Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22001 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22001 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IEZZI ENNIO N. IL 01/02/1953
avverso l’ordinanza n. 38/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 29 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza
di Genova ha revocato la misura della detenzione domiciliare cui era stato
ammesso lezzi Ennio, ratificando il decreto di sospensione di essa adottato dal
Magistrato di sorveglianza il 7 gennaio precedente.
La revoca è stata giustificata dalle plurime violazioni delle prescrizioni

resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato, tentata sostituzione di
persona e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, reati commessi tra il 2007
e il 2012.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lezzi,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni del diritto e della logica, ha dato ragione della revoca disposta per le
plurime violazioni delle prescrizioni della misura alternativa, essendo stata
accertata in più occasioni la mancata presenza di lezzi nella propria abitazione,
senza che ne fosse stato autorizzato l’allontanamento, e risultando lo stesso
sorpreso fuori dall’abitazione in orario notturno (alle 22,40) in un’altra
occasione, offrendo una giustificazione pretestuosa (prelievo di arance in una
località non meglio specificata).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ex art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma -stimata equa
tra il minimo e il massimo previsti- di mille euro a favore della cassa delle
ammende.

L-1

inerenti la misura commesse da lezzi, in esecuzione di pene concorrenti per

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 3/12/2015.

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