Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22004 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22004 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LASKA TAULANT nato il 24/04/1986

avverso l’ordinanza del 06/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG, dott. P. Canevelli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 6.11.2017, il tribunale del riesame di Bologna respingeva l’appello cautelare proposto nell’interesse dell’indagato Taulant avverso l’ordinanza
emessa dal GIP/tribunale di Modena 10.10.2017 che aveva rigettato l’istanza del
difensore dell’indagato, tendente ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia
della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione nei confronti

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge processuale e
vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione.
Si censura l’omesso avviso al difensore del deposito dell’ordinanza cautelare del
GIP; deve premettersi, al fine di meglio chiarire la portata dell’eccezione, che l’indagato era stato arrestato a Bari in esecuzione di un provvedimento di fermo del
PM di Ancona e sottoposto ad interrogatorio di garanzia in carcere; il GIP, nel
pronunciare o.c.c. in carcere si era dichiarato incompetente, individuando quale
competente territorialmente l’a.g. di Modena, cui gli atti venivano trasmessi ex
art. 27, c.p.p.; il GIP/tribunale di Modena depositava nuova o.c.c. in carcere individuando nella stessa elementi nuovi, non presenti nella precedente ordinanza,
che tenevano conto delle dichiarazioni di un coindagato, nelle more tratto in arresto, che aveva introdotto elementi etero accusatori a carico dell’indagato Laska
Taulant, tanto che il GIP disponeva procedersi a nuovo interrogatorio di quest’ultimo.
Si duole la difesa del ricorrente per non essere stato comunicato l’avviso di deposito dell’o.c.c. al difensore, il quale avrebbe appreso solo alle h. 12 di lunedì
2.10.2017 che alle h. 10,30 del giorno successivo si sarebbe tenuto l’interrogatorio
di garanzia del Laska Taulant presso il carcere di Bari, venendo informato di ciò
dalla cancelleria GIP/Tribunale di Bari; sostiene che in tal momento il difensore
non avrebbe potuto prendere visione del fascicolo processuale per rendersi conto
degli elementi nuovi a carico del Taska, della cui esistenza non sapeva nulla; in
sintesi, la nuova o.c.c. emessa dal GIP/Tribunale di Modena era da considerarsi
non un’ordinanza emessa ex art. 27, c.p.p. ma come una nuova ordinanza custodiale, il cui avviso di deposito avrebbe dovuto essere comunicato al difensore per

del medesimo per nullità dell’interrogatorio di garanzia.

consentirgli di meglio apprestare le proprie difese nonché le più opportune scelte
processuali scaturenti dalla conoscenza dei nuovi elementi di giudizio, in realtà
appresi solo il giorno successivo quando aveva avuto accesso agli atti, non avendo
potuto farlo prima anche in considerazione del breve arco temporale intercorrente
tra l’avviso della fissazione dell’interrogatorio e la data in cui lo stesso si sarebbe

