Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 220 del 07/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 220 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Terni avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Perugia in data 21/6/2016 nel proc. n.
252/2016 R.g.n.r. nei confronti di:
Meloni Sandro n. a Terni il 6/1/1958
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
Letta la memoria difensiva depositata in data 29/11/2016 nell’interesse del Meloni ;
Udita nell’udienza camerale del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci , che ha chiesto il
rigetto del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con

l’impugnata ordinanza

il Tribunale di Perugia – Sezione per il riesame dei

provvedimenti restrittivi della libertà personale- annullava l’ordinanza del Gip del Tribunale di
Terni resa il 5/6/2016 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Meloni
1

Data Udienza: 07/12/2016

Sandro , indagato per il reato di truffa aggravata e continuata , ritenendo che il giudice della
cautela avesse omesso la doverosa autonoma valutazione, critica ed argomentata, delle fonti
di prova e delle risultanze investigative a carico del ricorrente nonché della sussistenza delle
esigenze cautelari, apprezzate i modo indistinto e cumulativo.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero della
Procura della Repubblica di Terni, deducendo con unico motivo l’erronea applicazione dell’art.
292 cod proc. pen. per avere il Tribunale del Riesame parificato all’ assenza di autonoma

Gip alle risultanze delle indagini e alla posizione lavorativa dell’indagato a sostegno del rischio
di recidivanza- a fronte della quale il giudice avrebbe potuto far ricorso ai propri poteri
integrativi, configurandosi la declaratoria di nullità dell’ordinanza impositiva come ultima
ratio.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure articolate.

La

giurisprudenza della Suprema Corte con avviso costante riconosce che, in tema di motivazione
delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle
esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett.
c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche
quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del
procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un
effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate,
spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari nel caso concreto sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016 ,
Sabounjian, Rv. 267350;Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016 , Pellegrino, Rv. 266336).
Nella specie, la succinta motivazione del Gip non assolve l’onere valutativo in ordine alla
gravità indiziaria, non risultando all’uopo idoneo il mero riferimento alle emergenze
investigative , tanto più in presenza di un addebito concorsuale non adeguatamente esplicativo
delle condotte personali e delle interferenze plurisoggettive, evenienza che avrebbe imposto la
disamina critica delle singole posizioni partecipative al fine di saggiare la postulata paritetica
attribuibilità dell’incolpazione provvisoria agli indagati. Analogamente è a dirsi con riguardo
all’apprezzamento delle esigenze cautelari . In proposito il Tribunale ha fondatamente
stigmatizzato la motivazione del Gip , esaurita nell’apodittica asserzione circa la sussistenza di
diretto e concreto pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio in
considerazione della posizione lavorativa degli indagati. Il contenuto tautologico ed assertivo
della locuzione risulta del tutto inadeguato rispetto ai postulati valutativi dell’art. 274 lett. a) e
c) cod.proc.pen., stante l’omissione di ogni esplicitazione circa il ritenuto rischio di
compromissione delle fonti probatorie e il difetto di scrutinio in ordine alle specifiche modalità

2

valutazione la motivazione sintetica — nella specie ravvisabile,stante il richiamo operato dal

del fatto e alla personalità degli indagati in relazione ai requisiti dell’attualità e concretezza del
pericolo di reiterazione del reato alla luce delle peculiarità della vicenda cautelare.
Al dettagliato apparato argomentativo che sostiene l’impugnata ordinanza il P.m. ricorrente
oppone rilievi di carattere del tutto generico e aspecifico, insuscettibili di sostanziare una
puntuale e decisiva confutazione degli approdi valutativi del Tribunale , evidenza cui consegue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7/12/2016
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Maria De

ntis

la declaratoria di inammissibilità.

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