civile per il
giudizio di primo grado avvenuta presso l’avvocatura generale dello Stato di
Roma, anziché presso quella distrettuale di Bologna, che è domiciliataria ex lege,
nullità peraltro non sanata, non essendosi il Ministero costituito in primo grado.
3.4.2.

Nel merito, l’avvocatura erariale deduce motivazione illogica e

contraddittoria della sentenza sui punti ritenuti decisivi sollevati dalla difesa

tema di penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1,
cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede,
essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari a sette anni e sei mesi
dal fatto (16 dicembre 2008 + sette anni e sei mesi = 16 giugno 2016), cui
devono aggiungersi 440 giorni di sospensione della prescrizione (infatti: in primo
grado, 211 giorni di sospensione per astensione degli avvocati dal 6 maggio
2001 al 2 dicembre 2011 + 75 giorni di sospensione, a partire dall’8 luglio 2014,
per impedimento del difensore; in appello, 154 giorni di sospensione, dal 17
giugno 2016 al 18 novembre 2016, per rinvio concordato per trattative tra le
parti; sicché 211 + 75 + 154 = 440 giorni) e, così, sino al 30 agosto 2017.

2. Ciò posto, si osserva che i ricorsi in esame, ove complessivamente
considerati, non presentano profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza
delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di
legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.
Infatti, i motivi di ricorso nel complesso pongono, con ampiezza di
argomenti a supporto, questioni propriamente di diritto, a prescindere dalla
fondatezza o meno dell’impostazione delle stesse (e ciò con particolare
riferimento a quelli sintetizzati ai punti nn. 3.3. e 3.4.1. del “ritenuto in fatto”).
2.1. Sul primo motivo di ricorso nell’interesse dell’imputato (comune agli
avvocati Maresi e Cocco), si osserva che non sussiste la denunziata violazione di
legge, che la sentenza di appello risponde correttamente (p. 4) alle censure e
che la relativa motivazione richiama quella, giuridicamente corretta, sviluppata
del G.u.p. nell’ordinanza del 18 febbraio 2010 che aveva respinto la questione.

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dell’imputato appellante, cui la propria posizione è strettamente connessa, in

Del resto, come peraltro ben colto anche dal Tribunale di Rimini
nell’ordinanza emessa all’udienza del 2 dicembre 2011, dal contenuto dell’avviso
della polizia giudiziaria in data 17 giugno per l’interrogatorio del 23 giugno (atto
cui il Collegio ha diretto accesso in virtù del vizio denunziato) si desume quanto
segue (p. 1): che l’atto era diretto ad entrambi i difensori, che avevano richiesto
l’interrogatorio; che esso è stato inviato, come possibile, tramite fax all’utenza
telefonica in comune ai due difensori; che i due difensori avevano, appunto, lo
stesso studio legale; che all’utenza di tale studio, in effetti, il documento è giunto

in conseguenza, a prescindere dall’asserito impedimento dell’avv. Cocco, peraltro
non documentato e non richiedente rinvio, il co-difensore avv. Maresi, nei cui
confronti la notifica si era, appunto, perfezionata, ben poteva partecipare
all’interrogatorio fissato dalla p.g. su delega del Pubblico Ministero.
Peraltro, si è già, condivisibilmente, puntualizzato, in fattispecie non identica
ma assimilabile, essendo governata dalla medesima ratio, che «Non sussiste la
nullità della notifica dell’avviso dell’udienza di riesame, effettuata, a mezzo fax,
in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione
delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc. pen. – per il quale il
numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei
destinatari della notificazione – non è sanzionata a pena di nullità, stante il
principio di tassatività delle nullità, stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen.» (Sez.
5, n. 39244 del 26/09/2005, Zorzi, Rv. 232544).
Inoltre, «In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc. pen. – per il
quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei
destinatari della notificazione – non è sanzionata a pena di nullità, in forza del
principio di tassatività delle nullità» (Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago,
Rv. 248526; in termini, v. anche Sez. 3, n. 45672 del 24/11/2005, Schafer, Rv.
232752; Sez. 3, n. 11590 del 11/10/2000, Battistini, Rv. 217762).
Infine, risulta tranciante il rilievo secondo cui, non essendosi presentato
l’imputato, alcune nullità (di un atto che, in effetti, non è stato compiuto) può
configurarsi. Infatti, come recentemente puntualizzato, «Non è nulla la richiesta
di rinvio a giudizio per violazione dell’art. 415-bis, comma terzo, cod. proc. pen.
allorquando, ritualmente notificato l’avviso di conclusione delle indagini
contenente l’invito a valersi della facoltà di rendere l’interrogatorio, quest’ultimo
non sia stato espletato per il rifiuto dell’indagato di rispondere, o per la sua
ingiustificata mancata presentazione (In applicazione del principio, la S. C. ha
escluso la dedotta nullità in una fattispecie nella quale, fissata la data per
l’interrogatorio, l’imputato non vi aveva presenziato senza addurre alcun
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(v. attestazione di ricezione con “ok” e dichiarazione manoscritta in calce); che,

impedimento di sorta ed era stata altresì ritenuta implicitamente irrilevante
l’istanza di differimento ad altra data avanzata dal difensore di fiducia)» (Sez. 3,
n. 24592 del 06/04/2017, R., Rv. 270341).
Sicchè, in conclusione, la notificazione a mezzo fax è stata effettuata nei
confronti di entrambi i difensori ed il co-difensore avv. Cocco ha comunicato un
proprio, asserito ma indimostrato impedimento, senza nemmeno espressamente
chiedere rinvio, in una situazione il cui l’altro avvocato e l’indagato ben potevano
partecipare all’interrogatorio.
2.2. Quanto alle censure involgenti il merito della contestazione (secondo

Stato), si deduce difetto motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento
della prova, poiché, in buona sostanza, richiamati anche testualmente nei ricorsi
di Massimo Garbin plurimi passaggi testimoniali, delle relazioni di consulenza e
documentali, si mira ad accreditare una ricostruzione fattuale in cui, attesa la
necessità di simulare una situazione di guerra in maniera il più fedele possibile
ad un conflitto vero, vi era un rischio ineliminabile e l’imputato sarebbe immune
da profili di colpa.
2.2.1. Al riguardo, appare necessario rammentare che, nell’esaminare le
doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente
rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. a
mero titolo di esempio, ex plurimis, le persuasive considerazioni svolte nella
parte motiva della sentenze di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv.
243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).
Infatti, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il
controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti
né l’apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica
che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono
insindacabile:
a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento.
Con l’ulteriore precisazione, quanto all’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, che essa deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità
al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti
le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
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motivo di entrambi i ricorsi dell’imputato e secondo motivo dell’avvocatura dello

decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni
del convincimento.
In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu
ocu/i, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione

ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla
novella sul testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della
legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della

Inoltre, il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione deve risultare
dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento
va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto
con espressione particolarmente efficace, “rispetto a sé stessa”, cioè rispetto agli
atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere
specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal
giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente
contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso
giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la
motivazione della pronuncia:
I) sia “effettiva” e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;
II) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi
punti essenziali,

non viziate da evidenti errori

da argomentazioni

nell’applicazione delle regole della logica;
III)

non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da

incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute;
IV) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”
(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso
per cassazione: c.d. autosufficienza dell’impugnazione) in termini tali da
risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella
prospettiva auspicata dal ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini
diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che,
attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una
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rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi
di apprezzamento riservato dal sistema in via esclusiva al Giudice del merito:
infatti al Giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal
giudice del merito perché, ad esempio, ritenuti maggiormente plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere
trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

di eguale segno, c.d. “doppia conforme”, come nel caso di specie, il vizio di
travisamento della prova (nell’accezione di vizio di tale gravità e centralità da
scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la
essenziale forza dimostrativa del dato processuale / probatorio non considerato
ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione
pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., ex plurimis, Sez. 6,
n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi,
Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) può
essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente
rappresenti, con specifica deduzione, che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della
richiamata novella dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della
legge n. 46 del 2006, risulti sindacabile il vizio di travisamento della
prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti
specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto
valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del
devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti
a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr., tra le tante, Sez. 4,
n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n.
5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle già citate Sez. 6, n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,
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Inoltre, è appena il caso di rammentare che dinanzi ad doppia pronuncia

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv.
237207).
2.2.2. Effettuata tale premessa, si prende atto che nel caso di specie i
Giudici di appello hanno riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già
sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal
primo giudice né introdurne di nuovi, e, dopo aver preso atto delle censure degli
appellanti, sono giunti alla medesima conclusione della sussistenza di penale
responsabilità dell’imputato. Deve, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata
non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, sotto il profilo del

regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od
illogicità della motivazione.
Peraltro, i Giudici di merito hanno adeguatamente illustrato, con
profusione di argomenti (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata), che il vizio di
fondo della tesi difensiva, peraltro in larga parte impostata sul valutazioni
soggettive di testimoni militari e sull’esito di un’indagine amministrativa interna
ordinata dallo stesso ente chiamato a rispondere come responsabile civile, sia nel
concentrarsi nell’analisi minuziosa degli ultimi attimi della complessa e pericolosa
manovra, quando ormai, in effetti, non c’era più nulla da fare per correggere la
rotta, trascurando tuttavia l’errore commesso “a monte”, cioè al momento di
inizio della manovra discensionale, sicuramente riconducibile a colpa (imperizia)
del pilota, che, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, agì in maniera
tale da non rispettare la distanza di cinque metri dal suolo e scese con
l’elicottero a 150 centimetri da terra, cioè all’altezza del tetto dei veicoli, al cui
interno erano gli altri soldati. Si tratta di ragionamento, all’evidenza, logico,
coerente ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
Non senza considerare che è risultato che l’imputato è un pilota assai
esperto e che era a conoscenza delle limitate dimensioni dell’aeroporto di Rimini
nel quale i militari svolgevano l’esercitazione: sicché non appare fuori luogo
puntualizzare che, attesa la scala di valori tutelati dalla Costituzione, una
simulazione bellica, per quanto volta a riprodurre il più fedelmente possibile le
condizioni di un effettivo conflitto armato, non deve mettere a repentaglio la vita
o l’incolumità dei partecipanti, con la conseguenza che sarebbe stato legittimo il
rifiuto, seppure proveniente da un militare, che “per statuto” è tenuto
all’obbedienza ma nell’ambito di un ordinamento che pur sempre deve
improntarsi alle regole democratiche, di proseguire nell’attività di volo, ove
giustificato dalla comprovata esigenza di non mettere a rischio vite umane.
2.3. La constatazione della maturata prescrizione rende in concreto
superfluo l’approfondimento dell’ultimo motivo di ricorso nell’interesse
10

denunziato, sotto plurimi profili, difetto motivazionale, la decisione impugnata

dell’imputato, il cui tema è se il rigetto della conversione della pena detentiva
inflitta a Massimo Garbin in sanzione pecuniaria sia o meno legittimo, siccome
giustificata (p. 6 della sentenza impugnata) dal non essere stata chiesta in primo
grado ma solo in appello in termini generici e senza adeguata motivazione (p. 14
del ricorso), alle stregua delle puntualizzazioni circa i criteri per la valutazione
discrezionale circa l’applicabilità delle sostitutive offerte, tra le altre pronunzie,
da Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013, Zicaro, Rv. 256979, e da Sez. 5, n. 10941
del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 (v. anche Sez. 2, n. 25085 del
18/06/2010, Amato, Rv. 247835; Sez. 3, n. 21265 del 27/02/2003, Mauriello,

2.4.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta

instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
per dichiarare la causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata
(sentenza di secondo grado del 18 novembre 2016; prescrizione massima
maturatasi, calcolati, come si è visto, gli eventi sospensivi, il 30 agosto 2017).
Risulta superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento, proprio in
considerazione della maturata prescrizione: invero, è ben noto che, secondo
consolidato orientamento di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione
del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di
ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile
con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n.
1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili
in sede di legittimità vizi ,di motivazione della sentenza impugnata in presenza di
una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
2.5. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia

assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione
delle congrue e non illogiche né illegittime valutazioni rese dalla Corte di appello
nella sentenza impugnata in ordine al reato, avendo i Giudici di merito attribuito
la causazione dell’incidente proprio alla condotta stimata imperita, pur in un
contesto altamente rischioso, dell’ufficiale pilota: non emergendo, dunque,
all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè
semplice presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende la pronunzia in dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte impongono la conferma integrale delle
statuizioni civili stabilite dai Giudici di merito nei confronti dell’imputato, non
essendone risultata l’innocenza.

11

Rv. 224512; Sez. 4, n. 11402 del 22/02/1990, Buonpietro, Rv. 18591).

3. E’ fondato, infine, e merita accoglimento il primo dei motivi di ricorso del
responsabile civile, incentrato sulla nullità della citazione presso l’avvocatura
generale dello Stato di Roma anziché presso quella distrettuale di Bologna.
Si osserva al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 144
cod. proc. civ. e 11, comma 2, del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura
dello Stato”), l’avvocatura distrettuale, non già quella generale, è domiciliataria
ex lege e che il Ministero della difesa non ha partecipato al primo grado di

successivamente appello in cui ha dedotto, come primo motivo, proprio la nullità
della citazione del responsabile civile effettuata presso l’avvocatura generale in
Roma e non presso quella distrettuale in Bologna.
Al riguardo, la soluzione offerta dalla Corte di appello non è corretta in
diritto né satisfattiva dal punto di vista dello sforzo motivazionale né risulta
pertinente la sentenza del Consiglio di Stato invocata nella sentenza impugnata
(p. 4). Deve, invece, farsi applicazione del principio secondo il quale l’omessa
notificazione al Ministero presso la competente sede distrettuale dell’Avvocatura
dello Stato configura una nullità generale a regime intermedio a norma dell’art.
180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35760 del 09/07/2003, Min. economia in proc.
Azgejui, Rv. 225471), nullità che risulta tempestivamente dedotta dell’ente.
Discende, dunque, la statuizione in dispositivo, per mancata corretta
instaurazione del contradditorio rispetto al responsabile civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il
reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso dell’imputato agli effetti civili.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni
civili nei confronti del responsabile civile Ministero della difesa, statuizioni che
elimina.
Così deciso il 23/01/2018.

Il Consigliere estensore
Dr\niele enci

Il Presidente
Patrizia Riccia I le
r\A.

merito, ove è rimasto contumace (p. 4 della sentenza del Tribunale), proponendo

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