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, violazione di legge processuale
sub specie di nullità dell’interrogatorio di garanzia del 3.10.2017 e degli atti successivi.
Si duole il ricorrente per essere stato comunicato l’avviso dell’interrogatorio davanti al GIP di Bari, delegato dal GIP di Modena ad assumere l’interrogatorio
dell’indagato, solo per fax il 2.10.2017, poco dopo le h. 12,00, relativamente all’incombente fissato per il 3.10.2017, h. 9,00; quanto sopra avrebbe violato il diritto
di difesa dell’indagato, in quanto il difensore non ha avuto possibilità di esaminare
gli atti relativi, cui aveva avuto accesso solo il 3.10.2017 recandosi preso la cancelleria dell’A.G. competente, non avendo avuto la possibilità di comparire all’interrogatorio svolgentesi in Bari per essere irrimediabilmente tardiva la comunicazione della fissazione dell’incombente il giorno precedente alle 12 via fax, non
essendo quindi egli stato assente per libera scelta come si legge nell’ordinanza
impugnata, ma per un’impossibilità spazio – temporale anche in considerazione
degli orari di apertura al pubblico della cancelleria GIP/tribunale di Modena, che
aprirebbe alle 9 e chiuderebbe alle 11, né, peraltro, avendo avuto egli notizia
dell’esecuzione dell’o.c.c. da parte degli organi carcerari che gli avevano solo comunicato telefonicamente la data dell’interrogatorio avanti al GIP di Bari.
Quanto sopra avrebbe determinato la violazione dell’art. 294, co. 4, c.p.p. per non
essere stato dato tempestivo avviso del compimento dell’interrogatorio, non potendo infatti considerarsi tempestiva, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso (v. pag. 6), una comunicazione a mezzo fax inviata al
difensore nella tarda mattinata del giorno prima in cui l’interrogatorio doveva compiersi, considerata la distanza tra il luogo dell’interrogatorio e lo studio del legale
in Modena, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., cui dovrebbe conseguire l’immediata liberazione dell’indagato per perdita di efficacia della misura
cautelare applicatagli. Infine, si censurano per erroneità le argomentazioni del tribunale del riesame che aveva richiamato il regime della sanatoria ex art. 182,
c.p.p., non essendo comprensibile quanto affermato dal tribunale del riesame circa
il fatto che la difesa abbia assistito all’interrogatorio; inoltre, illegittimo è l’aver
sostenuto il tribunale del riesame che tale nullità avrebbe dovuto essere eccepita
2

dovuto svolgere.

dall’indagato presente o dal difensore d’ufficio, in quanto ciò svuoterebbe di contenuto il combinato disposto degli artt. 24, 111 Cost. e 5, co. 3, Convenzione
e.d.u. con grave violazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confuta in maniera puntuale e
con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (doglianze che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità
critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal
giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Le doglianze mosse dal ricorrente inoltre sono da ritenersi comunque infondate,
sia in relazione al primo che al secondo motivo.

6. Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce la nullità derivante dall’omesso
avviso di deposito dell’o.c.c. con cui il GIP/Tribunale di Modena, ai sensi dell’art.
27, c.p.p., aveva rinnovato il titolo custodiale disposto dal GIP/Tribunale di Bari,
dichiaratosi territorialmente incompetente; sul punto, già il GIP/Tribunale di Modena aveva rigettato identica doglianza ricordando che l’avviso di deposito ex art.
293, co. 3, c.p.p. integra un adempimento di carattere formale, neutro rispetto
alla validità dell’interrogatorio di garanzia e che solo il mancato deposito dell’ordinanza e degli atti trasmessi dal PM ex art. 291, c.p.p., nella specie regolarmente
effettuato, determina la nullità dell’interrogatorio di garanzia, non avendo il difensore quindi diritto alla notifica dell’o.c.c. ma solo al tempestivo avviso della sua
esecuzione e, nella specie, il difensore era stato ritualmente avvisato il giorno
precedente per partecipare all’interrogatorio.

3

3. Il ricorso è, in parte, generico per aspecifitità e, in parte, infondato.

Trattasi, sul punto, di motivazione del tutto corretta in diritto, atteso peraltro che
è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’ordinanza di custodia cautelare
emessa ex art. 27 cod. proc. pen. (e tale è quella di cui si discute) non deve essere
notificata o consegnata all’interessato, in quanto la citata disposizione, tra gli
adempimenti ai quali deve assolvere il giudice competente, richiama solo quelli
previsti dagli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen., e non anche quelli previsti

17/06/2016, El Kandoussi, Rv. 267425), con la conseguenza che, non richiamando
l’art. 27 c.p.p. in toto l’art. 293 c.p.p., non trova applicazione nemmeno il disposto
dell’art. 293, co. 3, c.p.p. che prevede la notifica dell’avviso di deposito al difensore.

7. Quanto al secondo motivo, con cui si deduce la nullità dell’interrogatorio di
garanzia del 3.10.2017 e degli atti successivi per essere stato comunicato l’avviso
dell’interrogatorio davanti al GIP di Bari, delegato dal GIP di Modena ad assumere
l’interrogatorio dell’indagato, solo per fax il 2.10.2017, poco dopo le h. 12,00,
relativamente all’incombente fissato per il 3.10.2017, h. 9,00, con conseguente
violazione del diritto di difesa dell’indagato, è sufficiente rilevare che, oltre al vizio
di genericità per aspecificità, la doglianza difensiva è infondata, atteso che il tribunale del riesame fornisce risposta giuridicamente corretta all’eccezione rilevando: 1) che l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell’art.
293 stesso codice, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti
con essa presentati; 2) che si tratta di nullità che comporta la perdita di efficacia
della misura ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen., ma che la stessa è a carattere
intermedio, e dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto (peraltro avendo
precisato questa Corte che la notifica dell’avviso al difensore circa l’intervenuto
deposito degli atti non condiziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare: Sez.
U, n. 26798 del 28/06/2005 – dep. 20/07/2005, Vitale, Rv. 231349); 3) che, per
pacifica giurisprudenza di questa Corte, la brevità del termine intercorrente tra la
notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura
ex art. 293 cods proc. pen. e la data fissata per l’espletamento dell’interrogatorio
di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l’interesse
a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della cautela per la
verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esi-

4

dall’art. 293 dello stesso codice (Sez. 4, n. 25244 del 12/04/2016 – dep.

genze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen.
(v., in termini: Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014 – dep. 28/10/2014, Cosentino,
Rv. 260876); 4) che, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, deve essere
ritenuta legittima l’ordinanza cautelare impugnata, non avendo il difensore avan-

5) che, in sede di assunzione dell’interrogatorio il difensore di ufficio, assente il
difensore di ufficio avvisato il giorno precedente, né l’indagato presente, avevano
eccepito la nullità dell’interrogatorio assumendo, con la conseguenza che, essendosi verificata la sanatoria ex art. 182, c.p.p., attesa la natura di nullità a regime
intermedio della stessa, la stessa non poteva più essere rilevata, con conseguente
rigetto della richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare, non potendo
essere dichiarato nullo l’interrogatorio di garanzia.

8. Trattasi di soluzione giuridicamente corretta, atteso che, indubbia essendo la
natura di nullità di ordine generale a regime intermedio della nullità eccepita, correttamente il tribunale l’ha ritenuta sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p. non essendo
stata tempestivamente eccepita al più tardi al momento del compimento dell’atto
da parte del difensore di ufficio; sul punto, deve infatti ribadirsi che la parte su cui
grava l’onere di eccepire, ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., la nullità di
un atto al quale assiste è solo il difensore – ovvero il pubblico ministero -, in nessun
caso l’indagato o l’imputato né altra parte privata, in quanto l’ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all’imprescindibile apporto
di un esperto di diritto abilitato alla professione legale (Sez. U, n. 5396 del
29/01/2015 – dep. 05/02/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263024).
Ne consegue pertanto che l’omessa eccezione della nullità da parte del difensore
d’ufficio presente all’atto, avrebbe comunque esplicato effetto sanante della nullità
a regime intermedio, con conseguente infondatezza della richiesta di perdita di
efficacia della misura, atteso che, in relazione all’interrogatorio conseguente ad
applicazione di custodia cautelare, ove sussista la nullità eccepita la stessa, qualificabile come “intermedia”, è da ritenere sanata, ai sensi dell’art. 182, comma
secondo, prima parte, cod. proc. pen. – essendo la parte presente e dovendosi
considerare la difesa d’ufficio come effettiva e non puramente formale -, se non
eccepita prima che l’atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente
dopo.

5

zato al GIP del tribunale di Bari, delegato per l’incombente, una richiesta di rinvio;

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e la comunicazione prevista dall’art. 94, disp. Att. C.p.p.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro-

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 marzo 2018

cessuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA