Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22005 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22005 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHITU COSMIN N. IL 28/03/1991
avverso la sentenza n. 4933/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CHITU Cosmin ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585
cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice avrebbe dovuto assolverlo dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto.

Il ricorrente denuncia per la prima volta una violazione di legge,

che, non essendo stata dedotta con i motivi d’appello che limitavano le doglianze al
trattamento sanzionatorio, è inammissibile.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

§2.

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