Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2200 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2200 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FRENNA ADDOLORATA N. IL 05/02/1951
avverso la sentenza n. 10705/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 23/11/2011,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 08/06/2011, appellata da
Addolorata Frenna, imputata del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n.
309, come contestato in atti e condannata alla pena di anni due, mesi otto di
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., in relazione al mancato
riconoscimento del fatto di lieve entità.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto dell’impugnazione,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (vedi sentenza 2° grado pag. 4).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Addolorata
Frenna con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il P esidente
reclusione ed C 12.000,00 di multa;