Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22001 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22001 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMO ANTONIO N. IL 27/02/1978
avverso la sentenza n. 667/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

AMO Antonio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia vizio di motivazione, assumendo che avrebbe dovuto essere assolto.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

bligo dì motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’ob-

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