Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22004 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22004 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIPPETTO CARMIELON. IL 20/09/1930
avverso l’ordinanza n. 5744/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 23 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Palermo ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale,
avanzata dall’ultraottantenne Gippetto Carmelo (nato nel 1930), in espiazione
della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale in
danno di minore, commessa in Bolognetta, il 31 luglio 2007.

18 aprile 2013 senza soluzione di continuità, non aveva manifestato concreti
progressi nel trattamento rieducativo, pur nella correttezza formale del suo
comportamento, per mancato avvio di un processo di revisione critica tale da
consentire la formulazione di una prognosi favorevole, tenuto conto altresì della
tipologia del reato commesso e dalla coazione a ripetere che contraddistingue
tale particolare devianza.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Gippetto tramite il difensore, il quale denuncia il vizio di motivazione per
contraddittorietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni del diritto e della
logica, il Tribunale ha ritenuto, sulla base di giudizio prognostico sfavorevole,
che il condannato non fosse meritevole del beneficio richiesto.
Non sussiste, dunque, all’evidenza la contraddittorietà motivazionale
denunciata, considerato che la valutazione del Tribunale, oltre ad essere
insindacabile nel merito da parte del giudice di legittimità, è correttamente
ancorata ai risultati dell’osservazione penitenziaria e, in particolare, alla
relazione di sintesi aggiornata al 16 gennaio 2015, espressamente richiamata
nell’ordinanza impugnata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ex art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma -stimata equa
tra il minimo e il massimo previsti- di mille euro a favore della cassa delle
ammende.
l

I’

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che Gippetto, detenuto dal

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 3/12/2015.

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