Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22000 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22000 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARAMINI ALESSANDRO nato il 26/12/1992 a VARESE

avverso la sentenza del 12/09/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG, dott. S. Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 12.09.2017, il tribunale di Milano applicava ex art. 444 c.p.p.
all’Aramini la pena di 4 mesi di reclusione ed C 540 di multa, con il concorso di
attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale della pena,
per il reato di cui all’art. 6 ter, legge n. 401 del 1989, meglio descritto nel capo di

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia
iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo un unico, articolato, motivo,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente violazione di legge in relazione all’art. 438 c.p.p.
Premette la difesa che alla prima udienza tenutasi davanti al tribunale in data
11.07.2017 era stata avanzata per l’imputato richiesta di giudizio abbreviato non
condizionato e che il giudice, attesa la richiesta di rito alternativo – peraltro avanzata, ma nelle forme del patteggiamento, anche dal coimputato in questa sede
non ricorrente – aveva disposto lo stralcio con formazione di autonomo fascicolo,
rinviando al 12.09.2017; a tale udienza, diversamente dal coimputato che aveva
formalizzato istanza di applicazione della pena, la difesa dell’imputato Aramini
aveva ribadito di voler procedere nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato; rileva, però, la difesa del ricorrente che , a quel punto, il giudice avrebbe
chiesto anche alla difesa dell’Aramini di formalizzare richiesta di applicazione della
pena dovendo, diversamente, disporre la separazione del processo a suo carico,
rinviando ad altro giudice, a quel punto applicando ad entrambi gli imputati la
pena richiesta ex art. 444 c.p.p.; sostiene la difesa del ricorrente che, così facendo,
il giudice avrebbe revocato per l’Aramini l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato non condizionato, procedendo all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;
detta richiesta, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non può più essere revocata ove sia stato emesso il provvedimento di ammissione al rito abbreviato, disponendo procedersi nelle forme di tale rito; dei tre casi di revocabilità dell’ordinanza ammissiva – ossia quelli previsti dall’art. 441 bis c.p.p., nel caso di presentazione della richiesta a seguito di giudizio immediato ed, infine, in caso di eventuali indagini suppletive svolte dal PM a seguito della novella introdotta dalla legge
n. 103 del 2017 – nessuno di essi ricorrerebbe nel caso in esame, con la conseguenza che l’illegittima revoca dell’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato

imputazione, in relazione a fatti del 17.04.2013.

si qualificherebbe come atto abnorme, comportando la nullità della sentenza di
applicazione della pena emessa nei confronti del ricorrente.

3. Con la requisitoria scritta il PG, in data 15.01.2018, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva il PG che dalla stessa lettura del verbale di udienza dell’11.07.2017 deve

infatti limitato semplicemente a stralciare la posizione dell’Aramini e del coimputato che avevano chiesto procedure alternative rispetto agli altri imputati che avevano chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, con conseguente
rinvio ad altra udienza per ogni decisione sui riti alternativi richiesti dall’attuale
ricorrente e dall’altro coimputato; del resto, osserva il PG, la stessa articolazione
dell’ordinanza non lascia adito a dubbi, laddove si legge “il giudice, in considerazione delle richieste di riti alternativi per Arannini Alessandro e Straniero Carmine,
dispone lo stralcio con formazione di autonomo fascicolo e rinvia…”; dalla stessa,
invero, difetterebbe qualsiasi pronuncia in merito all’ammissibilità delle richieste
dei due imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. Ed invero, come correttamente argomentato dal PG nella sua requisitoria, dalla
lettura del verbale di udienza dell’11.07.2017 deve escludersi che il giudice avesse
ammesso l’imputato al rito abbreviato, essendosi infatti limitato semplicemente a
stralciare la posizione dell’Aramini e del coimputato che avevano chiesto procedure
alternative rispetto agli altri imputati che avevano chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, con conseguente rinvio ad altra udienza per ogni
decisione sui riti alternativi richiesti dall’attuale ricorrente e dall’altro coimputato.
In tal senso militano, oltre quanto già osservato dal PG sulla base della stessa
articolazione dell’ordinanza, laddove si legge “il giudice, in considerazione delle
richieste di riti alternativi per Aramini Alessandro e Straniero Carmine, dispone lo
stralcio con formazione di autonomo fascicolo e rinvia…” — essendo evidente, invero, la mancanza di qualsiasi pronuncia in merito all’ammissibilità delle richieste
dei due imputati -, ma anche la stessa indicazione desumibile dal ricorso proposto
dinanzi a questa Corte, laddove è la difesa dell’Arannini a chiarire le ragioni per le
quali il giudice avrebbe invitato anche a quest’ultima a formalizzare una richiesta

escludersi che il giudice avesse ammesso l’imputato al rito abbreviato, essendosi

di applicazione pena, in quanto, diversamente, avrebbe dovuto disporre la separazione del processo a suo carico rispetto a quello del coimputato che aveva avanzato richiesta ex art. 444, c.p.p., rinviando ad altro giudice, ciò che, a prescindere
dalla correttezza in diritto della motivazione – nulla ostando, come giustamente
osserva la difesa del ricorrente, alla trattazione congiunta delle due istanze di
ammissione a riti alternativi diversi – rende evidente come nessuna ordinanza di

con la conseguenza che nessuna revoca dell’ordinanza ammissiva, mai intervenuta, è stata disposta.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 marzo 2018

ammissione al giudizio abbreviato richiesto fosse stata ancora emessa dal giudice,

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