Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Franco Mario Franceschini, nato a Lucito (CB) il 12.4.1952,
avverso la sentenza del 2 febbraio 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Campobasso;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha
concluso per l’annullamento della sentenza a seguito dell’intervenuta
prescrizione del reato.

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso
ha confermato la sentenza del 15 giugno 2006 con cui il Tribunale di quella
stessa città aveva ritenuto Franco Mario Franceschini responsabile del reato di
cui all’art. 392 c.p., condannandolo alla pena di euro 400,00 di multa e al

sede.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto la sussistenza del reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni per avere l’imputato rimosso, con una
pala meccanica, il terreno di risulta con cui Antonio Fiore, proprietario del
fondo confinante, aveva ostruito un passaggio che consentiva di accedere al
suo fondo, passaggio che era stato così ripristinato. La Corte territoriale ha
escluso che si sia trattato di una autoreintegrazione nel possesso, che
opererebbe come causa di giustificazione dinanzi alla necssità impellente di
ripristinare il possesso perduto per evitare il consolidamento della nuova
situazione possessoria, in quanto l’azione dell’imputato è avvenuta dopo circa
due mesi dal preteso spoglio, quindi ha ritenuto integrato il reato contestato,
dichiarando la pena interamente condonata.

2.

L’avvocato Giuseppe Forcione, nell’interesse dell’imputato, ha

presentato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge, avendo la Corte
territoriale respinto l’eccezione di prescrizione del reato ritenendo non decorsi
i relativi termini perché sospesi sulla base del provvedimento di rinvio
adottato ai sensi dell’art.

2-ter d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n.

125/2008, provvedimento mai comunicato all’imputato, cui spettava la facoltà
di opporsi al rinvio stesso; la omessa comunicazione del rinvio della
trattazione integra un’ipotesi di nullità del provvedimento, con la conseguenza
che il reato andava dichiarato prescritto.
Con il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione su una deduzione
contenuta nell’atto di appello, che ha determinato una erronea applicazione
dell’art. 392 c.p. In particolare, il ricorrente avrebbe assunto l’insussistenza
dell’elemento oggettivo del reato per mancanza del carattere arbitrario della
condotta posta in essere dall’imputato, in quanto è risultato dalla

risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata

dichiarazione testimoniale del geometra Carlo Latessa che l’accesso ostruito
dal Fiore e poi liberato dall’imputato riguardava una stradina che ricadeva
“nella proprietà del Franceschi”, circostanza rilevante perché avrebbe portato
ad escludere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

3. Preliminarmente deve rilevarsi che, successivamente alla sentenza di
secondo grado, è intervenuta la prescrizione del reato. Il fatto risulta
commesso 1’11.5.2003 sicché, calcolando il termine di sette anni e sei mesi
previsto dagli artt. 157-161 c.p., come modificati dalla legge n. 251 del 2005,
a cui deve aggiungersi il periodo di sospensione di un anno e sei mesi disposto
ai sensi del di. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008, il reato
si è estinto in data 11.5.2012.
La prescrizione può essere dichiarata dovendo escludersi l’applicabilità del
secondo comma dell’art. 129 c.p.p., tenuto conto delle argomentazioni con cui
la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell’imputato.

4. Inoltre, ai sensi dell’art. 578 c.p.p. deve ritenersi infondato il ricorso ai
soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili.
Rispetto al primo motivo si rileva la carenza di interesse del ricorrente,
dal momento che si è comunque riconosciuta la sussistenza della causa di
estinzione per prescrizione.
Del tutto infondato è l’altro motivo.
Infatti, deve escludersi che vi sia stata una omessa motivazione in ordine
al motivo dedotto in appello riguardante la dichiarazione resa da Carlo
Latessa, dal momento che la sentenza ha preso come dato di fatto la
circostanza che la strada battuta, realizzata tra le due proprietà, risultava per
il 55% ricadere nel terreno di Fiore e per il 45% nel terreno coltivato
dall’imputato, ritenendo nella sostanza inattendibile la testimonianza di
La tessa.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per la
intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ferme restando le statuizioni
civili.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per

Così deciso il 27 novembre 2012

Il Consiglire estensore

Il Presidente

prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

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