Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22001 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22001 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INNUSA LORENZO nato il 05/09/1969 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 03/10/2017 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG, dott. P. Canevelli, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio limitatamente al sequestro della cisterna e rigetto nel
resto;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.10.2017, il tribunale del riesame di Palermo rigettava la
richiesta di riesame proposta nell’interesse dello Innusa avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM in data 26.08.2017 ed avente ad oggetto una
cisterna cilindrica ed in metallo contenente !t. 3950 di gasolio per autotrazione, di
una cisterna in plastica contenente It. 200 di gasolio per autotrazione, di un auto-

autocarro; giova precisare per migliore intelligibilità dell’impugnazione che il vincolo cautelare era stato apposto ai predetti beni in relazione al reato di cui agli
artt. 40, co. 1, lett. b), e co. 4, e 49, co. 1, d. Igs. n. 504 del 1995, per sottrazione
all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e irregolarità
sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in quanto beni costituenti corpo
di reato e comunque ad esso pertinenti e necessarie per la prova dei fatti”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione dell’ordinanza
impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa.
Sostiene la difesa del ricorrente che l’ordinanza conterrebbe alcune insuperabili
illogicità e contraddizioni, anche per effetto di asseriti traviamenti della giurisprudenza di questa Corte e, segnatamente: a) si contesta quanto argomentato a pag.
3 dell’ordinanza impugnata, laddove – mal interpretando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessità di motivare in ordine alle concrete esigenze probatorie,
ritiene che per il sequestro del corpo del reato detta motivazione sarebbe in re
ipsa, mentre per le cose pertinenti al reato ciò sarebbe necessario – i giudici avrebbero ritenuto che per le cose pertinenti al reato, quali l’autotreno ed il rimorchio,
rientrerebbero nella prima ipotesi; b) si contesta, poi, quanto argomentato sempre
a pag. 3 dell’ordinanza impugnata, laddove i giudici affermano che è legittimo il
sequestro del carburante rinvenuto nella piazzetta per non aver l’indagato fornito
prova della lecita provenienza, e, dall’altro, non si comprenderebbe la ragione del
sequestro dell’autocarro, non essendo chiaro dalla motivazione se anche per esso
valga la presunzione oggettiva che sia servito per trasportare il carburante rinvenuto nella piazzetta, incorrendo su tale punto in errore il tribunale perché sarebbe

carro Mercedes tg. ET963NT e di una cisterna tg. C53983 collegata al predetto

incontestabile che il prodotto rinvenuto all’interno della cisterna cilindrica in metallo è avulso dal camion e, proprio perché riposto nel terreno di pertinenza dell’indagato, non era ricollegabile al mezzo di trasporto sequestrato illegittimamente;
c) altro punto su cui si appuntano le censure di illogicità è quello in cui l’ordinanza,
dopo aver premesso che la motivazione del decreto di convalida del PM sul sequestro dei beni diversi dal carburante non sarebbe idonea non indicando le concrete

che ciò non rileverebbe perché, in applicazione della giurisprudenza di questa
Corte, rientrando l’ipotesi in esame in una di quelle per cui è prevista la confisca
obbligatoria, troverebbe applicazione il disposto dell’art. 324, co. 7, c.p.p. che
pertanto farebbe venir meno l’obbligo di motivazione, perché altrimenti il sequestro sarebbe tamquam non esset; si tratterebbe a giudizio del ricorrente di una
comoda ma illegittima scorciatoia, laddove, diversamente, il tribunale dopo aver
preso atto di quanto sopra, avrebbe dovuto annullare il sequestro.

