Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22005 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22005 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ILARDI MAURO nato il 01/09/1978 a TORRE DEL GRECO
GROUPAMA ASS.NI SRL

avverso la sentenza del 16/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, l provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
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Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla revoca della patente con adozione dei procedimenti necessari
e rigetta nel resto.
Udito il difensore
L’avvocato PAGLIARULO GENEROSO difensore delle parti civili ESPOSITO
CARMELA e DE LUCA DOMENICO chiede il rigetto della sentenza impugnata e
deposita conclusione e nota spese

Data Udienza: 23/01/2018

L’avvocato Generoso Pagliarulo, in qualità di sostituto processuale dell’Avv.
IACOBELLI GIOVANNI come da nomina depositata in udienza, in difesa delle
parti civili parti civili CICCHELLI TOMMASINA + ALTRI insiste nel rigetto del
ricorso e deposita conclusioni e nota spese
Il difensore di fiducia di Ilardi Mauro, avvocato PANAGROSSO ATTILIO, dopo

aver illustrato dettagliatamente i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento

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RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli il 16 novembre 2015, in parziale riforma della
sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia resa il 29 ottobre 2013 all’esito del
giudizio abbreviato, sentenza con la quale Mauro Ilardi era stato ritenuto
colpevole di omicidio colposo plurimo con violazione della disciplina sulla
circolazione stradale (capo A) e di rifiuto di sottoporsi agli esami per
l’accertamento dell’assunzione di sostanza alcooliche e/o stupefacenti (capo B),
sentenza appellata dal P.G., dall’imputato e dalle parti civili, ha condannato il

revocato la patente di guida all’imputato; con conferma nel resto.

2.Appare opportuno premettere alcune informazioni fattuali che si traggono
dalle sentenze di merito.
I Giudici di merito hanno concordemente accertato che Mauro Ilardi, che il
12 luglio 2012 alle ore 5.50 del mattino si trovava in autostrada alla guida di un
autoarticolato con semirimorchio, si immetteva in una rampa di uscita, ove
vigeva il limite di quaranta chilometri orari, andando alla velocità, non
consentita, di sessanta chilometri orari, peraltro non adeguata alle dimensioni
dell’autotreno, alle condizioni curvilinee della strada, del traffico e del veicolo,
che era carico e che viaggiava con alcuni pneumatici lisci, ovvero commettendo
una manovra estremamente imprudente di improvvisa, non consentita e
pericolosissima inversione ad “U”, sicché, comunque, spostandosi a sinistra ed
invadendo la corsia opposta, travolgeva e schiacciava l’autovettura Fiat Brava
che stava imboccando la rampa in direzione opposta e, così, provocando la
morte delle tre persone che viaggiavano a bordo dell’auto (Salvatore De Luca,
conducente, e Vincenzo De Rosa e Nunzio Occhiobuono, trasportati).
I Giudici hanno espressamente escluso qualsiasi concorrente responsabilità
delle vittime o di terzi nella causazione del grave incidente ed hanno sottolineato
che dai tabulati telefonici acquisiti è emerso che l’imputato quel giorno aveva
condotto il mezzo stando imprudentemente al telefono per molto tempo.
Mauro Ilardi è stato, inoltre, ritento responsabile dei reato di cui agli artt.
186, comma 7, 186-bis, comma 6, e 187, comma 8, del d. Igs. 30 aprile 1992,
n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare
l’influenza di alcool o di stupefacenti (capo B) il 12 ed il 13 luglio 2012, in
particolare per essersi, prima (il 12 luglio 2012), dato alla fuga dal pronto
soccorso ospedaliero in cui era stato condotto dalla Polizia stradale e, poi (il 13
luglio 2012), per avere fatto presentare al suo posto per eseguire gli
accertamenti altra persona, Ciro Formisano, che declinava false generalità.

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responsabile civile al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese ed ha

3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato,
tramite difensore, che si affida a quattro motivi, con i quali denunzia violazione
di legge (i primi tre: artt. 603, 192 e 526 cod. proc. pen. e 186, 186-bis e 187
del d. Igs. n. 285 del 1992) ovvero promiscuamente violazione di legge (art. 133
cod. pen.) e difetto motivazionale (il quarto motivo).

