Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22003 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22003 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POERIO ROMOLO N. IL 21/08/1963
avverso l’ordinanza n. 6443/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 5 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Milano ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e
semilibertà avanzate da Poerio Romolo, in relazione alla pena di un anno di
reclusione per evasione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Milano del 12
marzo 2013, irrevocabile dal 4 giugno 2013.

condannato all’indirizzo indicato nell’istanza, in Milano, via Cogne, 9, e il
mancato reperimento di alcun familiare in grado di fornire indicazioni
sull’effettiva disponibilità di un alloggio da parte del condannato, donde
l’impossibilità di verificare la sussistenza di validi riferimenti socio-familiari
esterni compatibili con le misure richieste.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Poerio
tramite il difensore, il quale lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato a
rilevare la mancanza di un’abitazione, omettendo ogni motivazione sulle misure
richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Correttamente il Tribunale ha rilevato la mancanza di una condizione
basilare per l’ammissione del condannato all’esecuzione esterna della pena,
ossia la disponibilità effettiva di un alloggio in cui poter fruire della misura ed
essere anche reperibile per eventuali controlli e contatti con i servizi preposti.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ex art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma -stimata equa
tra il minimo e il massimo previsti- di mille euro a favore della cassa delle
ammende.

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1

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto l’accertata irreperibilità del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 3/12/2015.

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