2.2. Sostiene il ricorrente, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione
all’art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995, avendo il tribunale del riesame ritenuto erroneamente che la confisca prevista da tale norma rientri nel novero di quelle di cui
al co. 2, dell’art. 240, c.p., ossia sia una confisca obbligatoria, anziché una confisca
facoltativa ex art. 240, co. 1, c.p.
Sostiene il ricorrente che l’autotreno utilizzato per trasportare il prodotto petrolifero e la cisterna collegata al predetto mezzo non potrebbero ritenersi suscettibile
di confisca obbligatoria, ma solo facoltativa; a tale soluzione si perverrebbe operando un’interpretazione sistematica del d. Igs. n. 504 del 1995, e segnatamente,
l’art. 49 che, al verificarsi dei presupposti indicati dalla norma della presunzione
di illecita provenienza, comporta l’applicazione delle pene previste per la sottrazione dei prodotti all’accisa; orbene, poiché tale norma, al co. 2, prevede che se
l’operatore fornisce la prova della legittima provenienza dei prodotti e del regolare
assolvimento dell’imposta, la condotta è sanzionabile solo amministrativamente,
non sarebbe possibile ritenere che la confisca prevista dall’art. 44, in relazione al
reato di cui all’art. 49 citato, sia una confisca obbligatoria, non essendo chiaro
come sia possibile adattare la confisca, istituto del diritto penale, all’ordinamento
amministrativo né chi debba disporla.

2.3. In subordine, ove si ritenesse di dover qualificare la confisca come obbligatoria, si chiede a questa Corte di sollevare questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. dell’art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995 laddove
qualifica come soggetto a confisca obbligatoria e non facoltativa quanto ivi previsto
2

esigenze probatorie cui lo stesso è finalizzato, affermerebbe invece illogicamente

(a sostegno del proprio assunto richiama alcune decisioni di questa Corte che
hanno ritenuto il mezzo utilizzato per commettere una rapina e il mezzo utilizzato
per trasportare sostanza stupefacente come suscettibili di confisca facoltativa, sicché, sostiene il ricorrente, se si ritenesse che la confisca prevista dall’art. 44 citato
sia obbligatoria si incorrerebbe nella violazione delle predette norme costituzio-

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato ed, in parte, anche inammissibile perché proposto per
motivi diversi da quelli consentiti.

4. Ed invero, dalla stessa struttura ed articolazione dei motivi di ricorso (ed, in
particolare, apertamente per il primo), è evidente che le doglianze del ricorrente
che attingono l’ordinanza impugnata con riferimento al vizio motivazionale, sono
inammissibili; è sufficiente, a tal fine, richiamare le doglianze, di cui in ricorso, che
attingono l’ordinanza impugnata perché manifestamente illogica e contraddittoria
in relazione ai punti della stessa, illustrati in precedenza, e tacciati di contraddittorietà e manifesta illogicità; trattasi, all’evidenza, di censure inammissibili perché
precluse dal chiaro disposto dell’art. 325, c.p.p., che limita il ricorso per cassazione
in materia cautelare reale alla sola violazione di legge, con esclusione del vizio di
motivazione; sul punto, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte che, intervenuta in materia anche nella sua più autorevole composizione, ha sempre ribadito
che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
– dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933,
Malgioglio, non massimata sul punto), circostanza, quest’ultima, da escludersi nel
caso sottoposto all’esame di questa Corte.

5. Il ricorso è, poi, infondato, ove si recuperi il nucleo essenziale delle doglianze,
suscettibili di sindacato ex art. 325 c.p.p., riferite alla presunta violazione di legge
con riferimento alla natura obbligatoria e non facoltativa della confisca prevista
dall’art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995;.
3

nali).

Ed invero, al fine di meglio comprendere le ragioni dell’approdo cui è pervenuta
questa Corte, è necessario richiamare il contenuto dell’ordinanza impugnata, che,
sul punto, dopo aver ribadito la correttezza del sequestro del carburante in relazione all’ipotesi di cui all’art. 49, d. Igs. n. 504 del 1995, passa ad esaminare la
questione relativa alla confiscabilità ex art. 240, co. 2, c.p. dell’autotreno e della
cisterna ad esso collegata, osservando che, per espressa previsione dell’art. 44, si

