Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 220 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 220 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Gnoffo Salvatore, nato a Palermo il 16.10.1975;
avverso l’ordinanza emessa il 23 aprile 2012 dal tribunale del riesame di
Palermo;
udita nella udienza in camera di consiglio dell’Il dicembre 2012 la
relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Palermo confermò
l’ordinanza emessa il 3 aprile 2012 dal Gip del tribunale di Palermo, che aveva
applicato a Gnoffo Salvatore la misura cautelare dell’obbligo di presentazione
alla PG, in relazione ai reati di resistenza e lesioni.
L’indagato, a mezzo dell’avv. Antonio Tunisi, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli ara. 191, 64 e 350 cod. proc. pen. Osserva che erano
assolutamente inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rilasciate alla PG dallo
Gnoffo e dal coindagato Di Maggio Salvatore senza le condizioni previste
dall’art. 63 cod. proc. pen., quando dovevano già considerarsi sostanzialmente
indagati essendo sorti a loro carico gravi indizi di reato.
2) mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di assoluta
inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni spontanee rilasciate alla PG dallo
Gnoffo e dal coindagato Di Maggio Salvatore.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perché inidoneo ad incidere sulla ratio del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 11/12/2012

-2 E difatti, è vero che le c.d. dichiarazioni spontanee rilasciate dall’indagato
e dal coindagato Di Maggio Salvatore alla polizia giudiziaria quando avevano
già assunto sostanzialmente la qualità di soggetti sottoposti alle indagini erano
assolutamente inutilizzabili. E’ tuttavia anche vero che nel caso di specie il tribunale del riesame ha espressamente evidenziato di prescindere dal contenuto
dei verbali di c.d. spontanee dichiarazioni ed ha invece tratto la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di resistenza e lesioni contestati
dalla comunicazione di notizia di reato della questura di Palermo che riferiva
come lo Gnoffo era intervenuto, unitamente al coindagato Di Maggio Salvatore,
al fine di sottrarre il padre di quest’ultimo, Di Maggio Andrea, alla identificazione da parte della polizia per la detenzione in flagranza di circa 3 kg. di hashish, prendendo a calci e pugni gli agenti. E sul punto non sono state sollevate
eccezioni con i motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare
in C 1.000,00.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, 1’11
dicembre 2012.

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