3.1. Con il primo motivo, in particolare, censura il rigetto da parte della
Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante perizia
avanzata nell’impugnazione di merito, in quanto la Corte avrebbe errato nel

dell’autovettura, al fine della reale determinazione della gravità della condotta di
Ilardi e della conseguente applicazione di una sanzione penale effettivamente
corrispondente al grado di responsabilità dello stesso. Evidenzia al riguardo che,
secondo massima di esperienza, le conseguenze di un impatto tra due veicoli in
movimento sono determinate dalla velocità di entrambi e che, pertanto, sarebbe
stato assolutamente necessario accertare l’esatta velocità della Fiat Brava, il cui
conducente sarebbe, secondo la difesa di Ilardi, corresponsabile dell’incidente.
3.2.Con il secondo motivo, strettamente correlato al primo, si assume la
violazione da parte dei Giudici di merito della corretta regola sulla valutazione
delle prove, non avendo tenuto conto che l’invasione dell’opposta corsia da parte
di un mezzo non determina automaticamente la responsabilità del conducente
per i fatti che ne conseguono e che dalla consulenza del P.M. è emerso accertato
che il conducente dell’automobile Fiat Brava superava di otto chilometri orari il
limite previsto e che marciava non tenendo rigorosamente la destra.
3.3.Quanto alle contestazioni sub lett. B), la doglianza è duplice.

3.3.1. In primis, si assume che nel caso di specie nessun obbligo gravasse
ai sensi degli artt. 186, comma 7, 186-bis, comma 6, e 187, comma 8, del d.
Igs. n. 285 del 1992, a carico dell’imputato di sottoporsi ai controlli richiesti dalla
polizia giudiziaria, in quanto non ne ricorrevano i presupposti di legge, poiché
non vi erano stati gli accertamenti preliminari alle vere e proprie verifiche né
l’imputato aveva manifestato in concreto gli atteggiamenti sintomatici di chi ha
assunto droga o alcool né lo stesso era sottoposto a cure mediche.

3.3.2. Illegittima sarebbe, in ogni caso, la revoca della patente di guida,
disposta ex novo dalla Corte territoriale, revoca che è prescritta – si assume nel
ricorso – soltanto quando l’imputato è recidivo, per essersi rifiutato di sottoporsi
agli esami, nel biennio precedente.
3.4.Con l’ultimo motivo, infine, si denunzia la illegittimità e l’ingiustizia del
diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale, nel
ritenere, testualmente, nella motivazione “spregevole” (p. 7) la condotta

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ritenere irrilevante l’accertamento del concorso di colpa del conducente

dell’imputato, che tentò di sottrarsi agli accertamenti, fuggendo il giorno
dell’incidente ed addirittura facendo presentare in ospedale il cugino al suo posto
il giorno successivo, e che era sempre al telefono, sia prima che dopo l’incidente,
tuttavia trascurato, secondo il ricorrente, elementi valutabili positivamente a
favore dell’imputato ex art. 62-bis cod. pen., cioè il non essere stato al telefono
al momento dell’incidente e l’esito degli accertamenti comunque, infine,
effettuati, essendo emerso che non aveva assunto né alcool né droghe.

1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.

1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che attengono al merito della
contestazione di omicidio colposo plurimo, osserva il Collegio che la Corte di
appello ha adeguatamente spiegato (p. 5 della sentenza impugnata) il perché
della non necessità della perizia richiesta in appello (p. 2 dell’impugnazione di
merito), in particolare argomentando che l’accertata invasione dell’opposta
corsia da parte del pesante autoarticolato, sia in ragione di una distrazione del
conducente sia in ragione di un volontario inizio di una proibita e pericolosissima
inversione di marcia, con il conseguente schiacciamento dell’altra vettura, rende
irrilevante ogni approfondimento sulla velocità tenuta dall’altro conducente. A ciò
si aggiunga che dalla stessa sentenza impugnata si trae che il superamento della
velocità da parte della Fiat Brava era di soli otto chilometri orari (p. 4), mentre
meramente asserita ed indimostrata – e peraltro nemmeno riferita nell’appello è la circostanza che l’autovettura travolta dal mezzo pesante non tenesse
rigorosamente la destra.

1.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
1.2.1. La difesa in appello era incentrata esclusivamente su una diversa
ricostruzione fattuale (si sosteneva, infatti, alle pp. 2-4, che l’imputato non era
stato informato di doversi sottoporre agli accertamenti, che si era allontanato per
il timore di essere aggredito dai parenti delle vittime, che era tornato
accompagnato dal cugino sempre per paura di aggressioni e che non aveva, in
realtà, nulla da temere, tanto che alla fine era risultato negativo ai controlli
infine svolti), sicché il ricorso sull’an della responsabilità quanto al capo B) è
inammissibile perché fondato su ipotizzate violazioni di legge non previamente
dedotte con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Correttamente – si osserva – i reati di rifiuto sono stati ritenuti sussistenti
dai Giudici di merito sulla base di una condotta ostruzionistica di Mauro Ilardi, in
quanto «Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato
di cui all’art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo

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CONSIDERATO IN DIRITTO

in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma
anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le
modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente
elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico)» (Sez. 4, n. 5409 del
27/01/2015, Avondo, Rv. 262162).
1.2.2. Quanto alla censura avente ad oggetto la disposta revoca della
patente, essa è fondata.
Infatti, la revoca del titolo abilitativo non è motivata (p. 8 della sentenza
impugnata) e, mentre non può trovare applicazione ratione temporis (fatto

n. 41 del 23 marzo 2016, nella situazione normativa previgente non era
applicabile la revoca, ma la sospensione, in quanto, stante l’incensuratezza
all’epoca dell’imputato, (v. casellario),

«Il presupposto per la revoca della

patente in relazione al reato previsto dall’art. 186, comma settimo, cod. strada è
che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e
non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza» (Sez.
4, n. 14617 del 25/02/2014, P.G. in proc. Ingrascì, Rv. 259220; v. anche, in
termini, Sez. 4, n. 48573 del 07/11/2013, Prandini, Rv. 257642; Sez. 4, n.
13548 del 14/02/2013, Sternieri, Rv. 254753).
Consegue l’accoglimento del ricorso sullo specifico punto.
1.3. Manifestamente infondato, invece, è l’ultimo motivo di ricorso.
Infatti, le circostanze attenuanti generiche sono state escluse dai Giudici di
merito, con severa valutazione (p. 7 della sentenza impugnata e p. 4 di quella di
primo grado), in base alla gravità del fatto di cui al capo A), causativo di tre
morti, e del comportamento, definito “spregevole”, successivo, consistito anche
nel tentare di evitare con sotterfugi di sottrarsi alle verifiche.
Il ricorrente evidenzia al riguardo circostanze (non essere stato al telefono al
momento dell’incidente, non essere ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti alla
guida) che, in realtà, non sono elementi positivi ma, semplicemente, doverosi
comportamenti cui è obbligato chi si pone alla guida di un mezzo.

2.Discende dalle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, limitatamente alla disposta statuizione della revoca della
patente di guida, disposizione che va eliminata, con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli per la determinazione della durata della sospensione della patente di
guida, ed il rigetto nel resto.

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commesso il 12 luglio 2012), la disciplina di maggior rigore introdotta dalla legge

3. Infine, affinché l’agire in giudizio per la tutela dei propri diritti non torni in
danno di chi ha avuto ragione, il ricorrente va condannato alla rifusione delle
spese sostenute dalle parti civili costituite, spese che, esaminate le note
specifiche depositate alla luce delle tariffe applicabili, si liquidano come in
dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta

alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della durata della
sospensione della patente di guida.
Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio di legittimità, così
liquidate: euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di Esposito
Carmela e De Luca Domenico, rappresentate dall’avv. Generoso Pagliarulo; euro
6.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di Cicchelli Tommasina e le
altre parti civili rappresentate dall’avv. Giovanni Iacobelli.
Così deciso il 23/01/2018.

statuizione della revoca della patente di guida, disposizione che elimina, e rinvia

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