tere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43″, sicchè, essendo l’autotreno, la cisterna ad esso collegata e l’altra cisterna mezzi utilizzati per commettere la violazione dell’art. 40, gli stessi devono essere considerati come oggetto di confisca
obbligatoria.
Alla luce di quanto argomentato, le doglianze del ricorrente, come anticipato, sono
manifestamente infondate: a) manifestamente infondata, anzitutto, è la doglianza
fondata sull’interpretazione sistematica del d. Igs. n. 504 del 1995, e segnatamente, sull’art. 49 del predetto decreto, atteso che, con riferimento alla confisca
dei mezzi in questione, il tribunale la giustifica in quanto mezzi utilizzati per commettere la violazione dell’art. 40, d. Igs. n. 504 del 1995, non richiamando l’art.
49 citato su cui viene articolata la censura difensiva, sicchè la stessa è distonica
rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice del riesame per giustificare la natura obbligatoria e non facoltativa; in ogni caso, la censura è priva di pregio in
quanto manifestamente infondata in diritto, atteso che, per giurisprudenza pacifica
di questa Corte, mentre esso non è consentita la confisca per gli autoveicoli o altri
mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, perchè questi non hanno un
rapporto qualificato con il reato di cui al citato art. 40 del D.Lgs. 504 del 1995
(Sez. U, n. 14287 del 11/04/2006 – dep. 21/04/2006, Calvio ed altri, Rv. 233249),
diversamente è pacifico per espressa previsione di legge (ossia il già richiamato
art. 44, che prevede la confisca dei “mezzi comunque utilizzati per commettere le
violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43”), che la confisca debba essere obbligatoriamente disposta per i “mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di
cui agli artt. 40..”; che, infatti, si tratti di confisca obbligatoria è stato più volte
riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando deve essere sempre disposta dal giudice anche nel caso di estinzione
del reato per prescrizione (Sez. 3, n. 25887 del 26/05/2010 – dep. 07/07/2010,
Petrol Service Srl, Rv. 248057, relativa a fattispecie – identica a quella qui sottoposta ad esame di questa Corte – di confisca riguardante un’autobotte utilizzata
per commettere il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
sui prodotti energetici, previsto dall’art. 40, D.Igs. 26 ottobre 1995, n. 504).
4

prevede che è obbligatoria la confisca “dei mezzi comunque utilizzati per commet-

6. Indubbia essendo la natura di confisca obbligatoria, non merita peraltro accoglimento la richiesta subordinata prospettata dal difensore del ricorrente, tendente
a sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 44 citato per violazione dei
parametri costituzionali evocati in ricorso (artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.). Ed invero,
a qualificare come manifestamente inammissibile ed infondata la censura, milita
proprio quanto argomentato a sostegno del proprio assunto, atteso che il ricor-

zato per commettere una rapina e il mezzo utilizzato per trasportare sostanza
stupefacente come suscettibili di confisca facoltativa, sicchè, sostiene il ricorrente,
se si ritenesse che la confisca prevista dall’art. 44 citato sia obbligatoria si incorrerebbe nella violazione delle predette norme costituzionali.

7. Sul punto è sufficiente osservare, quanto all’art. 3 Cost. (diritto a che non vengano poste in essere da parte dello Stato disparità dinanzi a situazioni analoghe),
come la circostanza che per alcune categorie di beni il legislatore preveda l’assoggettamento a confisca obbligatoria anziché facoltativa rientra nella discrezionalità
legislativa e non è sindacabile. Il raffronto operato tra diverse regolamentazioni,
mirato a verificare, a fronte del principio di eguaglianza, la giustificatezza, o no,
della scelta legislativa della disciplina non uniforme presuppone necessariamente
l’omogeneità delle fattispecie poste in comparazione (ex plurimis, sentenze n. 282
del 2010 e n. 161 del 2009; ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 e n. 30 del 2007) ed
implica la valutazione degli elementi di differenziazione con riguardo alla ratio delle
disposizioni censurate, alle finalità perseguite dal legislatore e al più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano; tale requisito di omogeneità delle
fattispecie non è ravvisabile nel caso in esame al di là del generico tratto di comunanza evocato dal ricorrente, il quale non si cura nemmeno di indicare quali siano
le norme, quale tertium comparationis, che prevedono ipotesi di confisca facoltativa e non obbligatoria, limitandosi solo a richiamare due decisioni di questa Corte
(una delle quali peraltro nemmeno correttamente citata, atteso che per una di
esse, si richiama “Cass. pen., sez. VI, 2012” non essendo nemmeno dato conoscere gli estremi esatti della sentenza, laddove l’altra decisione citata, la n.
42750/2016, è invece relativa alla confisca facoltativa di un’autovettura utilizzata
per trasporto dello stupefacente in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 4, TU
Stup.), relative al veicolo utilizzato per commettere una rapina e il veicolo utilizzato per trasportare droga; in ogni caso, quand’anche si ritenesse di poter superare la mancata espressa indicazione del tertium comparationis, la questione proposta sarebbe manifestamente inammissibile, atteso che, a differenza dell’ipotesi
di cui all’art. 44, d. Igs. n. 504/1995, in cui il legislatore prevede espressamente
5

