Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22003 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22003 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOCE’ VIEUX N. IL 04/04/1992
avverso la sentenza n. 5304/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 30/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE.

§1.

SOCE’ Vieux ricorre contro la sentenza di patteggiamento specifi-

cata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla confisca, assumendo
che non sarebbe stata provata la provenienza da delitto della somma di denaro seque-

§2.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice

a quo ha correttamente ritenuto che il denaro sequestrato rappresentava il provento
dello spaccio, logicamente argomentando che il ricorrente – che sul punto nulla obietta – non disponeva di altre fonti lecite di reddito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

strata.

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