Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22006 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22006 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STILO SAVERIO N. IL 11/05/1967
avverso l’ordinanza n. 4692/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 12 dicembre 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Palermo ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale,
terapeutico od ordinario, avanzata da Stilo Saverio, in espiazione della pena
residua di nove anni, due mesi e ventitré giorni di reclusione per violazione
della

legge sugli stupefacenti, violenza

privata, violenza sessuale,

arco temporale compreso tra il 2002 e il 2010.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto un giudizio di prognosi
sfavorevole in considerazione dei seguenti elementi: precedente ammissione di
Stilo alla misura dell’affidamento terapeutico, giusta ordinanza del 19 aprile
2012, revocata con provvedimento del 21 dicembre 2012 per comportamenti
aggressivi dell’affidato nella comunità di recupero che lo ospitava e per altre
violazioni; commissione dei reati di lesione personale e resistenza a pubblico
ufficiale nel corso della misura alternativa, il 12 novembre 2012, oggetto di
condanna ad un anno di reclusione, gravata da appello; esiti della più recente
osservazione penitenziaria, di cui alla relazione del 2 dicembre 2014, e
relazione del Ser.T. del 25 agosto 2014.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Stilo
personalmente, il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché formula censure non consentite nel
giudizio di legittimità.
Il Tribunale, senza incorrere nell’inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 47 Ord. Pen. e dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ha adeguatamente
spiegato, con argomentazioni puntuali e coerenti, le ragioni del rigetto
dell’istanza di affidamento in prova in casi particolari, sicché la denuncia del
ricorrente si risolve, in realtà, nella richiesta di un rinnovato giudizio di merito
non consentito in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ex art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma -stimata equa
1

cidn

maltrattamenti, atti persecutori e tentata duplice estorsione, commessi in un

tra il minimo e il massimo previsti- di mille euro a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 3/12/2015.

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