rente richiama alcune decisioni di questa Corte che hanno ritenuto il mezzo utiliz-

la confisca obbligatoria dei “mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni
di cui agli artt. 40, 41 e 43”, né la normativa in tema di stupefacenti (d.p.r. n.
309/1990, salvo il richiamo operato in tema di confisca prevista dall’art. 12-sexies
della L. 7 agosto 1992, n. 356) né l’art. 628 c.p. prevedono espressamente la
confisca dei mezzi utilizzati, rispettivamente, per trasportare lo stupefacente o per
commettere la rapina, con la conseguenza che la citata previsione normativa di

arbitrario o irragionevole, dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema
di configurazione degli illeciti penali e di determinazione delle relative sanzioni.

8. Quanto all’art. 24 Cost. (diritto di difesa), all’art. 27 (principio di non colpevolezza) e all’art. 111 Cost. (diritto ad un equo e giusto processo), si tratta di censure
manifestamente inammissibili ed infondate.
Ed invero, la disposizione tacciata di incostituzionalità di cui all’art. 44, d. Igs. n.
504 del 1995, si ricollega direttamente all’art. 240, c.p. dal quale trae la sua logica
e naturale derivazione nel disporre che i “mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43” siano confiscati obbligatoriamente;
l’art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995 rende obbligatorio ciò che per l’art. 240 c.p. è
reso solo possibile, nell’ipotesi del comma 1, considerata come ipotesi di confisca
facoltativa (“cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”); la
scelta operata dal legislatore corrisponde ad apprezzabili esigenze, in particolare
quella di impedire che, rientrando l’autore dell’illecito nella disponibilità del mezzo,
possa nuovamente commettere il reato rispetto al quale l’ablazione del medesimo
costituisce, nella valutazione discrezionale del legislatore, lo strumento più idoneo
per ripristinare l’ordine giuridico violato e attuare la potestà punitiva dello Stato,
attesa la indubbia natura sanzionatoria della confisca de qua; d’altra parte il sistema prescelto tutela nel modo più conveniente i diritti dell’imputato, atteso che
la confisca in esame non lede affatto il principio di presunzione di non colpevolezza
(art. 27 della Costituzione), il diritto di difesa (art. 27, Cost.) ed il diritto ad un
giusto processo (art. 111, Cost.). La confisca obbligatoria di cui all’art. 44 citato,
invero, si inserisce nell’istituto del sequestro penale come un aspetto correlativo e
conseguenziale che nulla toglie alla garanzia propria del sequestro stesso, rispetto
al quale non sono ravvisabili limiti all’esercizio del diritto di difesa, né al diritto ad
essere considerati non colpevoli sino a sentenza definitiva (tanto più in una fase,
come quella attuale, in cui non c’è un giudizio di colpevolezza, ma solo un fumus
fondato sull’astratta configurabilità dei reati ipotizzati) né, tantomeno, al diritto al
giusto processo, essendo infatti l’indagato posto nella condizione di difendersi nel
contraddittorio, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale,
6

cui all’art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995 costituisce esercizio, non manifestamente

potendo esplicare le proprie difese ed eccezioni in più fasi e gradi processuali (sia
nella fase incidentale cautelare che, successivamente, in quella propriamente di
merito che, infine, in quella eventuale di legittimità in caso di esito negativo di tale
ultimo giudizio).

9. Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato con condanna del ricorrente

missibile ed infondata la questione di costituzionalità dell’art. 44, d. Igs. n. 504 del
1995 con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

P.Q.M.

La Corte, dichiarata la manifesta inammissibilità e infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 44, d. Igs. 504/95 come proposta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 marzo 2018

al pagamento delle spese processuali, mentre va dichiarata manifestamente inam-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA